Avvocato d'impresa - La tutela del "saper fare"
Avvocato d’impresa

La tutela del “saper fare”

(Know-How)

Il "saper fare" o know-how, sono tutte quelle conoscenze speciali, non brevettabili o che non si vogliono brevettare, che un’azienda ha acquisito per svolgere una determinata attività e che, aggiungo, ne costituiscono il valore aggiunto e la differenza rispetto ai concorrenti incidendo sulla sua capacità di competere nel suo mercato di riferimento.

Conoscenze speciali che giuridicamente sono definite come “segreti commerciali” intendendosi per essi (Art. 98 Codice della Proprietà Industriale) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni :a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».

Per segretezza si intende le informazioni che non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Il valore economico lo si individua, invece, nella misura della perdita economica che l’azienda subirebbe dalla perdita del vantaggio sul mercato nel momento in cui tali informazioni fossero conosciute anche dai concorrenti. Le misure a mantenerle segrete sono tutti quegli accorgimenti, ragionevolmente adeguati, che un’impresa deve avere posto in essere, e che deve essere in grado di dimostrare (!), per mantenerle appunto segrete.

Gli strumenti di legge, sia civile che penale, per tutelare i segreti commerciali ci sono ma non voglio soffermarmi su di essi. Come infatti è ormai mia abitudine, il mio intento e solo quello di dare delle indicazioni di carattere pratico su quali iniziative di massima l’imprenditore deve assumere per proteggere il proprio “saper fare”.

1. La prima cosa, anche se potrebbe apparire banale, è individuare i propri segreti commerciali (es: liste clienti e fornitori, prezzi o tariffe, le analisi di mercato, le strategie di marketing o gli strumenti promozionali) selezionando solo quelli che costituiscono il vero valore aggiunto rispetto a propri concorrenti anche perché delimitarne il numero ne consente un controllo più stringente che è già di per se stesso uno strumento di tutela.

2. Catalogarli come riservati inserendo nel file una filigrana, o con altri strumenti adatti allo scopo, con l’indicazione “riservato”, “proprietaria” o altre diciture simili apposte con lo scopo di indicare la natura riservata e/o confidenziale dell’informazione stessa, affinché ogni utilizzatore sia ben consapevole della natura dell’informazione. Affermare che tutte le informazioni aziendali sono riservate/segrete ne svilisce l’effettiva natura non permettendone,se del caso, una efficace tutela giudiziale.

3. Selezionare il personale (dipendenti/collaboratori) che deve avere necessariamente accesso per questioni operative a una o più delle informazioni riservate, impedendone l’accesso a tutti gli altri.

4. Dotarsi di strumenti di Information Rights Management (IRM) che consentono di impedire a utenti non autorizzati di stampare, inoltrare o copiare informazioni riservate. In tal senso sarà il consulente IT o l’IT manager ad individuare quelli più idonei allo scopo e alle dimensioni dell’azienda.

5. Far sottoscrivere ai dipendenti o collaboratori che hanno accesso ad una o più informazioni riservate un patto di riservatezza di non rivelarle o divulgarle a terzi o a farne altrimenti uso. Da ciò la necessità di avere prima individuato e catalogato tutte le informazioni riservate e selezionato il personale che ne ha accesso.



Senza gli accorgimenti sopra suggeriti non è possibile o molto difficile ottenere tutela dei propri segreti commerciali con il rischio di fare la fine di un certo villanzone dei tempi di Re Pipino chiamato Libano dalla cui vicenda è tramandato il modo di dire “Chiudere la stalla quando son fuggiti i buoi”. (da “Cento proverbi e motti italiani d’origine greca e latina dichiarati da Pietro Fanfani” (Milano, Tipografia Filippo Genolini, 1906)



Avv.Rodolfo Faccini

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