CMR Elettronica - Sottoscrizione
L’Avvocato d’impresa

CMR Elettronica - Sottoscrizione

Cos’è la CMR Elettronica, ormai, è noto a tutti gli operatori del settore delle spedizioni e trasporti e pertanto mi limiterò solo ad un breve sunto mentre affronterò un suo aspetto di carattere operativo e, cioè, quello legato alla compilazione della “e- CMR” e alla sua sottoscrizione da parte del mittente e del vettore con firma elettronica.

Definizione di CMR elettronico

Il CMR elettronico (e-CMR) è una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del contratto di trasporto, tramite una trasmissione elettronica (Art. 1 del Protocollo addizionale del 2008), cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzare tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati. L’emissione del CMR elettronico, che consente alle parti di aderire alla Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (di seguito la Convenzione), deve contenere le stesse informazioni del cartaceo, mentre le procedure utilizzate per l’emissione devono garantire l’integrità dei dati in esso contenuti dal momento della generazione sino alla sua forma finale;

Valore probatorio del CMR elettronico

Il CMR elettronico conforme alle diposizioni del Protocollo addizionale del febbraio 2008 (di seguito il Protocollo), è considerato equivalente al CMR cartaceo (Art. 2 co. 2 del Protocollo) e ha, quindi lo stesso valore probatorio e produce i medesimi effetti

Autenticazione del CMR elettronico

Il CMR elettronico per avere validità deve essere autenticato dalle parti contrattuali mediante una firma elettronica affidabile in grado di garantire il suo collegamento con il CMR elettronico, e dove con firma elettronica si intende i dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione. L’affidabilità della firma elettronica è tale se:

- è connessa univocamente al firmatario;

- permette di identificare il firmatario;

- è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;

- è collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile.

Alcune premesse di carattere generale

La Convenzione, a differenza del Protocollo per come vedremo in seguito, non indica chi debba materialmente compilare il documento e le parti possono accordarsi affinché firmi solo uno degli interessati; infatti l’Art. 5 della Convenzione stabilisce soltanto che la lettera di vettura debba essere firmata dal mittente e dal vettore e che il primo esemplare, dei tre previsti, venga consegnato al mittente dal che se ne può dedurre che, di norma, è il vettore che compila la CMR e, questo, è ormai anche prassi. Ovviamente anche uno spedizioniere può emettere una lettera di vettura in qualità di committente del trasporto e se sono previsti trasporti combinati o multimodali, lo spedizioniere dovrà necessariamente sottoscrivere più contratti di trasporto con i diversi vettori ed altrettante lettere di vettura.

L’Art. 1 del Protocollo nello specificare cosa si intende per “lettera di vettura elettronica” prevede che essa sia “emessa dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto”, come lo è lo spedizioniere. Il successivo Art. 5 comma 1 stabilisce, poi, che “ le parti interessate all’esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo” e l’Art. 4 della Convenzione afferma che il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura ( la CMR) la quale, per tale ragione, è il contratto.

Da tali previsioni se ne ricava che il contratto di trasporto, atto giuridico, è rappresentato dalla CMR o e-CMR e che le parti interessate alla sua esecuzione, vettore, mittente o altri (es. spedizioniere) possono accordarsi circa le procedure da seguire per la sua attuazione.

La prassi del settore riguardo alla CMR cartacea era/è quella, da parte del vettore, di “siglare” la casella 22 ove sono riportati i dati del mittente, in forza di una tacita delega in tal senso da parte del mittente medesimo, per poi procedere al trasporto. Con l’introduzione della e-CMR si pone il problema della necessità della firma elettronica del mittente e, pertanto, una tale procedura non è più possibile.

Come risolvere la questione?

La soluzione a mio parere più consona, considerato quanto sopra scritto circa la natura di atto giuridico della CMR (contratto di trasporto) e di possibilità per le parti interessate, mittente e vettore (o spedizioniere), di emettere e stabilire le procedure da seguire per la compilazione e sottoscrizione della e-CMR, è quella del mandato in rem propria tra il mittente e il vettore, o lo spedizioniere, in forza del quale quest’ultimo si obbliga, anche per un interesse suo proprio all’adempimento del contratto di trasporto o spedizione, a compilare la e-CMR nel rispetto delle regole stabilite dalla Convenzione e dal Protocollo e a sottoscriverla, con propria firma elettronica, in nome e per conto del mittente.

L’alternativa pratica della delega di firma (procura), che ha la funzione principale di attribuire il potere di spendere il nome del rappresentato, ritengo non possa essere la scelta corretta posto che essa è, a differenza del mandato, un contratto unilaterale e meramente autorizzativo che non obbliga il delegato (vettore o spedizioniere) a compilare e sottoscrivere le e-CMR consentendogliene solo la facoltà, trovando poi anche il limite del compimento di atti giuridici che questa fattispecie non autorizza.

Tale strumento potrebbe, semmai, essere utilizzato solo nell’ambito del contratto di spedizione che è già un mandato (contratto con il quale una parte, mandatario o gestore, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, mandante o gerito) e nel quale saranno stabilite le procedure per la compilazione della e-CMR e sua sottoscrizione al quale affiancare, o già includere nel testo contrattuale, la delega/procura a sottoscrivere in nome e per conto del mittente la e-CMR.

La soluzione da me prospettata risulta conforme a quanto stabilito sia dalla Convenzione che dal Protocollo oltre che ai vari aspetti giuridici sottesi all’introduzione della e-CMR oltre che fornire, attraverso il contratto di mandato, o se del caso l’atto di delega/procura, sottoscritto con data certa tra le parti interessate al trasporto internazionale, un valido documento autorizzativo da esibire, se del caso, alle varie autorità.

Avv.Rodolfo Faccini

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