L'Avvocato d'impresa La responsabilità solidale del Committente tra appalto e contratto per plurali
L’Avvocato d’impresa

La responsabilità solidale del Committente tra appalto e contratto per pluralità di trasporti


Una recente ordinanza della Cassazione, Sez. Lavoro, (n.19702 dell’11.07.2023) ci consente di ritornare sulla questione della sostanziale differenza tra il contratto di appalto di servizi e il contratto per pluralità di trasporti e, conseguentemente, sull’applicabilità o meno della solidarietà di cui all’Art. 29 del D.Lgs. n.276/2003. Volutamente parlo di appalto e non di appalto di servizi di trasporto perché, come già scritto in un mio precedente articolo dal titolo “Contratto di trasporto e Contratto d’appalto-Differenze”, è sbagliato parlare di appalto di servizi di trasporto.

Infatti, per quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza la causa del contratto di appalto (di servizi di trasporto) è determinata dalla fornitura da parte dell’appaltatore di una pluralità di servizi, tra i quali il trasporto di cose, cioè il trasferimento da un luogo ad un altro verso corrispettivo. Tale fattispecie, pertanto, la si rinviene quando accanto al trasporto compare una serie di altre prestazioni ulteriori e diverse da quelle accessorie tipiche del contratto di trasporto ( Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Circolare 11.07.2012 n.17/2021:” …solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale ex Art. 29.,comma 2 D.Lgs 276/2003”) nell’ambito delle quali, per dirla come la Cassazione: “… la prestazione complessiva di un servizio prevale su quella tipica di trasporto con la conseguenza che il trasferimento di un bene tramite vettore non è più l’elemento caratterizzante l’oggetto del contratto.” (Cass. N.2926/82), cioè allorquando tali prestazioni ulteriori e diverse dal trasporto sono: “… significativamente trascendenti sia dalla tipicità del contratto di trasporto o di singoli sub-trasporti <…> non qualificabili come meramente accessorie.” (Cass., ordinanza 06.03.2020 n.6449).

Quanto sopra affermato discende da una corretta sistematica lettura e interpretazione degli Artt. 1655 c.c. (Appalto) e 1678 (Trasporto) secondo la quale lo stesso contratto di trasporto è già una specie di appalto, qualificato da una prestazione tipica (di trasferimento), che il legislatore ha svincolato dal ceppo originario della locazio operis per renderlo contratto autonomo ove l’appalto ha ad oggetto il compimento di qualsiasi tipo di opera o servizio, mentre il trasporto ha un oggetto specifico, consistente nel trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro (Rubino e Iudica, Dell’appalto , Artt. 1655-1677) . Pertanto quando l’ opus dedotto in contratto è un trasporto o pluralità di trasporti, si avrà un contratto di trasporto mentre quando l’oggetto del contratto è diverso dal trasporto perché ricomprende ulteriori e aggiuntive prestazioni, rispetto a quelle tipiche e strumentali ad esso, si avrà un contratto d’appalto (M.Riguzzi, I contratti speciali, pag.22) in ragione del fatto che in un tale fattispecie tali “ulteriori e aggiuntive prestazioni” assumono rilievo maggiore o anche paritetico rispetto a quelle di trasporto configurando, così, un contratto di appalto di servizi che è improprio qualificare come “di trasporto” in quanto le prestazione relative al trasporto non assorbono le altre ma solo si combinano con queste. Aderendo a tale pensiero è stato anche affermato (U.La Torre, La definizione del contratto di trasporto, pag.81) che la dimensione quantitativa non cambia la natura giuridica dell’atto che, isolato o reiterato nel tempo, rimane sempre il medesimo con la conseguenza che andrà esclusa la possibilità d’ inquadrare nell’appalto di servizi tout court il contratto che si limiti a prevedere una pluralità di trasporti da effettuarsi in un certo arco di previsione negoziale (S.Busti, Contratto di trasporto terrestre, pag.43) anche attraverso modalità che impongono una “speciale organizzazione”.

Tali concetti sono stati anche affermati dalla Corte d’Appello di Bologna nella sua sentenza n. 236/2021 del 23.03.2021 , dalla quale poi l’arresto della Cassazione di cui all’inizio, in merito proprio alla corretta applicazione del meccanismo di solidarietà sancito dall’Art. 29 D.Lgs. n.276/2003, nella quale ha affermato che o particolarmente qualificante nell’ambito dell’organizzazione del servizio fornito alla committente.quando la società appaltatrice di servizi di trasporto svolge, in effetti, il trasporto merci per una “pluralità di prestazioni” intese appunto come pluralità di trasporti, senza obbligo di esclusiva, agendo essa quale mero trasportatore per la committente, deve escludersi la natura del vincolo quale appalto di servizi di trasporto che, a differenza del contratto di trasporto che determina il normale rischio d’impresa, presuppone un rischi

L’ordinanza della Cassazione in commento, nel confermare la bontà della decisione della Corte territoriale, ha argomentato dettagliatamente ribadendo il proprio orientamento (Cass. n.25172/2019 e n. 6299/2020) secondo il quale il D.Lgs. n.276/2003, Art. 29, “ mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione” e come, concludendo, “ … è evidente che non può essere indifferente all'applicazione del meccanismo di solidarietà contemplato dall'art. 29 la forma contrattuale prescelta dalle parti (e accertata in fatto nel suo concreto manifestarsi dal giudice del merito)” poiché “…unicamente nel caso in cui le parti abbiano inteso stipulare un contratto di appalto di servizi di trasporto (…) si ripropone l'esigenza, insita nella previsione di cui all'art. 29, di tutela dei lavoratori per il caso di separazione tra la titolarità dell'attività datoriale e l'utilizzazione dei lavoratori destinati a quell'attività.

Dobbiamo quindi augurarci che la giurisprudenza di merito applicando correttamente i principi sopra enunciati non ricada nuovamente nell’errore di ritenere il contratto per pluralità di trasporti come appalto di servizi (di trasporto) solamente sulla base della quantità e continuità delle prestazioni di trasporto quasi come tale circostanza fosse un assioma dal quale far derivare, sic et simpliciter, un contratto di appalto di servizi e la responsabilità solidale del Committente.

Avv.Rodolfo Faccini

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