LA RESPONSABILITA' DELL'AUTORIPARATORE
LA RESPONSABILITÀ DELL’AUTORIPARATORE


Brevi cenni in punto di diritto

La legge professionale relativa alle imprese di autoriparazione (L. 5 febbraio 1992 n. 122) definisce l’attività di autoriparazione come “l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”; tuttavia, la legge professionale non disciplina la responsabilità civile degli autoriparatori - nella cui categoria rientrano le figure professionali del meccanico, del motorista, del carrozziere, dell’elettrauto e del gommista – dovendosi per ciò fare riferimento alle disposizioni generali dettate dall’ordinamento in materia di responsabilità per danni derivante da inadempimento contrattuale.

Il contratto con l’autoriparatore ha natura di contratto d’opera ed è regolato dagli Artt. 2222 e seg. c.c.. ed è la tipica obbligazione di risultato, cioè, l’autoriparatore deve garantire il risultato che consiste nel riparare l’autovettura “a regola d’arte” intesa nel senso che l’intervento deve essere eseguito con l’ordinaria diligenza del professionista medio, ex art. 1176 secondo comma cc., e non con quella del “buon padre di famiglia”. Si parla in tale ipotesi di “colpa specifica” siccome l’autoriparatore è un professionista. La colpa specifica è quella che si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti o discipline e, con riferimento all’argomento in trattazione, l’inosservanza delle norme tecniche di settore. Per mitigare tale grado di colpa in determinate ipotesi, esiste l’Art. 2236 cc che introduce una sorta di responsabilità attenuata del prestatore d’opera nell’eventualità in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In tale ultima circostanza, infatti, costui non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Concludendo, la responsabilità dell’autoriparatore nasce quindi, sempre, dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il cliente, che può essere ricondotta:

i) alla cattiva esecuzione della prestazione d’opera;

ii) ovvero, all’omissione di comportamenti comunque doverosi;

Ai fini della prova della responsabilità dell’autoriparatore, è d’obbligo sottolineare come nell’ipotesi di obbligazioni di risultato, come è quella dell’autoriparatore come scritto sopra, una volta che il cliente ha dimostrato di avere portato l’autovettura dall’autoriparatore e che la riparazione non è avvenuta, è l’autoriparatore che deve dimostrare che il risultato è stato invece raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile.

Da quanto sopra si possono ricavare alcune regole di comportamento.

Regole di base:

1- L’autoriparatore deve sempre rifiutarsi di eseguire interventi che siano contrari alle specifiche prescrizioni imposte da normative tecniche di settore o che siano comunque tali da compromettere o non garantire le condizioni minime di sicurezza attiva del veicolo;

2- Qualora, nel corso dell’esecuzione di un intervento commissionato dal cliente, l’autoriparatore si accorga dell’esistenza di difetti o condizioni di inidoneità del veicolo non segnalati o non conosciuti dallo stesso proprietario del mezzo, tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo e, dunque, da mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri, l’autoriparatore ha sempre l’obbligo giuridico di informare il cliente in ordine ai problemi ed ai difetti riscontrati e di far presente i rischi connessi, illustrando gli interventi necessari per assicurare il perfetto stato di efficienza e sicurezza del veicolo.

3- L'imperfetta installazione del componente è equiparata al difetto di conformità dello stesso quando l'installazione è compresa nel contratto ed è stata effettuata dall’autoriparatore o sotto la sua responsabilità.


Casi pratici:

1) Richiesta generica di verifica dello stato di efficienza del veicolo: In questi casi l’autoriparatore, prima di procedere a qualsiasi intervento, deve concordare specificamente ed espressamente con il cliente il tipo e la qualità dei controlli da eseguire, che possono variare a seconda dei seguenti parametri:

i) epoca d’immatricolazione del veicolo e stato d’uso dello stesso;

ii) segnalazione da parte del cliente di eventuali anomalie;

iii) specifiche esigenze o richieste del cliente (si vuole mantenere il perfetto stato o soltanto garantire la funzionalità prima di un viaggio, rimandando interventi non strettamente necessari);

I controlli da eseguire dovranno essere indicati in un apposito modulo, predisposto dall’autoriparatore e sottoscritto dal cliente per accettazione.

