LA SOLIDARIETA' NELLA FILIERA DEI TRASPORTI
LA SOLIDARIETA’ NELLA FILIERA DEI TRASPORTI

Lo stato pratico per la tutela del committente.

In punto solidarietà tra i vari soggetti che compongono la filiera dei trasporti (committente, vettore e sub-vettore) è già stato scritto tutto e non è mia intenzione affrontare i singoli provvedimenti di legge che regolano le varie ipotesi (Artt. 7-ter del D.lgs. 286/2005 - 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 - Art. 83 bis del D.L. n. 112/2008) ma di esporre alcune considerazioni di natura partica su quali tutele adottare per ridurre i rischi di natura economica a carico dei committenti i trasporti.

Innanzitutto distinguerei tra “contratto di trasporto” e “appalto di servizi di trasporto” e tra “tutele legali” e “tutele contrattuali”.

Il contratto di trasporto è quello regolato dall’Art. 1678 Cod.Civ. e concerne esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed, eventualmente, quelle meramente strumentali alla sua esecuzione quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci.

Il contratto di appalto di servizi di trasporto, invece, è regolato dagli Artt. 1677,1655 e seg. Cod.Civ. e si caratterizza per l’obbligo che assume il vettore a trasferire, per un certo periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cose da un luogo all’altro, con una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo alle quali le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto, sicché tali trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali.

Le tutele legali sono quelle previste dalla legge e che consentono al committente di non essere tenuto al pagamento in solidarietà con il vettore come , con riguardo al solo contratto di trasporto, la previsione di cui all’Art. 83 bis del comma 4 ter D.L. n. 112/2008 ([1]) oltre alla generale azione di regresso, sempre esperibile nei confronti del/dei coobbligati in qualsiasi delle ipotesi normative sopra richiamate.

Riguardo sia al contratto di trasporto che all’appalto di servizi di trasporto, invece, non c’è una analoga tutela legale, salvo quella generale dell’azione di regresso e, pertanto, in caso di richieste di pagamento ex art. 7-ter del D.lgs. 286/2005 ([2]) oppure, per l’appalto di servizi di trasporto o di logistica, nell’ipotesi regolata dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ([3]) il committente è esposto al rischio di dovere pagare due volte o, addirittura, anche ulteriori somme ingenti ben superiori ai costi dei trasporti eventualmente ancora dovuti al vettore come nel caso di rivalse di dipendenti o ex dipendenti dell’appaltatore/vettore.

In tale contesto entrano in gioco le tutele contrattuali, cioè, quelle concordate tra le parti nel contratto. Sull’argomento le proposte formulate dai vari operatori del diritto sono varie e, di seguito, le esaminiamo succintamente rilevandone pregi e difetti.

Fideiussione bancaria a prima richiesta. E’ una soluzione che sicuramente garantirebbe il committente verso inadempimenti del vettore sia in termini di omessi pagamenti dei trasporti ai sub-vettori che delle retribuzioni e/o contribuzioni previdenziali ai propri dipendenti o ex dipendenti, ma essa ha un costo che, tenuto conto dei ristretti margini di guadagno nei trasporti, ben difficilmente il vettore si dichiarerà disposto ad accettare e, anche nel caso in cui fosse il committente a farsene carico per l’intero o per una quota, resta sempre in capo al vettore la questione del rating bancario sul quale, comunque, la fideiussione andrebbe a incidere. Soluzione pertanto, a mio parere, poco percorribile se non in casi limitati ed a fronte di appalti di servizi di trasporto con volumi di traffico garantiti ( .. e consistenti!) e durata pluriennale con altrettanta garanzia circa i pagamenti del committente.

Pagamenti condizionati. Altro strumento potrebbe essere quello di sospensivamente condizionare il pagamento delle fatture del vettore alla allegazione delle fatture pagate ai propri sub- vettori, ma una tale soluzione sconta due problemi: non garantisce che il vettore abbia corrisposto il dovuto ai propri dipendenti o ex dipendenti (il DURC attesta solo la regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali) oltre che non essere nel concreto attuabile perché significherebbe che il vettore dovrebbe “anticipare” ai propri sub-vettori i loro pagamenti e solo successivamente poter incassare dal committente i corrispettivi dei trasporti soluzione, questa, finanziariamente non sostenibile per il vettore senza considerare che, comunque, il tutto dovrebbe essere attuato nel rispetto del termine massimo di pagamento fissato per legge in 60 gg.([4])

Audit. Ultimamente, in alternativa alla richiesta di fideiussione o ad altre soluzioni, si sta facendo strada l’inserimento di una clausola contrattuale che preveda una procedura di controllo periodica da parte del committente attraverso una società di revisione terza circa il regolare pagamento delle fatture dei sub-vettori e dei corrispettivi verso i dipendenti da parte del vettore, con un protocollo che garantisca l’anonimato e l’assoluta riservatezza dei dati da parte della società di revisioni i cui costi, ovviamente, andrebbero a carico del committente con il limite, però, che una tale soluzione non potrebbe essere attuata, per ovvie ragioni, con sistematicità ma solo periodicamente .

Sospensione dei pagamenti. Questa, sicuramente, è una soluzione che andrebbe sempre contrattualmente prevista dalle parti e consiste nell’autorizzare il committente a sospendere immediatamente i pagamenti in corso in caso di richieste ex Art. 7 ter D.lgs. 286/2005 oppure ex Art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e fino alla concorrenza degli importi circa i quali gli è stato chiesto il pagamento in via solidale. Questo perché se da un lato è pienamente legittima la sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore ( e sub-appaltatore) in caso di irregolarità nell’ambito dei contratti pubblici, tra privati risulta tutt’altro non essendoci una norma che la preveda espressamente e quindi, in tali ipotesi, occorre fare riferimento a quanto stabilisce il nostro ordinamento riguardo ai contratti a prestazioni corrispettive circa i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza e alla eccezione d’inadempimento (Art. 1460 Cod.Civ) salvo, appunto, che non via sia una pattuizione al riguardo che risolve, a monte, ogni questione.

Conclusioni. Per quanto sopra è di tutta evidenza come l’unica garanzia concreta nella disponibilità del committente è quella legata ad una scrupolosa selezione dei propri fornitori di servizi, e non solo di trasporto (!), basata su una attenta valutazione circa la loro posizione sul mercato, da quanto tempo operano e con quali risultati, certificazioni di qualità, bilanci certificati ecc.ecc.. La ricerca deve rivolgersi, pertanto, non tanto verso un fornitore di servizi a determinati costi, bensì ad un partner che, soprattutto nel mondo delle spedizioni e dei trasporti, sia in grado di essere un valore aggiunto per l’impresa committente e non un mero costo da sostituire non appena se ne trova un altro a prezzi inferiori. In tal senso duole prendere atto che nel settore sono sempre più frequenti, soprattutto tra i medio grandi committenti, gare d’appalto (tender) al ribasso che tanti danni hanno fatto e continuano a fare nel settore pubblico a discapito non solo della qualità dei servizi, che può essere tale solo se retribuita il giusto, ma anche delle garanzie che partner qualificati e professionali possono offrire circa le criticità sopra evidenziate.

Avv.Rodolfo Faccini



[1] (Art. 83 bis del comma 4 ter D.L. n. 112/2008 :”Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonché' con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali)
[2] (Art. 7-ter del D.lgs. 286/2005: “Il vettore di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”)
[3] (Art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003:“in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”)
[4](Art. 83 bis comma 12 DL 112/2008: 12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti" ).