Avvocato d’impresa
Vendite Ex Works: come vanificare i (pochi) vantaggi.
Sulla “Validità dei termini di resa Incoterms” (https://www.linkedin.com/pulse/avvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-yvuxf) e sulla “Vendita con spedizione e le clausole del trasporto” (https://www.linkedin.com/pulse/avvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-m3k1f) ho già scritto così come sui vantaggi e svantaggi della clausola “Ex Works” numerose e ben fatte sono le trattazioni che possono essere rinvenute sul web. Il mio intento, invece, è quello di porre l’attenzione su un errore che spesso (sempre?) compie il venditore che ha concluso una vendita con il termine di resa “EXW”.
Il termine “Ex Works-EXW” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione dell’acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto (ad esempio, lo stabilimento, la fabbrica, il magazzino ecc.). Inoltre, il venditore non ha l’obbligo di caricare i beni sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarli all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto. In sostanza il compratore si prende carico dei costi e delle responsabilità dell’intero trasporto, a partire dal luogo di presa delle merci acquistate.
Come sopra scritto, il venditore ha il solo obbligo di mettere la merce a disposizione dell’acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto.
Purtroppo, invece, molto spesso (o sempre!) il venditore provvede esso stesso al caricamento della merce sul mezzo del vettore incaricato del trasporto dal compratore per ragioni pratiche: il mezzo del vettore non è dotato di sistemi di carico autonomi e, ovviamente, l’autista non può (e non deve!) usare muletti, transpallet manuali o altri sistemi di caricamento nella disponibilità del venditore.
Gravissimo errore!
Caricatore è, come riportato dall’articolo 2, comma 1, lettera d. del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 il:” l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto”.
La responsabilità del caricatore è regolata dal successivo Art. 7 al cui comma 3 si legge: “3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche’ il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Il comma 6 specifica per quali sanzioni il caricatore è corresponsabile. “6. Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocità);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)”.
Ma è il successivo comma 7 che specifica esattamente le responsabilità che specificatamente gravano, comunque, sul caricatore:”7. Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.”
Pertanto la sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse, sono responsabilità del caricatore.
Ma non è tutto!
Morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime
Il comma 7-bis testualmente recita: “Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali é richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e’ disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.”
Per quanto sopra se la causa (o concausa!) dell’incidente è la non corretta sistemazione del carico il caricatore potrà esserne ritenuto corresponsabile con tutte le conseguenze del caso ben immaginabili!
Omicidio stradale
Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque significa «ognuno, qualunque persona» e, pertanto nel caso in cui le indagini su di un omicidio stradale o che ha causato lesioni personali stradali gravi o gravissime dovesse risultare che una delle causa è addebitabile anche alla sistemazione del carico o alla violazione della massa limite il caricatore potrebbe esserne ritenuto corresponsabile.
Ancora
Danneggiamenti delle merci imputabili ad un non corretto caricamento o fissaggio del carico
Per restare, però, nell’ambito del trasporto delle merci è evidente che se il venditore “Ex Works” provvede al carico delle merci e durante il trasporto queste subiscono dei danneggiamenti imputabili ad un non corretto caricamento o fissaggio del carico, è di tutta evidenza che il compratore lo contesterà (anche) al venditore stesso e questi dovrà fornire la non facile prova contraria.
Ma in una tale ipotesi deve sottolinearsi il fatto che il venditore “Ex Works” / caricatore non avendo ordinato il trasporto al vettore, bensì il compratore, non potrà avvalersi delle presunzioni stabilite a carico del vettore dalle norme sul trasporto con conseguente onere del loro superamento a carico del vettore medesimo perché con esso non è stato concluso alcun contratto di trasporto. Dovrà, pertanto, agire ex Art. 2043 c.c. (“Risarcimento per fatto illecito”) con ogni onere probatorio a suo carico! Se, poi, il vettore è straniero potete immaginare come la vicenda si complicherebbe.
Da ultimo, il rischio è che il compratore, magari anche lui estero (!), non pagherà il prezzo delle merci e il venditore italiano Ex Works dovrà intentargli causa con non poche problematiche relativamente alla giurisdizione applicabile.
Conclusioni
Per quanto sopra è evidente come la resa “Ex Works”, che è ritenuta comunemente la più conveniente per il venditore, non lo è proprio del tutto soprattutto se non la si applica correttamente (caricamento della merce!) e se la si utilizza per le esportazioni ( … perché qui si apre tutta la problematica legata allo sdoganamento della merce, documentazione ecc.ecc.). Tutti i commentatori, infatti, la ritengono conveniente, se pure con i limiti di cui sopra, solo per il mercato domestico.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
Vendite Ex Works: come vanificare i (pochi) vantaggi.
