
L’Avvocato d’impresa
LE “RISERVE” E L’ESTINZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE
Sempre con l’intento di fornire informazioni di carattere pratico ritengo utile affrontare una questione che per chi si occupa di trasporti si propone praticamente quotidianamente ed è quella delle “riserve” apposte sui D.d.t. e C.M.R..
Ma andiamo per ordine.
Cosa prevede la legge
L’Art. 1698 c.c. stabilisce che: “Il ricevimento (1) senza riserve (2) delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore (3). Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.”
Al riguardo è bene tenere presente che:
(1) Deve trattarsi del ricevimento di tutta la merce anche se frazionata in più tempi;
(2) Il destinatario deve comunicare in modo preciso al vettore tali riserve [1];
(3) In tali casi (dolo e colpa grave) il destinatario conserva la possibilità di agire anche se ha accettato senza riserva.
Come la dottrina ci insegna, la norma risponde allo scopo pratico di ridurre le liti, e giuridicamente riposa sulla presunzione che col ricevimento del carico e col pagamento del porto il destinatario riconosca l'esatto adempimento del contratto da parte del vettore, presunzione che può cadere solo di fronte a una dichiarazione di riserva del destinatario. La legge si accontenta di una riserva unilaterale, purché comunicata al vettore contestualmente alla riconsegna, indipendentemente da ogni espressa accettazione da parte del vettore.
La presunzione di riconoscimento dell'esatto adempimento del trasporto — con la decadenza dei diritti verso il vettore — va esclusa solo, come già scritto sopra, per gli inadempimenti derivanti da dolo e da colpa grave del vettore, nonché per i casi di perdita parziale o di avaria non riconoscibile al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunciato al vettore (in qualunque forma, anche senza richiesta di accertamento giudiziale) appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Da quanto sopra è di tutta evidenza che la formulazione di riserve, in una con il pagamento del prezzo (devono sussistere entrambe!), è una condizione imprescindibile per evitare l’estinzione delle azioni che derivano dal contratto di trasporto.
Siccome può accadere (e accade!) che i documenti di trasporto giungano al mittente dopo che è stato effettuato il pagamento del trasporto oppure, anche sovente, che gli uffici amministrativi non dialoghino con quelli operativi, ecco che la corretta formulazione delle riserve diventa di assoluta rilevanza per poter agire nei confronti del vettore o per contestare richieste di risarcimenti da parte del destinatario .
Come vanno formulate le riserve
La giurisprudenza è univoca nell’affermare che le riserve possono essere apposte in qualsiasi forma, attribuendo rilevanza anche alla riserva orale (per tutte, Cass., 23 luglio 1990, n. 7463[2].). Nel caso in cui la riserva sia stata formulata solo oralmente si pone, però, il problema della prova essendo difficile dimostrare nell’eventuale giudizio le circostanze di tempo (se e quando la riserva sia stata formulata e se nel rispetto dei termini di legge -al ricevimento della merce trasportata in caso di vizio apparente ed entro otto giorni – sette se il trasporto è internazionale e soggetto alla CMR -per i vizi occulti) e modalità (la c.d. riserva generica è priva di effetti).
Nel caso, invece, di trasporto soggetto a CMR,(Art.30 della Convezione[3]) solo le riserve per perdite o di avarie non apparenti devono necessariamente essere formulate in forma scritta, come pure quelle per il ritardo nella riconsegna (in questo caso, nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario).
La sopra richiamata sentenza Cass. n. 7463/1990 precisa, almeno per quanto riguarda il diritto nazionale, come debba essere formulata la riserva:”… in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell'esistenza della riserva e del contenuto della stessa.”.
Con questo arresto la S.C. ha messo un punto fermo sul fatto che la riserva non può essere generica ma deve indicare la natura e l’entità del danno.
Sono pertanto prive di effetto le riserve apposte con timbri “Si accetta con riserva di controllo” – “Merce accettata con riserva” e similari.
Particolare attenzione va quindi posta soprattutto sullo stato degli imballaggi al momento della consegna perché in difetto di riserve si presume, fino a prova contraria, che la merce sia stata ricevuta nello stato descritto nella lettera di vettura e ciò in quanto la mancata contestazione di una riserva da parte del destinatario ha come conseguenza quella di liberare presuntivamente il vettore dalla necessità di fornire la prova di aver consegnato la merce nello stesso stato della presa in carico mentre l’onere della prova graverà sul destinatario secondo il generale principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Art. 2697 c.c.).
