L’Avvocato d’impresa
“Mittente – Committente: facciamo un po’ di chiarezza”
Spesso, nell’ambito del settore dei trasporti, i termini “mittente” e “committente” sono considerati sinonimi mentre, essi, hanno un significato, anche giuridico, diverso seppure in certe circostanze mittente e committente possano essere il medesimo soggetto.
Mittente
Nel vocabolario è definito “colui che spedisce una lettera, un pacco e sim. con la posta o per altro mezzo”.
Giuridicamente la definizione la si ricava dall’ Art. 1683 cod. civ. ove mittente “è colui che conclude in nome proprio il contratto di trasporto” e che, pertanto, si impegna a consegnare il carico al vettore nonché tutta la documentazione e le indicazioni necessarie, chiedendogli di effettuare il trasporto.
Committente
Sempre il vocabolario lo definisce come colui che “commette, cioè ordina ad altri l’esecuzione di un lavoro, di una prestazione”.
Nel codice civile il termine “committente” lo rinveniamo solo nell’ambito del contratto d’appalto (Art. 1655 e segg. cod. civ.) e della responsabilità per danni dei domestici e commessi (Art. 2049 c.c.) mentre, per quanto ci occupa, la definizione è data dall’ Art. 2, comma 1, lett. “b” del D.Lgs. n. 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) che testualmente recita:
“Il committente è l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta all’Albo Nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto” (c.d. Committente logistico).
Di norma il committente è anche il proprietario della merce cioè l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Analizzando la definizione data dal Dlgs di cui sopra e mettendola a confronto con quella di “mittente” del codice civile, se ne ricava che:
a) Quando il committente stipula direttamente il contratto di trasporto, la sua figura coincide con quella di mittente;
b) Quando il contratto di trasporto è stipulato in suo nome, per esempio da uno spedizioniere per suo conto, committente sarà colui che ha conferito il mandato allo spedizioniere di concludere per suo conto un contratto di trasporto e mittente lo spedizioniere medesimo e, quindi, le due figure non coincideranno;
c) Committente è, anche, l’impresa iscritta all’Albo Nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto, c.d. “Committente/Operatore Logistico” e, anche in questo caso, le due figure di committente e mittente coincideranno.
Significativo è il fatto che nel Dlgs n. 286/2005 non vi sia mai un riferimento al “mittente” facendo così intendere che le due figure coincidano, e per le finalità del provvedimento legislativo così è, mentre, come visto, non è sempre così.
Inoltre, se ci spostiamo nell’ambito dei trasporti internazionali regolati dalla “Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce” (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio del 1956, il termine committente non viene mai utilizzato facendo essa riferimento solo al “mittente” che è colui che stipula il contratto di trasporto internazionale rappresentato dalla CMR (Art. 4 della CMR).
Concludendo possiamo affermare che, nella maggioranza dei casi,
“mittente” è:
“colui che, persona fisica o impresa pubblica o privata, conclude con il vettore il contratto di trasporto (nazionale o internazionale) in nome proprio o per conto di altri (es: spedizioniere)”;
“committente” è:
“colui che, di norma proprietario delle merci, ordina ad un soggetto terzo (es: spedizioniere) di concludere per suo conto un contratto di trasporto”.
Avv.Rodolfo Faccini
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