Le Condizioni Generali di Contratto e il delicato equilibrio della tutela degli interessi delle part
L’Avvocato d’impresa

Le Condizioni Generali di Contratto e il delicato equilibrio della tutela degli interessi delle parti

In un mio articolo dal titolo “Come redigere un contratto” avevo concluso affermando come “il contratto è il biglietto da visita di un’azienda. Se il contratto (la proposta di..) è redatto in modo preciso, equilibrato (intendendosi con tale aggettivo il contratto che pone sullo stesso piano entrambe le parti senza avvantaggiarne una rispetto all’altra), indicando in modo chiaro i rispettivi obblighi, diritti e responsabilità, esso esprimerà la misura dello spessore imprenditoriale di una azienda, della sua serietà e professionalità. Un contratto ben redatto induce l’altra parte a ritenere di essere di fronte al partner giusto per il proprio business, ad averne fiducia e … rispetto.”

Tale mia affermazione, oltre che essere figlia di anni di attività professionale e di redazione di contratti per le aziende, rispecchia anche quella disciplina che negli ultimi anni sta trovando piena cittadinanza nel mondo della contrattualistica aziendale, nazionale e non, definita di “legaldesign”.

Il legaldesign è un metodo per la redazione dei contratti che ha come sua finalità essenziale quella di renderne più facile, comprensibile ed, infine, efficace la comprensione.

Secondo come io intendo un testo contrattuale, ma fortunatamente non sono il solo, il legaldesign dovrebbe diventare la regola uniforme per la redazione di tutti i contratti ma, soprattutto, delle “Condizioni Generali di Contratto” (C.G.C.) nelle quali spesso, se non sempre, il disequilibrio delle clausole a favore della parte contrattuale forte nei confronti di quella debole è subdolo e non emerge in modo evidente se non attraverso una attenta analisi da parte di chi “è del mestiere”.

Se è vero, come lo è, che le C.G.C. sono predisposte dall’impresa per proporre le proprie condizioni di vendita o di fornitura di servizi ai propri clienti o fornitori per così ottenere regole uniformi per la gestione dei propri affari, è altrettanto vero che esse sono spesso uno strumento per “imporre” tali regole sulla base di una presunta od effettiva posizione di forza contrattuale rispetto all’altro contraente (debole) e che risponde alla sola regola del “pesce grosso che mangia il pesce piccolo”.

Così facendo si predispongono testi contrattuali dai quali risulta difficile comprenderne il significato giuridico e si redigono clausole, soprattutto in punto responsabilità e/o di limitazione delle garanzie, di non facile e pronta comprensione da parte dell’altro contraente.

Tale atteggiamento è sbagliato e, oltretutto, dannoso per l’imprenditore perché ne viene minata la sua immagine di operatore serio, professionale e rispettoso di coloro, clienti e fornitori, che sono la linfa vitale dei propri affari.

Se l’imprenditore è consapevole di offrire prodotti e/o servizi di qualità non deve temere la propria controparte (debole) e non si deve difendere da essa con clausole al limite della liceità siccome vessatorie o abusive. Ricordo, infatti, che se nell’ambito nazionale le C.G.C. sono efficaci se conosciute o conoscibili dall’altro contraente e che non hanno effetto, se non specificatamente approvate per iscritto, le c.d. clausole vessatorie (Art. 1341 c.c.), in ambito europeo le clausole contrattuali standard (C.G.C.) applicate dal commerciante devono essere eque, siano esse denominate "condizioni" o specificate in un contratto dettagliato il quale, inoltre, non deve creare uno squilibrio tra i diritti e i doveri dell’altra parte e quelli del venditore o fornitore altrimenti saranno ritenute abusive.

Orbene, il legaldesign mira proprio a redigere contratti che siano equi, che non creino squilibri tra le parti, che siano di facile lettura e comprensibilità e tali da valorizzare l’importanza dell’altra parte, cliente o fornitore che sia, così da farlo sentire non mera controparte (contrattuale) ma un partner con una funzione attiva e importante per il proliferare degli affari dell’impresa.

Siffatti contratti, inoltre, consentono una stabilità nel tempo nei rapporti con le proprie controparti contrattuali le quali sono, così, consapevoli dell’affidabilità e serietà dell’impresa e hanno fiducia in essa.

Non bisogna anche dimenticare che se un contratto e delle C.G.C. sono redatti sulla base di tale metodo, esso riduce sensibilmente, se non addirittura annulla, i contenziosi che da essi possono scaturire proprio perché i rispettivi diritti e obblighi sono espressi in modo chiaro, intellegibile ed equo. Considerati i costi della giustizia in termini di tempo e denari, è questo un aspetto che ha un forte impatto economico sulla gestione dell’impresa e che non deve essere sottovalutato, o peggio, ignorato dall’imprenditore serio, capace e lungimirante.


Avv.Rodolfo Faccini

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