Lettera di vettura – D.d.T. – C.M.R.: facciamo un poco di chiarezza.
L’Avvocato d’impresa

Lettera di vettura – D.d.T. – C.M.R.: facciamo un poco di chiarezza.

LA LETTERA DI VETTURA

La lettera di vettura è un documento di accompagnamento delle merci (Art. 1684 c.c.) che su richiesta del vettore il mittente deve obbligatoriamente emettere e sottoscrivere e nella quale devono essere inserite le indicazioni (minime)stabilite dall’Art. 1683 c.c.:

- nome del destinatario

- luogo di destinazione

- natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare

- e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto

La lettera di vettura o “etichetta di spedizione” va attaccata nella parte frontale del pacco e contiene, a seconda della spedizione, le seguenti informazioni:

- Luogo e data di emissione

- Nome e indirizzo del mittente

- Nome e indirizzo del vettore

- Nome e indirizzo del destinatario

- Luogo e data di presa in consegna della merce

- Luogo di consegna previsto

- Descrizione della merce, tipo di imballaggio

- Numero e marchi delle confezioni

- Peso della merce (o quantificazione in altra unità di misura)

- Spese di trasporto da pagare alla consegna

- Spese dovute fino alla consegna

- Nota sul pagamento del nolo

- Importo dell’eventuale contrassegno da riscuotere (se concordato)

- Istruzioni per la dogana (per i trasporti internazionali) e altri uffici

- Disposizioni speciali per il trasporto su veicoli aperti

- Ulteriori dettagli individuali

- Identificazione e classificazione dell’imballaggio (Dal 1gennaio2023 ai sensi del D. Lvo 116/2020 tutti gli imballaggi, primari, secondari e terziari immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale. Per gli imballaggi c.d. neutri, con particolare riferimento a quelli per il trasporto o imballaggio terziario come film per pallettizzazione, pallets, scatole o interfalde in cartone ondulato, è ammessa come possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso, identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, l’inserimento di tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. Al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi. (Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17/05/2021.)

Sono necessarie tre copie tutte e tre firmate dal mittente:

- Originale: è trasportato dal vettore per tutta la durata del trasporto

- Copia 1: resta al mittente

- Copia 2: la riceve il destinatario

La lettera di vettura è, pertanto, un mezzo di trasmissione di dati perché contiene tutti le informazioni importanti sulla merce trasportata, sul viaggio (percorso di trasporto) e sulle particolarità che devono essere osservate durante il trasporto.

Per il trasporto di cose essa è considerata documento probatorio del contratto di trasporto tra mittente e vettore.

La lettera di vettura può essere emessa:

- dal mittente;

- dal corriere o dallo spedizioniere, quindi dal partner logistico che si occupa della spedizione.

La lettera di vettura deve sempre accompagnare le merci durante tutto il viaggio.

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IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.)

La lettera di vettura viene spesso confusa con il DDT ma la differenza è sostanziale:

Il Documento di Trasporto è un documento fiscale emesso per giustificare il trasferimento di un bene da un cedente a un cessionario attraverso il trasporto dello stesso. Il DDT deve essere presente sia in caso di trasporto in proprio dal mittente o dal destinatario, sia se venga affidato a un trasportatore. Si tratta di un documento introdotto dal DPR n. 472/96 in sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT certifica un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna. Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un trasportatore che si assume l’incarico della consegna.

Il Documento di trasporto viene emesso almeno in duplice esemplare (uno per il cedente e uno per il cessionario) e in forma libera, prima dell’inizio del trasporto o della consegna della merce, ovvero prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore.

Deve contenere l’indicazione alcuni elementi obbligatori ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 472/96:

- Data e numero di emissione

- Generalità dei soggetti: deve essere indicata la ditta, la denominazione o ragione sociale dei soggetti coinvolti (nome e cognome in caso di persone fisiche), residenza o domicilio degli stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti) e, relativamente al soggetto emittente il suo numero di partita IVA. Se il trasporto è affidato a terzi, devono essere indicate le generalità dell’impresa trasportatrice e non quelle della persona che esegue materialmente il trasporto.

- Descrizione dei beni.

I beni oggetto del trasporto non devono necessariamente viaggiare assieme al DDT che può essere inviato anche separatamente a mezzo corriere oppure mediante strumenti elettronici. Questo purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno di consegna.

Il documento di trasporto è soggetto agli specifici obblighi di conservazione (Art. 39, DPR n. 633/72) legati ai documenti obbligatori ai fini IVA e, cioè, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. Questo anche oltre il termine di 10 anni stabilito dall’articolo 2220 c.c..

Il DDT viene emesso solo dal mittente a differenza della Lettera di vettura che può essere emessa anche dallo spedizioniere o dal corriere.

Il DDT deve essere emesso anche per i trasporti internazionali.

Il DDT è obbligatorio per il trasporto merci

Attenzione: nell'ipotesi in cui il trasporto venga effettuato senza DDT, in caso di controllo, se il documento non è presente a bordo del veicolo, scatta il fermo amministrativo ed una multa tra i 400 e 1.200 euro.

Si hanno poi 60 giorni per presentare il documento nel caso fosse stato redatto ma non fosse presente.

Se invece non è possibile provare l’esistenza della corretta redazione del documento, parte una pratica di illecito amministrativo e la multa corrispondente va dai 2.000 ai 6.000 euro.

