La logistica della catena distributiva: Prezzo Vs Valore
L’Avvocato d’impresa

La logistica della catena distributiva: Prezzo Vs Valore

Partecipando ad uno scambio di opinioni su un noto social circa la notizia dei lavoratori di un partner logistico che hanno agito in rivalsa nei confronti della committente per vedersi pagato il Tfr maturato[1], ho manifestato una mia riflessione che è sintetizzata nel titolo di questo mio breve articolo (Prezzo Vs Valore).

Sulla “Responsabilità solidale del Committente tra appalto e contratto per pluralità di trasporti” [2] ho già scritto e, comunque, sulla responsabilità del committente nei contratti d’appalto molte solo le trattazioni sull’argomento e, pertanto, non mi soffermo su tale aspetto anche se alla base della mia riflessione c’è proprio il regime della responsabilità solidale previsto dall’ Art. 29, comma 2 D.Lgs 276/2003 [3].

In tema di responsabilità solidale della Committente nell’appalto così come nei contratti per pluralità di trasporti, alla fine l’unico strumento per limitarla è quello di avvalersi di Partner Logistici, nei vari livelli nei quali essi si contraddistinguono (soprattutto 3PL, 4PL, 5PL e, ormai, anche oltre), professionali, ben strutturati e posizionati da tempo nel mercato che sono in grado di fornire servizi con elevati valori di indicatori di performance (KPI) e di qualità (SLA).

Se così è, e non dubito che lo sia, c’è da domandarsi perché nelle gare d’appalto (Tender) che oramai tutte le medio gradi committenze svolgono periodicamente e nelle quali sono specificatamente indicati gli standard che devono essere garantiti dal servizio, l’aggiudicazione si basa ancora sul minor prezzo. Con essi, infatti, per l’aggiudicazione si chiedono ribassi significativi rispetto ad un prezzo di base già, spesso, non allineato con i prezzi di mercato e indicato al solo fine di ottenere prefissate percentuali di abbattimento di costi avulse dal contesto del settore di riferimento e dalla qualità, effettiva, sei servizi richiesti.

Ma siamo sicuri che il (minor) prezzo sia la giusta unità di misura per aggiudicare un servizio delicato con quello della logistica della catena distributiva?

Pretendere elevati livelli di servizio (al mancato raggiungimento dei quali sono addirittura applicate delle penali che oramai sono la regola!), che per il fornitore dei servizi hanno un costo elevato, senza la giusta remunerazione è la strada giusta?

Non credo proprio.

“Il prezzo è quello che paghi, il valore è ciò che ottieni” (Warren Buffett)

La riflessione che con questo mio scritto voglio lanciare è racchiusa tutta nell’affermazione di cui sopra che deve valere, a mio parere, sia per le Committenze che per i Partner Logistici.

Le prime non possono aspettarsi di ottenere valore se non sono disposte a pagare il giusto prezzo e i secondi non devono vendersi a un determinato prezzo ma sulla base del loro valore dovendo risultare il prezzo solo la sintesi dei valori offerti.

Oggi un Partner Logistico (di valore!) racchiude in sé tutta una serie di conoscenze, competenze, esperienze tecnico operative che gli consentono non solo di soddisfare appieno le aspettative del suo Committente ma, soprattutto, di garantirlo sui rischi insiti nell’appalto di servizi attraverso una filiera di partner altrettanto qualificati e affidabili che, per essere tali, devono essere remunerati con il giusto prezzo.

Se il prezzo iniziale non è remunerativo il valore che si otterrà dal servizio sarà, necessariamente, inferiore alle aspettative ed esporrà il Committente ai rischi sottesi alla responsabilità solidale in tema di appalti perché, via via scendendo lungo la filiera, i margini di profitto saranno sempre più ridotti e, spesso (ahimè!), tali da non poter far fronte agli obblighi retributivi e contributivi dei propri dipendenti.

Avv.Rodolfo Faccini

Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it



[1] https://www.supplychainitaly.it/2024/11/20/i-lavoratori-dhl-supply-chain-fanno-causa-a-diadora-per-i-tfr-non-pagati-dalla-prima/?output=pdf
[2] https://www.linkedin.com/pulse/la-responsabilit%25C3%25A0-solidale-del-committente-tra-appalto-faccini?trackingId=uqPBceKmRs6Q%2FSE5Lu4HBQ%3D%3D&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BOMqc9steRdeozevua8CFRQ%3D%3D
[3] “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.