ATTENZIONE: se l’autoriparatore, nell’eseguire i controlli concordati con il cliente si accorge dell’esistenza di altre carenze o problemi, tali da pregiudicare le condizioni minime di sicurezza o di efficienza del veicolo, ha l’obbligo giuridico di informare il cliente dei problemi riscontrati e dei rischi connessi ad un mancato intervento, anche se l’accertamento non costituiva oggetto dell’incarico.

2) Scoperta dell’esistenza di difetti o carenze del veicolo che non rientrano nell’oggetto dell’incarico: può accadere che, nel corso dell’esecuzione di un intervento commissionato dal cliente l’autoriparatore riscontri la sussistenza di problemi non segnalati e talvolta neppure conosciuti dal cliente, tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo (per es., nel verificare una perdita d’olio nel sottoscocca, ci si accorge di un problema all’impianto frenante). In questi casi l’autoriparatore deve informare il cliente in ordine ai problemi riscontrati ed ai pericoli connessi, nonché in ordine agli interventi necessari per assicurare il perfetto stato di efficienza e sicurezza del veicolo. Qualora ciò non venisse fatto, l’autoriparatore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni che il cliente possa dimostrare di avere subito a causa del difetto o del problema rilevato ma non segnalato in occasione del diverso intervento commissionato. Se, nonostante la segnalazione del problema, il cliente non consente l’esecuzione dei necessari interventi, è opportuno che l’autoriparatore predisponga un documento nel quale vengono descritti i difetti ed i problemi rilevati ed i rischi per la sicurezza ad essi connessi, evidenziando che il cliente non ha prestato il consenso all’esecuzione degli interventi necessari; la dichiarazione deve essere sottoscritta dal cliente e rilasciata all’autoriparatore, potendo così respingere future contestazioni di responsabilità.

3) Richiesta di esecuzione di un intervento parziale, non corretto, ovvero non conforme alle prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore: L’autoriparatore deve rifiutare di eseguire qualsiasi intervento che non sia conforme alle specifiche prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore. In caso contrario, egli risponde dei danni verificatisi a causa dell’intervento eseguito, anche qualora sia stata pattuita un’apposita clausola di esonero da responsabilità (da considerarsi comunque invalida):

L’autoriparatore non può, neppure su espressa richiesta del cliente, ad esempio: 1. Installare componenti che non siano regolarmente omologati secondo le normative tecniche nazionali ed europee; 2. Installare pneumatici di misura diversa rispetto a quelle indicate nel libretto di circolazione o incompatibili rispetto al veicolo del cliente; 3. Impiegare prodotti lubrificanti non omologati o vietati ai sensi delle vigenti normative in materia.

4) Richiesta di esecuzione di un intervento limitato, non corretto, ovvero non conforme alle prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore. In tali ipotesi si deve distinguere:

i) se l’intervento se pure previsto dalle normative tecniche di settore è tale comunque da compromettere o da non assicurare le condizioni minime di sicurezza del veicolo (viene chiesto di sostituire solo le pastiglie dei freni ma le tubazioni dell’impianto frenante risultano deteriorate e rischiano la rottura a breve), l’autoriparatore dovrà rifiutarsi di eseguirlo, senza possibilità di concordare clausole di esonero da responsabilità.

ii) se, invece, l’intervento richiesto, pur non conforme alle regole dell’arte, non è tale da pregiudicare le condizioni minime di sicurezza (le tubazioni dell’impianto frenante sono deteriorate ma non completamente), l’autoriparatore che vuole eseguire l’intervento dovrà:

a) avvertire il cliente dei rischi connessi all’intervento richiesto e delle corrette modalità di intervento;

b) redigere un documento nel quale siano precisati gli elementi indicati al punto precedente;

c) richiedere la sottoscrizione del documento al cliente, contenente specifica clausola di esonero dalla responsabilità per qualsiasi danno potenzialmente connesso con l’intervento richiesto dal cliente.


Redatto con la collaborazione del Dr. Andrea Moretti (esperto delle organizzazioni, dei servizi e delle competenze di vendita e assistenza nel settore automotive : moretti@macsrl.net).