“Trasporto con sub-trasporto - Trasporto cumulativo - Responsabilità dei vettori successivi"
L’Avvocato d’impresa
“Trasporto con sub-trasporto - Trasporto cumulativo - Responsabilità dei vettori successivi"

Sempre con l’intento di fare chiarezza circa figure contrattuali diverse ma spesso ritenute invece uguali, tratterò la differenza tra il trasporto con sub-trasporto e il trasporto cumulativo soffermandomi, inoltre, sulla responsabilità dei vettori successivi.

Trasporto con sub-trasporto: come ci insegna la giurisprudenza, si ha il contratto di trasporto con sub-trasporto quando il vettore, impegnatosi verso il mittente ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del sub-trasporto, che di fronte a quello agisce come ausiliario del vettore originario. Un solo vettore, pertanto, assume nei confronti del mittente, obblighi e responsabilità dell’intero viaggio, stipulando, a proprie spese, a proprio nome e ai proprio rischio, dei contratti di trasporto, per far percorrere alle merci il viaggio.

Naturalmente tutto ciò sarà possibile solo nel rispetto dell’Art. 6 ter del D.L.gs 286/2005 che, come sappiamo, stabilisce che la sub-vezione è vietata tranne se è autorizzata nel contratto o successivamente tra le parti (mittente/vettore) e come il sub-vettore, a sua volta, non potrà affidare il trasporto ad un altro sub-vettore. Violata tale disposizione, il contratto tra il primo e il secondo sub-vettore è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dal secondo sub-vettore.

Ricordo, inoltre, come sia prevista un’eccezione al divieto di sub-vezione nel caso in cui l'impresa di autotrasporto effettui trasporti di collettame con rottura del carico - ossia faccia viaggiare su un unico mezzo un insieme di merci di clienti diversi, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, per poi scaricarle dal veicolo e caricarle separatamente su altri mezzi - tale impresa potrà avvalersi di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura del carico, per eseguire la prestazione di trasporto.

Trasporto cumulativo di cose (o di persone): ricorre quando due o più vettori si obbligano insieme verso il mittente con un unico contratto ad eseguire la prestazione di trasporto sino al luogo finale di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell’intero percorso (Artt.1700 c.c. e 34 C.M.R.). Questa figura contrattuale si caratterizza, a differenza dal trasporto con sub-trasporto, dall’unicità del vincolo contrattuale riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente: tutti i vettori si obbligano verso il mittente con unico contratto ad eseguire il trasporto dal punto di partenza a quello d’arrivo a destino cosicché il mittente è ben consapevole che ci saranno altri vettori oltre al primo mentre nel caso del trasporto con sub-trasporto egli nel momento in cui affida la merce al primo vettore, è solo consapevole che questi avrà , se espressamente in ciò autorizzato, la facoltà di affidarla a un altro o più vettori.

Responsabilità dei vettori successivi

Gli Artt. 1700 c.c. e 34 C.M.R. stabiliscono che se i trasporti sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione e questo perché tutti i vettori successivi si considerano diretti contraenti del mittente per l'intero trasporto. Il vettore che, però, è chiamato a rispondere di un fatto non proprio potrà agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se, invece, risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Come potrà il vettore successivo provare che il fatto dannoso non è avvenuto nel percorso da esso effettuato?

In questo caso vengono in soccorso gli Artt. 1701 c.c. e 35 C.M.R. i quali stabiliscono, se pure con diverse formulazioni, che ogni vettore successivo ha diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono ad esso consegnate (Art. 1701 c.c.) o di formulare le riserve di cui agli Art 8 comma 2 della C.M.R. , in difetto delle quali le cose si presumono ricevute da ciascun vettore in buono stato, non solo per quanto riguarda i vizi apparenti di imballaggio (articolo 1693 c.c.), ma anche per quanto riguarda l'integrità qualitativa e quantitativa (numero dei colli) delle cose stesse. (Artt. 1701 ultimo capoverso c.c. e 9 comma 2 C.M.R.).

Tali norme, analogamente, troveranno applicazione anche al trasporto con sub-trasporto.



Avv.Rodolfo Faccini

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