L’Avvocato d’impresa
“Mandato di spedizione Vs Ordine di trasporto – Spedizioniere Vs Spedizioniere-vettore”
Il Tribunale di Verona fa chiarezza
Con la Sentenza n. 13/2025 del 08/01/2025 il Tribunale di Verona affronta, tra gli altri, il tema di quali elementi si debba tenere conto per la corretta qualificazione della natura del contratto sorto tra Committente e società di spedizioni iscritta anche all’albo trasportatori e per ritenere sussistere, se del caso, la figura dello spedizioniere vettore con le relative responsabilità in caso di furto della merce nell’ambito di un trasporto internazionale dall’Italia alla Gran Bretagna.
Nella vicenda oggetto di causa, che ha visto il mio studio difendere gli interessi della società di spedizioni, la compagnia d’assicurazione in surroga della società committente ha convenuto in giudizio la società di spedizioni e trasporti per ottenere il risarcimento di ingenti danni derivati dal furto della merce trasportata assumendo che tra le parti era intercorso un contratto di trasporto e che, senza autorizzazione, la società di spedizioni aveva affidato il trasporto ad altro vettore il quale ne aveva poi curato la consegna a destino tramite un vettore successivo dal cui mezzo nottetempo era poi stata trafugata la merce. La società di spedizioni si è costituita negando la propria responsabilità siccome, appunto, spedizioniere e producendo le e-mail di conferimento dell’incarico e altra documentazione di supporto oltre che richiamando le proprie pubblicate condizioni generali di spedizione quali regolatrici del rapporto.
Il giudice del Tribunale di Verona, nell’accogliere la tesi difensiva, ha fatto una precisa e puntuale dissertazione sui vari aspetti della vicenda riaffermando alcuni principi di diritto e così facendo un po’ di chiarezza sugli argomenti oggetto di questo mio scritto.
Dopo un breve richiamo al contenuto del mandato di spedizione, alle obbligazioni in capo allo spedizioniere e ricordato che il contratto di spedizione è a forma libera, il giudice ha ritenuto che numerosi erano gli indizi, gravi, precisi e concordanti rilevatori della natura di spedizione da tributare al contratto tra committente e società di spedizioni desumibile sia dalle e-mail scambiate tra le parti nelle quali la committente espressamente prima chiede la quotazione e le tempistiche per organizzare una specifica spedizione indicando tutti gli elementi utili e necessari e successivamente conferma l’ordine così, afferma il magistrato, “rivelando la propria volontà di conferire alla società convenuta l’organizzazione del trasporto, tipica attività oggetto del contratto di spedizione”; dalla circostanza che l’attività di spedizioniere risulta dalle visure camerali della società convenuta quella prevalente con la specifica, accanto al termine spedizioniere, di “organizzazione trasporti c/o terzi avvalendosi di terzi” oltre al fatto, conclude il magistrato, che nelle stesse condizioni generali di spedizione della società convenuta prodotte agli atti e, in ogni caso, reperibili agevolmente e pertanto conosciute e, comunque facilmente consultabili dalla committente, oltre che non contestate, era precisato che per conferimento dell’incarico deve intendersi la comunicazione scritta con cui il mandante richiede allo spedizioniere l’organizzazione di una o più spedizioni nazionali o internazionali, indicando tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio, quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia di merci, luogo di carico e destinazione e ogni altra informazione come esattamente indicato nella richiesta di quotazione della spedizione di cui sopra. Da tali indizi la sentenza afferma che il rapporto tra committente e società convenuta deve farsi rientrare nello schema del contratto di spedizione e che, di conseguenza, non può ravvisarsi in capo allo spedizioniere alcun addebito per la perdita della merce determinata dal furto ai danni del vettore che è andato in consegna sul quale, invece, astrattamente grava una eventuale responsabilità ai sensi dell’art. 1693 c.c.
Si legge inoltre nella parte motiva della decisione che l’attrice non ha dimostrato la diversa natura di trasporto relativamente al contratto stipulato tra committente e la convenuta non ritenendo sufficiente a tale scopo la produzione della fattura emessa dalla società di spedizioni alla committente nella quale risultano indicati i costi di ogni singolo “Trasporto estero” affermando, invece, che tale documento “ fornisce piuttosto prova, ponderata in uno con il tenore del conferimento dell’incarico di cui al carteggio scambiato tra le parti, del fatto che il preventivo del costo totale della spedizione è comprensivo dei costi del trasporto elaborati sulla base delle quotazioni ricevute dai vettori, come specificato nell’art. 4.7. delle condizioni generali di spedizione”. Altrettanto non sono stati ritenuti fonte di prova le lettere di vettura nelle quali la società di spedizioni è menzionata come primo trasportatore poiché non vi è alcuna sottoscrizione da parte della medesima, necessaria ai sensi dell’art. 1684 c.c., mentre esse sono sottoscritte dal trasportatore(sub-vettore) incaricato dalla società di trasporti a sua volta incaricata dalla società spedizioni come, altrettanto, anche i d.d.t. emessi dalla committente siccome pure essi non sottoscritti dalla società di spedizioni.
Da tali conclusioni il Tribunale trae l’affermazione che, siccome il rapporto posto a fondamento della vertenza va qualificato come contratto di spedizione, non è possibile nemmeno ritenere che la società di spedizioni abbia assunto la veste di spedizioniere-vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c., cioè garantendo il risultato finale del trasporto a cui allude la disciplina del contratto di cui all’art. 1678 e ss. c.c., siccome non risulta agli atti alcuna prova in tal senso in ragione anche del fatto, si legge sempre nella sentenza, che le condizioni generali di spedizione dello spedizioniere convenuto in giudizio pur prevedendo la possibilità che esso possa assumere in proprio il trasporto, stabiliscono che questo può avvenire solo previa tempestiva informazione alla mandante dell’assunzione del ruolo di vettore, fatto che non risulta invece avvenuto e che non è in alcun modo evincibile dal complesso degli atti e documenti di causa.
Speriamo che questo arresto giurisprudenziale che percorre la via già indicata da altri, possa finalmente fare chiarezza sul fatto che l’incarico conferito ad uno spedizioniere iscritto anche all’albo dei trasportatori debba necessariamente configurare, come fosse un assioma , l’assunzione anche del trasporto facendogli assumere la veste di spedizioniere-vettore con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
La sentenza è consultabile per intero sul mio sito web.
Avv.Rodolfo Faccini
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