Sulla “Validità dei termini di resa Incoterms” (https://www.linkedin.com/pulse/avvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-yvuxf) e sulla “Vendita con spedizione e le clausole del trasporto” (https://www.linkedin.com/pulse/avvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-m3k1f) ho già scritto così come sui vantaggi e svantaggi della clausola “Ex Works” numerose e ben fatte sono le trattazioni che possono essere rinvenute sul web. Il mio intento, invece, è quello di porre l’attenzione su un errore che spesso (sempre?) compie il venditore che ha concluso una vendita con il termine di resa “EXW”.
Il termine “Ex Works-EXW” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione dell’acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto (ad esempio, lo stabilimento, la fabbrica, il magazzino ecc.). Inoltre, il venditore non ha l’obbligo di caricare i beni sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarli all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto. In sostanza il compratore si prende carico dei costi e delle responsabilità dell’intero trasporto, a partire dal luogo di presa delle merci acquistate.
Come sopra scritto, il venditore ha il solo obbligo di mettere la merce a disposizione dell’acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto.
Purtroppo, invece, molto spesso (o sempre!) il venditore provvede esso stesso al caricamento della merce sul mezzo del vettore incaricato del trasporto dal compratore per ragioni pratiche: il mezzo del vettore non è dotato di sistemi di carico autonomi e, ovviamente, l’autista non può (e non deve!) usare muletti, transpallet manuali o altri sistemi di caricamento nella disponibilità del venditore.
Gravissimo errore!
Caricatore è, come riportato dall’articolo 2, comma 1, lettera d. del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 il:” l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto”.
La responsabilità del caricatore è regolata dal successivo Art. 7 al cui comma 3 si legge: “3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche’ il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Il comma 6 specifica per quali sanzioni il caricatore è corresponsabile. “6. Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocità);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)”.
Ma è il successivo comma 7 che specifica esattamente le responsabilità che specificatamente gravano, comunque, sul caricatore:”7. Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.”
Pertanto la sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse, sono responsabilità del caricatore.
Ma non è tutto!
Morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime
Il comma 7-bis testualmente recita: “Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali é richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e’ disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.”
Per quanto sopra se la causa (o concausa!) dell’incidente è la non corretta sistemazione del carico il caricatore potrà esserne ritenuto corresponsabile con tutte le conseguenze del caso ben immaginabili!
Omicidio stradale
Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque significa «ognuno, qualunque persona» e, pertanto nel caso in cui le indagini su di un omicidio stradale o che ha causato lesioni personali stradali gravi o gravissime dovesse risultare che una delle causa è addebitabile anche alla sistemazione del carico o alla violazione della massa limite il caricatore potrebbe esserne ritenuto corresponsabile.
Ancora
Danneggiamenti delle merci imputabili ad un non corretto caricamento o fissaggio del carico
Per restare, però, nell’ambito del trasporto delle merci è evidente che se il venditore “Ex Works” provvede al carico delle merci e durante il trasporto queste subiscono dei danneggiamenti imputabili ad un non corretto caricamento o fissaggio del carico, è di tutta evidenza che il compratore lo contesterà (anche) al venditore stesso e questi dovrà fornire la non facile prova contraria.
Ma in una tale ipotesi deve sottolinearsi il fatto che il venditore “Ex Works” / caricatore non avendo ordinato il trasporto al vettore, bensì il compratore, non potrà avvalersi delle presunzioni stabilite a carico del vettore dalle norme sul trasporto con conseguente onere del loro superamento a carico del vettore medesimo perché con esso non è stato concluso alcun contratto di trasporto. Dovrà, pertanto, agire ex Art. 2043 c.c. (“Risarcimento per fatto illecito”) con ogni onere probatorio a suo carico! Se, poi, il vettore è straniero potete immaginare come la vicenda si complicherebbe.
Da ultimo, il rischio è che il compratore, magari anche lui estero (!), non pagherà il prezzo delle merci e il venditore italiano Ex Works dovrà intentargli causa con non poche problematiche relativamente alla giurisdizione applicabile.
Conclusioni
Per quanto sopra è evidente come la resa “Ex Works”, che è ritenuta comunemente la più conveniente per il venditore, non lo è proprio del tutto soprattutto se non la si applica correttamente (caricamento della merce!) e se la si utilizza per le esportazioni ( … perché qui si apre tutta la problematica legata allo sdoganamento della merce, documentazione ecc.ecc.). Tutti i commentatori, infatti, la ritengono conveniente, se pure con i limiti di cui sopra, solo per il mercato domestico.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it