Brevemente sulle presunzioni
“Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.
In alcune casistiche è stato il legislatore a prevedere specifiche norme giuridiche che impongono al giudice una determinata decisione per tutte le fattispecie a cui si riferiscono (presunzioni legali) altre volte è il giudice che compie liberamente il ragionamento, senza essere vincolato dalle scelte del legislatore (presunzioni semplici).
Per quanto riguarda l’articolo in commento ci troviamo di fronte ad una la presunzione legale relativa, cioè, ad una regola che opera in base al principio secondo cui si presume che qualcosa sia un fatto fino a prova contraria. Nelle presunzioni legali il giudice non deve effettuare nessun ragionamento di tipo induttivo dal fatto noto a quello ignoto, ma la legge impone al giudice di considerare determinati fatti come veri in mancanza di prova contraria (presunzioni legali relative cioè, che ammettono, appunto la prova contraria).
Ecco perché le “riserve” assumono un aspetto rilevante in materia di danni derivanti dal trasporto di cose.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
[1] Cass. civ. n. 3983/1975: “L'estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ai sensi dell'art. 1698 c.c., è subordinata al verificarsi di tre presupposti: a) la riconsegna completa delle cose trasportate al destinatario nel luogo di destinazione; b) il ricevimento delle cose trasportate da parte del destinatario senza riserve; c) il pagamento di quanto dovuto al vettore. In particolare, il pagamento del prezzo deve essere totale, cioè deve essere pagato il prezzo pattuito per l'intero percorso, senza che possa distinguersi, ove ciò sia stato pattuito, tra parte del prezzo a carico del mittente per un tratto del percorso e parte del prezzo a carico del destinatario per il restante tratto del percorso, attribuendo rilevanza, al fine dell'estinzione delle azioni nei confronti del vettore, soltanto al pagamento della parte del prezzo a carico del destinatario.”
[2] Cass., 23 luglio 1990, n. 7463: “L'art. 1698 cod. civ., ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l'onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell'esistenza della riserva e del contenuto della stessa.”
[3] Articolo 30 CMR co 1. Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo - al più tardi al momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti -, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto.
LE “RISERVE” E L’ESTINZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE
Sempre con l’intento di fornire informazioni di carattere pratico ritengo utile affrontare una questione che per chi si occupa di trasporti si propone praticamente quotidianamente ed è quella delle “riserve” apposte sui D.d.t. e C.M.R..
Ma andiamo per ordine.
Cosa prevede la legge
L’Art. 1698 c.c. stabilisce che: “Il ricevimento (1) senza riserve (2) delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore (3). Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.”
Al riguardo è bene tenere presente che:
(1) Deve trattarsi del ricevimento di tutta la merce anche se frazionata in più tempi;
(2) Il destinatario deve comunicare in modo preciso al vettore tali riserve [1];
(3) In tali casi (dolo e colpa grave) il destinatario conserva la possibilità di agire anche se ha accettato senza riserva.
Come la dottrina ci insegna, la norma risponde allo scopo pratico di ridurre le liti, e giuridicamente riposa sulla presunzione che col ricevimento del carico e col pagamento del porto il destinatario riconosca l'esatto adempimento del contratto da parte del vettore, presunzione che può cadere solo di fronte a una dichiarazione di riserva del destinatario. La legge si accontenta di una riserva unilaterale, purché comunicata al vettore contestualmente alla riconsegna, indipendentemente da ogni espressa accettazione da parte del vettore.
La presunzione di riconoscimento dell'esatto adempimento del trasporto — con la decadenza dei diritti verso il vettore — va esclusa solo, come già scritto sopra, per gli inadempimenti derivanti da dolo e da colpa grave del vettore, nonché per i casi di perdita parziale o di avaria non riconoscibile al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunciato al vettore (in qualunque forma, anche senza richiesta di accertamento giudiziale) appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Da quanto sopra è di tutta evidenza che la formulazione di riserve, in una con il pagamento del prezzo (devono sussistere entrambe!), è una condizione imprescindibile per evitare l’estinzione delle azioni che derivano dal contratto di trasporto.
Siccome può accadere (e accade!) che i documenti di trasporto giungano al mittente dopo che è stato effettuato il pagamento del trasporto oppure, anche sovente, che gli uffici amministrativi non dialoghino con quelli operativi, ecco che la corretta formulazione delle riserve diventa di assoluta rilevanza per poter agire nei confronti del vettore o per contestare richieste di risarcimenti da parte del destinatario .
