Proof of Delivery (POD) quale fonte di prova
Avvocato d’impresa

Proof of Delivery (POD) quale fonte di prova

Il Proof of Delivery (POD) è un documento in formato cartaceo o elettronico che fornisce la prova che una spedizione è stata consegnata con successo al destinatario. Il POD per valere a tale fine deve contenere informazioni dettagliate sulla spedizione, come il nome e l'indirizzo del destinatario, la descrizione delle merci o il numero di riferimento della spedizione, la data e l'ora di consegna, e la firma del destinatario.

Il POD è ormai un documento conosciuto da tutti noi perché con il proliferare delle vendite online è entrato a far parte del nostro quotidiano.

Ma ne conosciamo la sua effettiva validità ai fini di documentare la consegna a destino della merce?

Vale la pena approfondire tale aspetto ponendoci una domanda: il POD può essere considerato equipollente al D.d.T. o, in ambito dei trasporti internazionali, alla CMR?

A questa domande si può rispondere positivamente perché il POD al pari della CMR o del D.d.T, è stato riconosciuto documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in un altro Stato membro ai fini di poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL 331/1993.

Tale affermazione trova il suo fondamento nella Risoluzione n. 477/E del 2008 dell’Agenzia delle entrate nella quale è scritto che ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato può essere fornito qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato in alternativa al documento di trasporto (CMR) come anche successivamente ribadito con la Risposta ad interpello n. 100 del 08.04.2019.

Per quanto sopra avendo il POD ricevuto pieno riconoscimento quale documento valido ai fini di cui sopra, si può tranquillamente affermare che esso costituisce sempre valida prova della consegna delle merci al destinatario analogamente al D.d.T. o alla CMR purché in esso siano individuati i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferscono.

A cascata ne discende che, come alle volte spesso accade, la richiesta della Committente la spedizione o il trasporto di avere contezza dell’arrivo a destino delle merci solo attraverso la consegna del D.d.T. o della CMR sottoscritto, non ritenendo valido a tal fine il POD, è priva di fondamento.



Avvocato Rodolfo Faccini

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