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C.M.R. - LETTERA DI VETTURA PER SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Per i trasporti transfrontalieri e internazionali all’interno dell’UE è obbligatoria la cosiddetta lettera di vettura CMR (La Convention des Marchandises par Route, siglata a Ginevra il 19 maggio 1956).

La CMR è un documento legale riconosciuto in 55 Paesi

La lettera di vettura CMR è un documento relativo al trasporto internazionale su strada.

La CMR è il contratto di trasporto internazionale (Art. 4 della Convenzione sancisce, infatti, che il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura).

La CMR non indica chi debba materialmente compilare il documento e le parti possono accordarsi affinché firmi solo uno degli interessati. Di solito è prassi che sia il vettore a compilare interamente il modulo, ma è importante che il mittente verifichi che le informazioni siano esatte per evitare omissioni o errori controproducenti. Anche uno spedizioniere può emettere una CMR in qualità di committente del trasporto. Se sono previsti trasporti combinati o multimodali, lo spedizioniere dovrà necessariamente sottoscrivere più contratti di trasporto con i diversi vettori.

La CMR deve trovarsi sempre a bordo del veicolo durante il tragitto, e deve contenere informazioni specifiche sulle condizioni della merce e lo stato della spedizione (L. n. 298/1974 «Art.46-ter.- <Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali>.1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. 2. La prova documentale di cui al comma 1 puo' essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali).

La CMR deve contenere le seguenti informazioni:

- Indirizzo del mittente e indirizzo del vettore

- Data della presa in carico della merce

- Data e luogo di consegna della merce

- Indirizzo del destinatario

- Specifiche circa il tipo di merce e l’imballaggio usato

- Numero di colli, loro peso e dimensioni

- Eventuali costi sostenuti durante il trasporto, ad esempio le spese doganali

- Informazioni circa gli adempimenti doganali, come il codice doganale e lo standard internazionale HS code

- Eventuali informazioni aggiuntive: ad esempio, il divieto di trasbordo, i documenti da consegnare, le spese da sostenere e da riscuotere alla consegna o l’assicurazione della merce.

- Le spese di trasporto utilizzando le rese Incoterms

- Classificazione di eventuale merce pericolosa secondo A.D.R. (Accordo europeo per il trasporto internazionale su strada di merci pericolose)

- I dati relativi all’immatricolazione del mezzo di trasporto, specialmente se a carico completo

In sintesi la CMR è:

- Il contratto di trasporto: il documento legale che sancisce l’accordo tra il mittente e il vettore per il trasporto internazionale di merci su strada.

- Ricevuta della merce: funge da ricevuta della merce trasportata, con informazioni sulla quantità e la descrizione della merce.

- Prova del trasporto: ovvero una conferma che la merce è stata trasportata e consegnata al destinatario.

- Sdoganamento: nel CMR sono incluse le informazioni richieste dalle autorità doganali per lo sdoganamento della merce alle frontiere e ai posti di controllo.

- Protezione legale: fornisce protezione legale sia per il vettore in caso di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, sia per il mittente in caso di mancata o errata consegna della merce.

- Copertura dei rischi: il CMR costituisce una polizza assicurativa che copre il valore della merce rapportato al limite risarcitorio, pari a 8,33 DSP (diritto speciale di prelievo) al kg lordo di merce trasportata, ovvero circa 10 €/kg.

Le regole per la compilazione del CMR

- Completezza: deve essere compilato in modo accurato con tutte le informazioni necessarie sulla merce trasportata, sulle parti coinvolte e sul transito della merce.

- Firma: documento deve essere firmato dal mittente e dal vettore e una copia deve essere consegnata al destinatario al momento della consegna, che deve anche firmare il documento per confermare la ricezione.

- Modifiche: in caso di modifiche è necessario barrare barrando le informazioni errate e inserire quelle corrette con la sigla della persona che apporta la modifica.

- Lingua: il documento può essere compilato in qualsiasi lingua, ma deve essere esserci una traduzione comprensibile a tutte parti coinvolte nel trasporto.

- Coerenza: le informazioni riportate in triplice copia devono essere coerenti, senza discrepanze.

- Responsabilità: il vettore è responsabile dell’accuratezza delle informazioni contenute nel documento e qualsiasi discrepanza o errore può comportare sanzioni amministrative o azioni legali.

LA CMR ELETTRONICA (e-CMR)

La CMR elettronica (e-CMR) è una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione del contratto di trasporto, tramite una trasmissione elettronica (Art. 1 del Protocollo addizionale del 2008), cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzare tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati. L’emissione del CMR elettronico, che consente alle parti di aderire alla Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (di seguito la Convenzione), deve contenere le stesse informazioni del cartaceo, mentre le procedure utilizzate per l’emissione devono garantire l’integrità dei dati in esso contenuti dal momento della generazione sino alla sua forma finale;

Valore probatorio del CMR elettronico

Il CMR elettronico conforme alle diposizioni del Protocollo addizionale del febbraio 2008 (di seguito il Protocollo), è considerato equivalente al CMR cartaceo (Art. 2 co. 2 del Protocollo) e ha, quindi lo stesso valore probatorio e produce i medesimi effetti

Autenticazione del CMR elettronico

Il CMR elettronico per avere validità deve essere autenticato dalle parti contrattuali mediante una firma elettronica affidabile in grado di garantire il suo collegamento con il CMR elettronico, e dove con firma elettronica si intende i dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione. L’affidabilità della firma elettronica è tale se:

- è connessa univocamente al firmatario;

- permette di identificare il firmatario;

- è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;

- è collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile.



Avv.Rodolfo Faccini

Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it