L’Avvocato d’impresa
“Responsabilità per perdita e avaria delle merci dovute a difetti dell'imballaggio”
Un recente caso posto alla mia attenzione mi dà l’occasione di ricordare di come il nostro ordinamento (Art. 1693 c.c.) e quello internazionale (CMR Artt. 17 e 18) regolano la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle merci dovute a difetti dell’imballaggio.
Innanzitutto « Perdita » significa mancata riconsegna totale o parziale delle cose ricevute in consegna per il trasporto (es: distruzione, smarrimento, riconsegna a un non avente diritto, riconsegna di una cosa per un'altra, ritardo indefinito della riconsegna), « Avaria » , invece, significa qualunque alterazione delle qualità interne o esterne delle cose trasportate, per cui le cose subiscono una diminuzione di valore. Ove l'avaria sia tale da togliere alle cose trasportate ogni valore, equivale a perdita totale.
Art. 1693 Codice Civile
<<(1)Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
(2)Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.”>>
L’articolo in commento, pertanto, pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" (è un’ipotesi di responsabilità oggettiva per inadempimento dell’obbligazione di cose in custodia) che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso.
Questo significa che l’unico modo che il vettore ha per poter provare la sua mancanza di responsabilità per difettosità dell’imballaggio è quello di scrivere una “riserva” nel documento di trasporto sia nel caso in cui l’imballaggio appaia difettoso o insufficiente per la tipologia di merce da trasportare oppure perché al vettore (autista) non è stato consentito di assistere al caricamento della merce. Diversamente l’onere probatorio sarà alquanto complesso.
C.M.R. (Artt. 17 e 18)
In ambito di trasporti internazionali, la CMR ribadisce sostanzialmente analoghi principi, infatti, medesima è la circostanza che, con la presa in carico delle merci senza riserve, il vettore assume, conseguentemente, il dovere di tenere indenne le merci stesse da perdita totale o parziale, da avarie suscettibili di essere avvenute nel lasso temporale intercorrente tra il ricevimento della merce e la riconsegna nonché da ritardo nella riconsegna. Pertanto, la mancanza, insufficienza o stato difettoso dell’imballaggio deve essere contestata prima della consegna.
Per quanto sopra anche la C.M.R. con le norme in commento istituisce un regime responsabilità presuntiva a carico del vettore per i fatti menzionati, pur se trattasi di presunzione juris tantum: ciò implica che, se pure il committente non è tenuto ad adoperarsi per individuare le cause generanti l’evento dannoso, essendo il solo oggettivo verificarsi dello stesso condizione necessaria e sufficiente a configurare ipotesi di responsabilità del vettore, quest’ultimo potrà liberarsi da ogni obbligazione risarcitoria fornendo la prova positiva della derivazione del fatto da accadimenti circostanziati, ovvero non imputabili a suo negligente contegno.
Ricordo che ai fini della presunzione di cui sopra, l’Art. 8 n.1 lett. “b” della C.M.R. espressamente individua tra gli obblighi in capo al vettore quello d verificare: “b. lo stato apparente della merce e del suo imballaggio.” e il successivo comma 2 stabilisce che : “ (…) Il vettore deve pure motivare le riserve da lui fatte sullo stato apparente della merce e del suo imballaggio.”
C.M.R. Articolo 17
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3.(omissis)
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno.
C.M.R. Art. 18
1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3.(omissis)
4. (omissis)
5.(omissis)
Concludendo, dall’esame degli artt. 18 e 17 risulta che il vettore è esonerato da responsabilità qualora provi che la perdita o avaria siano dovute, alle seguenti cause general ai:
- colpa dell’avente diritto;
- preciso ordine dell’avente diritto non connesso a colpa del vettore;
- vizio della merce;
- circostanze inevitabili che abbiano prodotto conseguenze non ovviabili (l’ipotesi sempre chiaramente riferirsi ai casi di scuola rapportabili alla vis major).
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
“Responsabilità per perdita e avaria delle merci dovute a difetti dell'imballaggio”
Un recente caso posto alla mia attenzione mi dà l’occasione di ricordare di come il nostro ordinamento (Art. 1693 c.c.) e quello internazionale (CMR Artt. 17 e 18) regolano la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle merci dovute a difetti dell’imballaggio.
Innanzitutto « Perdita » significa mancata riconsegna totale o parziale delle cose ricevute in consegna per il trasporto (es: distruzione, smarrimento, riconsegna a un non avente diritto, riconsegna di una cosa per un'altra, ritardo indefinito della riconsegna), « Avaria » , invece, significa qualunque alterazione delle qualità interne o esterne delle cose trasportate, per cui le cose subiscono una diminuzione di valore. Ove l'avaria sia tale da togliere alle cose trasportate ogni valore, equivale a perdita totale.
Art. 1693 Codice Civile
<<(1)Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
(2)Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.”>>
L’articolo in commento, pertanto, pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" (è un’ipotesi di responsabilità oggettiva per inadempimento dell’obbligazione di cose in custodia) che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso.
Questo significa che l’unico modo che il vettore ha per poter provare la sua mancanza di responsabilità per difettosità dell’imballaggio è quello di scrivere una “riserva” nel documento di trasporto sia nel caso in cui l’imballaggio appaia difettoso o insufficiente per la tipologia di merce da trasportare oppure perché al vettore (autista) non è stato consentito di assistere al caricamento della merce. Diversamente l’onere probatorio sarà alquanto complesso.
C.M.R. (Artt. 17 e 18)
In ambito di trasporti internazionali, la CMR ribadisce sostanzialmente analoghi principi, infatti, medesima è la circostanza che, con la presa in carico delle merci senza riserve, il vettore assume, conseguentemente, il dovere di tenere indenne le merci stesse da perdita totale o parziale, da avarie suscettibili di essere avvenute nel lasso temporale intercorrente tra il ricevimento della merce e la riconsegna nonché da ritardo nella riconsegna. Pertanto, la mancanza, insufficienza o stato difettoso dell’imballaggio deve essere contestata prima della consegna.
Per quanto sopra anche la C.M.R. con le norme in commento istituisce un regime responsabilità presuntiva a carico del vettore per i fatti menzionati, pur se trattasi di presunzione juris tantum: ciò implica che, se pure il committente non è tenuto ad adoperarsi per individuare le cause generanti l’evento dannoso, essendo il solo oggettivo verificarsi dello stesso condizione necessaria e sufficiente a configurare ipotesi di responsabilità del vettore, quest’ultimo potrà liberarsi da ogni obbligazione risarcitoria fornendo la prova positiva della derivazione del fatto da accadimenti circostanziati, ovvero non imputabili a suo negligente contegno.
Ricordo che ai fini della presunzione di cui sopra, l’Art. 8 n.1 lett. “b” della C.M.R. espressamente individua tra gli obblighi in capo al vettore quello d verificare: “b. lo stato apparente della merce e del suo imballaggio.” e il successivo comma 2 stabilisce che : “ (…) Il vettore deve pure motivare le riserve da lui fatte sullo stato apparente della merce e del suo imballaggio.”
C.M.R. Articolo 17
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3.(omissis)
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno.
C.M.R. Art. 18
1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3.(omissis)
4. (omissis)
5.(omissis)
Concludendo, dall’esame degli artt. 18 e 17 risulta che il vettore è esonerato da responsabilità qualora provi che la perdita o avaria siano dovute, alle seguenti cause general ai:
- colpa dell’avente diritto;
- preciso ordine dell’avente diritto non connesso a colpa del vettore;
- vizio della merce;
- circostanze inevitabili che abbiano prodotto conseguenze non ovviabili (l’ipotesi sempre chiaramente riferirsi ai casi di scuola rapportabili alla vis major).
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it