Come vanno formulate le riserve
La giurisprudenza è univoca nell’affermare che le riserve possono essere apposte in qualsiasi forma, attribuendo rilevanza anche alla riserva orale (per tutte, Cass., 23 luglio 1990, n. 7463[2].). Nel caso in cui la riserva sia stata formulata solo oralmente si pone, però, il problema della prova essendo difficile dimostrare nell’eventuale giudizio le circostanze di tempo (se e quando la riserva sia stata formulata e se nel rispetto dei termini di legge -al ricevimento della merce trasportata in caso di vizio apparente ed entro otto giorni – sette se il trasporto è internazionale e soggetto alla CMR -per i vizi occulti) e modalità (la c.d. riserva generica è priva di effetti).
Nel caso, invece, di trasporto soggetto a CMR,(Art.30 della Convezione[3]) solo le riserve per perdite o di avarie non apparenti devono necessariamente essere formulate in forma scritta, come pure quelle per il ritardo nella riconsegna (in questo caso, nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario).
La sopra richiamata sentenza Cass. n. 7463/1990 precisa, almeno per quanto riguarda il diritto nazionale, come debba essere formulata la riserva:”… in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell'esistenza della riserva e del contenuto della stessa.”.
Con questo arresto la S.C. ha messo un punto fermo sul fatto che la riserva non può essere generica ma deve indicare la natura e l’entità del danno.
Sono pertanto prive di effetto le riserve apposte con timbri “Si accetta con riserva di controllo” – “Merce accettata con riserva” e similari.
Particolare attenzione va quindi posta soprattutto sullo stato degli imballaggi al momento della consegna perché in difetto di riserve si presume, fino a prova contraria, che la merce sia stata ricevuta nello stato descritto nella lettera di vettura e ciò in quanto la mancata contestazione di una riserva da parte del destinatario ha come conseguenza quella di liberare presuntivamente il vettore dalla necessità di fornire la prova di aver consegnato la merce nello stesso stato della presa in carico mentre l’onere della prova graverà sul destinatario secondo il generale principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Art. 2697 c.c.).
Brevemente sulle presunzioni
“Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.
In alcune casistiche è stato il legislatore a prevedere specifiche norme giuridiche che impongono al giudice una determinata decisione per tutte le fattispecie a cui si riferiscono (presunzioni legali) altre volte è il giudice che compie liberamente il ragionamento, senza essere vincolato dalle scelte del legislatore (presunzioni semplici).
Per quanto riguarda l’articolo in commento ci troviamo di fronte ad una la presunzione legale relativa, cioè, ad una regola che opera in base al principio secondo cui si presume che qualcosa sia un fatto fino a prova contraria. Nelle presunzioni legali il giudice non deve effettuare nessun ragionamento di tipo induttivo dal fatto noto a quello ignoto, ma la legge impone al giudice di considerare determinati fatti come veri in mancanza di prova contraria (presunzioni legali relative cioè, che ammettono, appunto la prova contraria).
Ecco perché le “riserve” assumono un aspetto rilevante in materia di danni derivanti dal trasporto di cose.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
[1] Cass. civ. n. 3983/1975: “L'estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ai sensi dell'art. 1698 c.c., è subordinata al verificarsi di tre presupposti: a) la riconsegna completa delle cose trasportate al destinatario nel luogo di destinazione; b) il ricevimento delle cose trasportate da parte del destinatario senza riserve; c) il pagamento di quanto dovuto al vettore. In particolare, il pagamento del prezzo deve essere totale, cioè deve essere pagato il prezzo pattuito per l'intero percorso, senza che possa distinguersi, ove ciò sia stato pattuito, tra parte del prezzo a carico del mittente per un tratto del percorso e parte del prezzo a carico del destinatario per il restante tratto del percorso, attribuendo rilevanza, al fine dell'estinzione delle azioni nei confronti del vettore, soltanto al pagamento della parte del prezzo a carico del destinatario.”
[2] Cass., 23 luglio 1990, n. 7463: “L'art. 1698 cod. civ., ai sensi del quale il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, non indica il modo con il quale il destinatario debba formulare la riserva, cosicché l'onere relativo può ritenersi adempiuto in qualsiasi forma idonea a rendere edotto il vettore dell'esistenza della riserva e del contenuto della stessa.”
[3] Articolo 30 CMR co 1. Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo - al più tardi al momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti -, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto.