Tribunale di Verona Sentenza n. 13/2025 pubbl. il 08/01/2025
Sentenza n. 13/2025 pubbl. il 08/01/2025

RG n. 807/2021

Repert. n. 37/2025 del 08/01/2025

Sentenza n. cronol. 76/2025 del 08/01/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 807/2021 R.G.;

promossa da:

HDI GLOBAL SE (P.I. DE219828782), già HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Salesi e Davide Dalla Francesca;

-parte attrice-

contro:

ITC S.R.L. (P.I. 03388640231), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Rodolfo Faccini;

-parte convenuta-

con la chiamata in causa di:

SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A. (C.F. 00522430107), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Di Leo ed Enrico Morgante;

-parte terza chiamata da Itc s.r.l.-

e di:

UNTERER GMBH (P.I. ATU32430107), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Pesce e Barbara De Rosa;

-parte terza chiamata da Siat s.p.a.-

avente ad oggetto: spedizione e trasporto; risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le proprie conclusioni nelle note scritte in sostituzione dell’udienza del 23.05.2024, tenutasi nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., riportandosi a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione in atti, conclusioni da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate per relationem.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell’atto di citazione ritualmente notificato il 14.01.2021 alla convenuta ITC s.r.l., con cui l’attrice HDI Global SE,

I.a. ha esposto in fatto e dedotto in diritto quanto segue:

- che nel mese di settembre 2019 Euroconnect s.r.l. ha venduto ad Amazon EU s.a.r.l., UK Branch, due partite di scarpe sportive al prezzo complessivo di € 133.686,43, incaricando la convenuta ITC del trasporto delle merci da Veronella (Vr) e Castenedolo (Bs) sino a Swansea nel Regno Unito;

- che, pur in assenza di autorizzazione, ITC ha affidato il trasporto al subvettore austriaco Unterer Gmbh, che a sua volta lo ha rimesso al subvettore bulgaro Nikmar Intertrans Ltd;

- che le merci in questione, costituite da 2.882 articoli per 317 cartoni disposti su 26 pallet, sono state prese in consegna dall’odierna convenuta il 9.09.2019;

- che quest’ultima dopo pochi giorni ha comunicato ad Euroconnect che, nella notte tra l’11 ed il 12 settembre 2019, l’autista, il quale stava dormendo nella cabina del mezzo di trasporto presso l’area di servizio Membury a Lambourne (UK), ha trovato il telone del camion tagliato e parte del carico sottratto;

- che il tracciato del rilevatore satellitare ha rivelato che il camion è rimasto in sosta nell’area di servizio dalle ore 20.00 circa dell’11.09.2019 fino alle ore 17.00 circa del 12.09.2019;

- che è emerso dalle dichiarazioni della Polizia Inglese come l’autista non abbia denunciato alcuna violenza o minaccia nei propri confronti ed inoltre come l’area di servizio fosse incustodita, priva di sorveglianza e telecamere;

- che è stato impiegato un unico conducente per il trasporto, mentre la presenza di due autisti avrebbe loro consentito l’alternanza veglia/sonno, così garantendo il costante controllo del mezzo;

- che sono state sottratte merci per la consistenza di n. 1.785 articoli in 190 cartoni, per il valore complessivo di € 109.041,76 e che le merci residue sono state riportate alla venditrice Euroconnect dietro sua richiesta;

- che il contratto di compravendita è stato risolto con emissione di nota di credito in favore dell’acquirente;

- che Euroconnect ha contestato ad ITC la sua responsabilità ed è stata indennizzata nella misura di € 74.250,00 dall’assicuratrice ed odierna attrice HDI, cui sono stati ceduti tutti i diritti e crediti scaturenti dall’evento dannoso;

- che l’odierna convenuta ITC è responsabile della perdita del carico verificatasi durante il trasporto dalla stessa organizzato;

- che l’elevato valore del carico e le negligenze commesse configurano un’ipotesi di colpa grave del vettore, anche tenuto conto della diligenza qualificata cui quest’ultimo è tenuto e che è pertanto obbligato a risarcire all’attrice il danno derivante dalla perdita delle merci quantificato in € 74.250,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento dannoso (ossia dal 12.09.2019) al saldo;

I.b. ha chiesto, quindi, accertare la responsabilità di ITC s.r.l. per la perdita delle merci e condannarla al risarcimento in proprio favore del danno derivante da tale sottrazione stimato in € 74.250,00, oltre accessori di legge, il tutto con vittoria di spese processuali;

§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 6.04.2021, con cui la convenuta ITC s.r.l. si è costituita in giudizio,

II.a. contestando in fatto ed eccependo in diritto quanto segue:

- che la domanda attorea è infondata perché si basa sull’erroneo assunto che ITC abbia agito in veste di vettore, mentre trattasi di società di spedizione iscritta a fare data dal 2008 al n. 403 dell’Elenco autorizzato interprovinciale degli spedizionieri della provincia di Verona, con attività prevalente di spedizioniere ed organizzatore di trasporti presso terzi, avvalendosi, oltre tutto, di mezzi di terzi;

- che, in tale qualità, il 3.09.2019 la medesima ITC, tramite la società Orange Europe, ha ricevuto da Euroconnect la richiesta di quotazione e tempistica per organizzare la spedizione della merce indicata, accettandola verso la quotazione di € 3.150,00;

- che Euroconnect ha sempre conferito meri incarichi di organizzazione di spedizioni ad ITC, mai ordini di trasporto e che la società convenuta non può, per questo motivo, essere ritenuta responsabile della perdita della merce, costituendo quest’ultima responsabilità tipica del vettore ai sensi degli artt. 1693 c.c., 2.6 Condizioni Generali di

Spedizione, 38 Condizioni Generali Federazione Nazionale Imprese di Spedizioni Internazionali;

- che, pertanto, è responsabile il vettore incaricato da ITC, ossia la società austriaca Untherer Gmbh e, al più, il subvettore bulgaro Nikmar Intertrans Ltd;

- di avere, di contro, eseguito il proprio compito quale spedizioniere seguendo le istruzioni volta a volta ricevute dalla committente, la quale non ha peraltro in alcun modo chiesto due autisti per effettuare la spedizione e nulla ha specificato circa le caratteristiche del mezzo da adoperare;

- che Euroconnect, ogni qualvolta ha commissionato spedizioni ad ITC, ha optato per il mezzo telonato, tanto più che conosceva bene il vettore Unterer, da sempre utilizzato da ITC per i trasporti dell’attrice;

- che, in ogni caso, l’autista del camion ha sostato presso un’area a pagamento gestita dalla società inglese Welcome Break Group Ltd, che si occupa di aree attrezzate e idonee alla sosta per il riposo obbligatorio degli autisti;

- che, comunque, l’eventuale responsabilità vettoriale in capo ad ITC dovrebbe essere riconosciuta nel limite di 8,33 unità di conto per ogni kg di peso lordo mancante, ai sensi dell’art. 23, n. 3, CMR corrispondente ad € 13.981,96;

- di volere, comunque, chiamare in causa la propria compagnia assicurativa SIAT s.p.a. per essere da questa manlevata in forza di polizza n. 3231;

II.c. chiedendo, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. di SIAT, nel merito respingere le domande attoree, infondate in fatto ed in diritto anche in ragione dell’inadempimento all’obbligo di diligenza in capo alla creditrice di cui all’art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in via subordinata, ridurre il risarcimento nei limiti di cui all’art. 23 n.3 CMR e, comunque, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., previo accertamento e declaratoria del fatto colposo del creditore, dichiarando che la chiamata in causa SIAT è tenuta a manlevare la convenuta medesima da qualsiasi addebito, il tutto con vittoria di spese processuali;

§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 27.05.2021, con cui la terza chiamata SIAT s.p.a., in qualità di assicuratrice della convenuta, si è costituita in giudizio,

III.a. precisando, in fatto, che siccome ITC ha chiesto in prima battuta il rigetto delle domande attoree, così ritenendo di avere svolto il mero ruolo di spedizioniere e non anche di vettore, la relativa azione da parte dell’attrice avrebbe dovuto essere rivolta, anche ai sensi della convenzione CMR (lettera di vettura), nei confronti dei vettori del trasporto, con scaturente esclusione di ogni responsabilità in capo a ITC;

III.b. eccependo, in diritto:

- che l’attrice, agendo in via di rivalsa, deve fornire piena prova della legittimazione attiva e della titolarità dei diritti azionati in surrogatoria rispetto al proprio assicurato, consistendo la surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c. in una successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato, di talché il diritto si trasferisce fino a concorrenza dell’indennità pagata;

- che il diritto di proprietà delle merci, oggetto della compravendita tra Euroconnect e Amazon Eu, non era già trasferito a quest’ultima al momento della consegna dei beni al vettore ex art. 1510 c.c., cosicché solamente la società acquirente destinataria risulta titolare dell’interesse ad agire per l’eventuale risarcimento del pregiudizio sofferto, non essendo a tale fine sufficiente l’emissione di una nota di credito a storno delle fatture, mera documentazione contabile;

- che, oltretutto, HDI si è limitata a produrre una quietanza senza che vi sia alcun documento comprovante l’effettivo pagamento della somma, senza produrre la relativa polizza assicurativa in funzione della quale sarebbe stato effettuato l’indennizzo ed in forza della quale verificare se esistesse un riparto di coassicurazione e dunque se il rischio fosse stato assunto in quota anche da altre compagnie;

III.c. chiedendo, quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. di Unterer Gmbh in rivalsa, respingere tutte le domande svolte dall’attrice nei confronti della convenuta ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l’obbligo in capo a SIAT di garantire e manlevare la propria assicurata solamente sul presupposto del rispetto di tutte le condizioni di polizza, ferme in ogni caso le esclusioni e franchigie, nonché, in caso di condanna di SIAT, accertare e dichiarare il suo diritto ad essere manlevata da Unterer, il tutto con vittoria di spese processuali;

§.IV. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 6.01.2022, con cui la terza chiamata (dall’assicuratrice SIAT) Unterer Gmbh, in qualità di vettore, si è costituita in giudizio,

IV.a. rappresentando, in fatto, che il trasportatore bulgaro ha riferito di avere ricoverato il camion, nella serata dell’11.09.2019, in un parcheggio a pagamento riservato ai mezzi pesanti e di essere stato aggredito, durante il riposo notturno, da ignoti che hanno asportato la merce dal rimorchio;

IV b. eccependo, in diritto:

- che difettano i presupposti per l’esercizio dell’azione ex art. 1916 c.c., mancando la prova del contratto e dell’avvenuto pagamento dell’indennità al soggetto legittimato, restando pertanto SIAT priva di titolo per l’azione;

- che, se ITC ha agito come semplice spedizioniere, deve considerarsi mandatario che ha agito in nome proprio, senza responsabilità nei confronti della mandante per l’inadempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, ai sensi dell’art. 1715 c.c., di guisa che ITC non ha subito alcun danno dalla mancata consegna del materiale e non è legittimata ad agire contro Unterer;

- che SIAT nega di essere contrattualmente tenuta nei confronti di ITC e pertanto la sua domanda verso Unterer difetta di alcun interesse concreto;

- che, comunque, il trasporto si è concluso il 12.09.2019 e non è stato prodotto alcun reclamo nei confronti di Unterer prima dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo a sé notificato il 26.07.2021, di modo che il termine annuale di prescrizione contemplato dall’art. 32.1 CMR è decorso a settembre 2020;

- che ITC non aveva dichiarato il valore della merce al trasportatore, né vi è previsione di corrispettivo per l’interesse speciale alla riconsegna, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 6.2 lett. D, 24 e 26 CMR;

- che, per l’ipotesi di soccombenza della Unterer, andrà condannata a manlevarla Nickmar Intertrans Ltd, subvettore che ha materialmente effettuato il trasporto;

IV.c. chiedendo, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di Nickmar, nel merito, respingere la domanda verso Unterer, in subordine, condannare Nickmar a manlevare Unterer da ogni pregiudizio correlato al trasporto in questione, il tutto con vittoria di spese processuali;

§.V. Dato atto che – abbandonata in corso di causa la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza Nickmar Intertrans Ltd – il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite diffuse produzioni documentali (cfr. il verbale d’udienza del 15.06.2023, in cui le parti

hanno congiuntamente chiesto che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza insistere per l’ammissione di prove costituende), venendo trattenuto in decisione all’udienza del 23.05.2024, tenutasi nelle forme di cui all’art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;

§.VI. Ritenuto che la domanda proposta dall’attrice HDI nei confronti della convenuta ITC non possa trovare accoglimento alla luce delle considerazioni di cui in prosieguo;

VI.a. Premesso che le eccezioni sollevate, rispettivamente, da SIAT quanto alla legittimazione ad agire di HDI, da Unterer quanto alla legittimazione all’azione spiegata nei propri confronti con la propria chiamata in causa da parte di SIAT, attengono, per la stessa prospettazione fornita delle parti, al merito della causa, la motivazione deve muovere dalla qualificazione del contratto intercorso tra Euroconnect, quale assicurata dall’attrice HDI, e la convenuta ITC;

VI.b. Nel merito, la questione della legittimazione attiva di HDI appare superata dalla prova fornita con l’atto di quietanza del pagamento e coeva surroga di Euroconnect in favore della propria assicuratrice/odierna attrice (cfr. doc. 19 fasc. att.), nel quale, peraltro, la stessa Euroconnect dichiara di cedere a HDI tutti i propri diritti e crediti relativi al sinistro, compreso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno dai terzi responsabili del fatto;

- ai sensi dell’art. 1916 c.c., pertanto, la società assicuratrice, avendo pagato l’indennizzo, è surrogata fino alla concorrenza del relativo ammontare nei diritti di Euroconnect verso i terzi responsabili, così avendo titolo per agire in giudizio verso la convenuta, asserita (sia pure meramente in astratto) responsabile;

- inoltre, la prospettiva non muta neppure a volere considerare il contratto intercorso tra Euroconnect e la destinataria della fornitura Amazon quale vendita con spedizione, ai sensi dell’art. 1510 c.c. (e ciò in virtù della tesi sostenuta dalla terza chiamata SIAT), poiché non solo le conseguenze della perdita di parte della merce sono ricadute sulla venditrice Euroconnect, giusta nota di accredito prodotta in atti (cfr. doc. 17 fasc. att.), ma sussiste altresì il principio di cui agli artt. 1689 c.c. e 13 CMR, in base al quale il destinatario può esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto sul vettore, solamente dietro pagamento al vettore dei crediti risultanti dalla lettera di vettura; da tale combinato disposto deriva che nella vendita con spedizione il contratto di trasporto mantiene una certa autonomia, rimanendo soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1683 e ss. c.c., per cui, anche dopo la consegna delle cose al vettore, al venditore/mittente resta la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui la merce (arrivata a destinazione) non sia richiesta al medesimo vettore dal destinatario (fatto che non risulta avvenuto nel caso di specie e che anzi viene sconfessato proprio dalla citata nota di credito), come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto che ribadisce tale principio anche per il caso del trasporto internazionale di merce (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 31067/2019; Cass. civ., n. 6484/2017);

VI.c. Sempre nel merito, la domanda attorea non è fondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni;

- è, invero, corretta la prospettazione di parte convenuta che sussume il contratto da sé concluso con Euroconnect nel contratto di spedizione e non in quello di trasporto;

- è opportuno premettere, al riguardo, che la norma di cui all’art. 1737 c.c., in vigore prima della legge n. 233 del 29.12.2021, di conversione del d.l. n. 152/2021, contemplava la spedizione nella mera forma del mandato senza rappresentanza, in cui lo

spedizioniere assume l’obbligo in nome proprio e per conto altrui di concludere un contratto di trasporto, compiendone anche le operazioni accessorie, rientrando tra i suoi compiti, seppure nel rispetto delle direttive espresse dal mandante, la scelta del vettore, la pianificazione e l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al viaggio, rimanendo viceversa a carico del vettore il rischio connesso al trasporto delle cose e, in particolare, la responsabilità per perdita ed avaria della merce trasportata, ai sensi dell’art. 1693 c.c.;

- si deve, poi, precisare che il contratto di spedizione è a forma libera, dal momento che si sostanzia in una procura ai sensi dell’art. 1392 c.c., da rilasciarsi nella forma prevista per il contratto che il mandatario-spedizioniere andrà a concludere (ossia il trasporto, per il quale non è prevista la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem);

- tanto premesso, numerosi sono gli indizi rivelatori della natura di spedizione da tributare al contratto intercorso tra l’assicurata dell’attuale attrice e la odierna convenuta;

- in primo luogo, l’incarico affidato a ITC da Euroconnect è desumibile dallo scambio di e-mail del 3.09.2019 (cfr. docc. sub 6 fasc. att. e sub 3 fasc. conv.) in cui la stessa attrice chiede espressamente, alle ore 16.17, “…la quotazione e le tempistiche per organizzare la seguente spedizione” e successivamente, alle ore 16.57, conferma l’ordine, così rivelando la propria volontà di conferire alla società convenuta l’organizzazione del trasporto, tipica attività oggetto del contratto di spedizione in cui lo spedizioniere non ha il compito di trasferire materialmente la merce (opera propria del vettore nel contratto di trasporto), ma semplicemente quello di affidare la stessa ad un vettore mediante un contratto di trasporto concluso per conto del mandante;

- del resto, quella di spedizioniere è indicata come attività prevalente della ITC sia nell’estratto della visura camerale dell’8.10.2018 (cfr. doc. 2 fasc. conv.), sia nella

visura storica del 28.03.2023 (cfr. doc. 30 fasc. att.), con la specifica, accanto al termine spedizioniere, di “organizzazione trasporti c/o terzi avvalendosi di mezzi di terzi (dal 29/07/2008)”;

- le stesse condizioni generali di spedizione di ITC (cfr. doc. 4 fasc. conv.), reperibili agevolmente e pertanto conosciute o comunque facilmente consultabili dalla società attrice, che peraltro non le ha espressamente contestate, rivelano, tra le definizioni, che per conferimento di incarico deve intendersi la comunicazione scritta con cui il mandante richiede allo spedizioniere l’organizzazione di una o più spedizioni nazionali o internazionali, indicando tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci, oltre alle particolari cautele di cui queste necessitano, luogo di carico e di destinazione, giorni previsti per il carico e termine per la consegna, nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto, così come sostanzialmente avvenuto con la menzionata comunicazione e-mail del 3.09.2019, ed altresì specificano che il mandante è colui che conferisce allo spedizioniere l’incarico di concludere, per suo conto, contratti di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, specificando che spedizioniere è ITC, la quale si assume, in base all’art. 2.1 delle medesime condizioni generali, l’impegno di eseguire il mandato in conformità alle istruzioni ricevute dal mandante e ad agire nell’esclusivo interesse dello stesso, così come previsto dall’art. 1739 c.c.;

- si ritengono, dunque, i predetti indizi gravi, precisi e concordanti sul fatto che il rapporto sussistente tra Euroconnect e ITC, nel caso specifico, rientri nello schema del contratto di spedizione e che, di conseguenza, non possa ravvisarsi in capo alla convenuta alcun addebito per la perdita di parte della merce determinata dal furto ai

danni del vettore, sul quale ultimo astrattamente grava una eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 1693 c.c.;

- dal canto proprio, l’attrice non ha dimostrato la diversa natura di trasporto relativamente al contratto stipulato tra la propria assicurata Euroconnect e la convenuta ITC, sull’evidenza che le stesse comunicazioni di incarico prodotte con il doc. 6 allegato alla citazione rivelano, all’opposto, un mandato a concludere l’organizzazione di un trasporto e quindi un contratto di spedizione;

- sulla scorta di siffatto indizio, peraltro supportato in modo concorde dagli altri previamente menzionati, non può bastare la sola fattura prodotta sub doc. 7 dall’attrice a qualificare in termini di trasporto il servizio fornito da ITC, giacché la stessa fornisce piuttosto prova, ponderata in uno al tenore del conferimento di incarico di cui al carteggio 3.09.2019, del fatto che il preventivo del costo totale della spedizione è comprensivo dei costi del trasporto elaborati sulla base delle quotazioni ricevute dai vettori, come specificato dall’art. 4.7 delle condizioni generali di spedizione della ITC;

- di fatto, è la stessa Euroconnect (nella richiesta del 3.09.2019, cfr. docc. 6 fasc. att. e 3 fasc. conv.) a chiedere la quotazione e le tempistiche per organizzare la spedizione, a riprova della conoscenza da parte della società mandante delle modalità di calcolo dei preventivi;

- parimenti, non costituiscono prova di un diverso contratto le lettere di vettura (cfr. docc. 8 e 9 fasc. att.), nelle quali ITC è solamente menzionata come primo trasportatore, ma della stessa non vi è alcuna sottoscrizione (necessaria ai sensi dell’art. 1684 c.c.) da parte di ITC, essendo invece entrambe le lettere di vettura (rectius ricevuta di carico) sottoscritte dal trasportatore della Nikmar Intertrans Ltd (peraltro a sua volta incaricata

del trasporto in qualità subvettore da Unterer Gmbh, che ITC aveva scelto quale trasportatore);

- del resto, la lettera di vettura fornisce adeguata prova quanto all’esistenza del contratto di trasporto ed individua sia il mittente sia il vettore che la sottoscrivono;

- quanto ai due ddt prodotti dall’attrice, essi risultano privi di valore probatorio, perché non riportano alcuna sottoscrizione (cfr. docc. 10 e 11 fasc. att.);

- infine, il contenuto della comunicazione del 19.05.2020, proveniente da ITC e diretta ad Euroconnect (cfr. doc. 28 fasc. att.), non costituisce conferma ed ammissione di un obbligo di vettore, come invece inteso dall’attrice, perché premette: “…dopo aver visionato la documentazione con la nostra assicurazione ed aver ricevuto conferme da entrambe le assicurazioni (sia la vostra che quella della Unterer), siamo ad indicarvi la conclusione del sinistro…” chiarendo così di avere coinvolto l’assicurazione di Unterer, all’evidenza in quanto vettore scelto da ITC;

- appurato quindi che il rapporto posto a fondamento della vicenda va qualificato come contratto di spedizione, neppure è possibile ritenere che ITC abbia assunto la veste di spedizioniere/vettore, ai sensi dell’art. 1741 c.c., figura che ricorre quando lo spedizioniere assume verso il committente l’unitaria obbligazione dell’esecuzione in piena autonomia, seppure anche con mezzi di terzi, del trasporto, in conformità a quel condivisibile principio sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimità per cui l’accertamento dell’assunzione delle obbligazioni di vettore da parte dello spedizioniere rientra nell’esclusiva indagine del giudice di merito (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 14089/2014; n. 1425/2011; n. 2898/2005);

- nel caso in esame, il contratto che, come dimostrato, ha avuto origine quale spedizione, non ha mai assunto anche la qualifica di trasporto tra le parti che lo hanno stipulato, in

quanto non risulta agli atti alcuna prova di un’assunzione da parte di ITC della garanzia del risultato finale del trasporto, alla quale invece allude la disciplina del contratto di cui agli artt. 1678 e ss. c.c.;

- del resto, fermi restando tutti gli indizi sopra indicati che inducono a propendere per la qualifica di spedizione, le più volte citate condizioni generali di spedizione prevedono all’art. 5 la possibilità che lo spedizioniere assuma direttamente in proprio il trasporto, impegnandosi tuttavia ad informare tempestivamente la mandante dell’assunzione del ruolo di vettore, fatto che non risulta avvenuto nel caso di specie e che non è in alcun modo evincibile dal complesso degli atti e documenti di causa;

- si noti, inoltre, che non risulta provata alcuna lettera di vettura sottoscritta da ITC, come invece avvenuto da parte del trasportatore Nikmar, che ha timbrato e sottoscritto la lettera di vettura prodotta e rilasciata dalla stessa attrice sub docc. 8 e 9, non risultando neppure che ITC abbia ritirato la merce presso la mittente, la quale anzi ha firma in qualità di mittente la lettera di vettura di cui al doc. 8;

- non rileva, infine, come prova di assunzione da parte di ITC degli ulteriori obblighi del vettore, la comunicazione via mail in cui la propria rappresentante Orange Europe comunica ad Euroconnect “…caricheremo la prossima settimana per consegna Giovedì 12/09…”, in quanto l’assistenza nel carico della merce (l’uso del plurale “caricheremo” evoca un’operazione congiunta tra le parti) ben può rientrare, come l’assistenza all’imbarco, tra le obbligazioni accessorie dello spedizioniere, come precisato anche da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 18982/2016) che tiene tale attività materiale ben distinta da quella consistente nel trasporto della merce da un luogo a un altro (questa sì azione tipica del trasportatore);

- ne discende che tra Euroconnect e ITC è stato concluso un contratto di spedizione, consistente nel mandato senza rappresentanza a stipulare un contratto di trasporto, a sua volta concluso, in base alla documentazione in atti e per conto di Euroconnect (società assicurata dall’odierna attrice) con il vettore Unterer, che ha, da ultimo, incaricato del trasporto il subvettore Nikmar;

- ora, lo spedizioniere adempie al proprio obbligo quando conclude il contratto di trasporto, mentre il vettore si assume i rischi del trasporto adempiendo alla propria obbligazione unicamente con il trasferimento delle cose consegnate, di talché la società di spedizione convenuta non può essere ritenuta responsabile della perdita della merce trasportata, ai sensi degli artt. 1693 c.c. e 17 CMR;

- quindi, poiché HDI ha rivolto la propria domanda di accertamento e di scaturente condanna nei soli confronti di ITC, senza rivolgere alcuna pretesa nei confronti delle altre imprese coinvolte e, in particolare, nei confronti della terza chiamata Unterer, tutte le residue domande spiegate dalla convenuta e dalle terze chiamate rimangono integralmente assorbite nel rigetto della domanda attorea;

§.V. Venendo al riparto delle spese di lite, si richiama in via adesiva il principio di recente ribadito in legittimità con la condivisibile ordinanza della Cassazione, n. 6144/2024, secondo cui per il “… principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del

convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa”;

V.a. In tale prospettiva, occorre quindi vagliare il profilo della legittimazione ad agire di HDI nei confronti di SIAT e di quest’ultima rispetto ad Unterer;

- ebbene, SIAT ha correttamente depositato sub doc. 2 allegato alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la polizza sottoscritta con l’assicurata ITC, così dimostrando la sussistenza del contratto di assicurazione;

- la stessa SIAT, sulla scorta della suddetta polizza, subordina la domanda di rivalsa nei confronti di Unterer, da sé chiamata in causa, a due ordini di pronunce da parte del Giudice adito e, segnatamente, in primo luogo all’accoglimento delle domande di parte attrice nei confronti di ITC, secondariamente alla propria condanna a manlevare la convenuta assicurata, chiedendo in buona sostanza di precostituire un titolo in via di regresso nei confronti del vettore, eventualmente ritenuto responsabile;

- tale figura di azione subordinata è consentita dall’art. 1916 c.c., anche in un’ottica di economia processuale, onde evitare un’eventuale successiva causa di rivalsa, come più volte chiarito in legittimità (cfr. Cass. civ., n. 13342/2004; n. 15930/2002);

- deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione ad agire di SIAT nei confronti di Unterer, in presenza di un eventuale interesse ad agire in via di regresso, seppure subordinato al riconoscimento delle ragioni attoree, in concreto disattese dalla presente pronuncia;

- quanto, infine, all’eccezione di prescrizione annuale ai sensi dell’art. 32 CMR sollevata da Unterer, SIAT ha richiamato la missiva di reclamo inviatale da ITC (da questa allegata sub doc. 18) dalla valenza sospensiva del decorso del termine, ai sensi del secondo comma dell’art. 32 CMR;

- di conseguenza, la chiamata in causa di Unterer non può dirsi infondata o arbitraria in astratto, sebbene in concreto non sia stata oggetto di valutazione nel merito in quanto assorbita dal rigetto della domanda attorea;

V.b. In conclusione, le spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e di natura e quantità dell’attività difensiva svolta, vanno poste a carico dell’attrice in base al principio di soccombenza nei confronti della convenuta ed in base al principio di causalità nei confronti delle terze chiamate;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 807/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta le domande formulate da parte attrice;

- condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi € 9.000,00 per compensi ed € 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;

- condanna parte attrice a rifondere in favore delle terze chiamate le spese processuali, rispettivamente liquidate, quanto a SIAT in complessivi € 7.000,00 per compensi ed in € 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, quanto a Unterer in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.

Verona, 8.01.2025

Il Giudice (dott.ssa Pierangela Bellingeri)