Mandato di spedizione e potere rappresentativo
L’Avvocato d’impresa

Mandato di spedizione e potere rappresentativo



In un mio precedente articolo di inizio anno dal titolo “Contratto di spedizione: assenza di tutela del Committente in caso di perdita o avaria delle merci? Non più!”[1] avevo trattato del rapporto Committente/Spedizioniere/Vettore e di come, spesso, restavano insoddisfatte le ragioni del Committente, mandante nel contratto di spedizione, circa i danni derivanti dalla perdita o avaria delle merci delle quali egli aveva incaricato lo spedizioniere per curarne il trasporto a destino e di come, con la nuova formulazione dell’Art. 1737 c.c. introdotta dal D.L. 6.11.2021[2], le ragioni del Committente/Mandante nel contratto di spedizione e proprietario delle merci, potevano essere pienamente tutelate a determinate condizioni e, cioè, allorquando il Committente/Mandante nel contratto di spedizione oltre che incaricare lo spedizioniere di concludere per suo conto uno o più contratti di trasporto lo avesse autorizzato espressamente, anche, a concluderli in suo nome, cioè, conferendogli il potere di rappresentanza. Così facendo esso sarebbe divenuto parte contrattuale anche del/dei contratto/i di trasporto e in quanto tale avrebbe potuto agire legittimamente nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni alle merci nei termini di legge.

Nello scrivere di recente circa le corrette definizioni di “Mittente e Committente”[3] e calando nella pratica quotidiana di coloro che operano nel settore delle spedizioni e trasporti l’uso corretto di tali termini quando lo spedizioniere (o anche l’intermediario nell’organizzazione di trasporti) emette l’Ordine di trasporto o la lettera di vettura, mi sono posto la domanda se fosse legittimo che, come per esempio nella C.M.R., lo spedizioniere possa legittimamente indicare il nominativo del suo committente (“colui che, di norma proprietario delle merci, ordina ad un soggetto terzo di concludere per suo conto un contratto di trasporto”) come “mittente”.

La prassi nei rapporti Committente/Spedizioniere è che il primo invia al secondo una e-mail contenente gli estremi della spedizione chiedendone la quotazione e i termini di resa per poi, concordato il prezzo del nolo, confermare l’ordine di spedizione.

Sicuramente tale prassi è tale da ritenere perfezionato il “mandato di spedizione” che è un contratto a forma libera e che, pertanto, si può perfezionare anche attraverso lo strumento della proposta/accettazione (Art.1335 c.c.).

Ma con il perfezionamento del “mandato di spedizione” come sopra, possiamo ritenere conferito legittimamente allo spedizioniere anche il potere di rappresentanza, cioè il potere di agire “in nome” del Committente (“contemplatio domini”) e non solo “per conto”?

La risposta è affermativa.

La dottrina, infatti, ritiene che il conferimento del potere di rappresentanza può considerarsi implicito (salvo che non risulti diversamente dal contratto o dalle circostanze del caso) qualora il mandato abbia per oggetto la disposizione del diritto del mandante come l’acquisto di beni immobili o, analogamente e per quanto ci occupa, la conclusione di un contratto di trasporto alla luce del nuovo testo dell’Art. 1737 Cod.Civ.

La giurisprudenza, inoltre, afferma che (da ultima Cass. civ. n. 5681/2020) la "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali, né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale ed, ancora, (Cass. civ. n. 22616/2019) nei contratti a forma libera l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante (n.d.r.: lo spedizioniere) che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente (nel nostro caso il vettore incaricato) la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente come nel caso, aggiungo io, dello spedizioniere il quale indica come “Mittente” nell’Ordine di trasporto o nella lettera di vettura ( es: CMR) trasmessa al vettore incaricato il proprio Committente, mandante del contratto di spedizione.

Per completare l’argomento e riguardo alla e-CMR, richiamo un mio articolo sul tema[4] .

Avv.Rodolfo Faccini

Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it



[1] https://www.linkedin.com/pulse/lavvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-hfawf/?trackingId=HyMS7DqYRWmIl9E968MNUg%3D%3D
[2] “Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.”
[3] https://www.linkedin.com/pulse/lavvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-vmfqf


[4] https://www.studiolegalefaccini.it/novita/cmr-elettronica-sottoscrizione-79