La "controversa" figura dello spedizioniere-vettore.
La “controversa” figura dello spedizioniere-vettore

L’aggettivo “controverso” non si riferisce alla definizione dello spedizioniere-vettore come esattamente definita dall’Art. 1741 c.c. (“Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore”), bensì ai criteri attraverso i quali si può affermare che uno spedizioniere ha “assunto in proprio” l’esecuzione del trasporto così acquisendo gli obblighi e i diritti del vettore e, questo, soprattutto con riferimento alla responsabilità tipica in capo al solo vettore della perdita e avaria delle cose trasportate che, nella pratica, è la questione che più è oggetto di contenzioso.

Cosa significa, infatti, assumere l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte?

Rispondere a questa domanda permette di distinguere lo spedizioniere puro dallo spedizioniere-vettore e, come sopra scritto, accertare se lo spedizioniere è o meno responsabile, oltre che delle altre obbligazioni tipiche del vettore, della perdita e avaria delle merci.

In questi casi, dubbi, l’Avvocato di impresa non può che basarsi su come i giudici nel tempo hanno interpretato una determinata norma così da poter correttamente consigliare i propri clienti, che per quanto ci occupa sono le imprese di spedizione, nella gestione corretta della pratica operativa quotidiana

La giurisprudenza ha da tempo affermato che con riguardo al contratto di spedizione, il suo oggetto essenziale risiede nella conclusione di un contratto di trasporto da parte dello spedizioniere:

lo spedizioniere non trasporta ma fa trasportare cose!

Ha altresì precisato che quest’ultimo può impegnarsi anche ad effettuare prestazioni non rientranti nell’ambito tipico del contratto di spedizione - quali il ritiro e la consegna della merce, la sua custodia oltre che verifiche doganali, senza con ciò acquistare la funzione di spedizioniere-vettore ai sensi dell’Art. 1741 c.c. la quale è riservata solo a chi assume (anche) l’obbligazione di esecuzione del trasporto. Ove ciò non si verifichi, i rapporti tra spedizioniere (puro) e committente e tra spedizioniere e vettore restano regolati dall’art. 1705 c.c., in tema di mandato senza rappresentanza.

I giudici di legittimità (Cassazione) hanno poi ribadito che spetta al giudice di merito (Tribunali e Corti d’ Appello) l’indagine circa i contenuti dell’intento negoziale del committente e dello spedizioniere al fine di accertare se quest’ultimo abbia o meno assunto “l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui”.

Ma quali sono gli elementi oggettivi che consentono di affermare se ci troviamo di fronte ad un mero contratto di spedizione oppure ad uno di spedizione e trasporto?

Dai giudici, per esempio, non è stata considerata indice dell’assunzione in capo allo spedizioniere degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, l’essere legittimo portatore di una polizza di carico come, anche, la pattuizione di un compenso forfettario mentre, al contrario, il rilascio da parte dello spedizioniere di documenti di trasporto, sebbene non essenziale al perfezionamento del relativo contratto, è tuttavia stato ritenuto essere elemento significativo della sua conclusione. Altrettanto, In mancanza di un accordo scritto tra le parti, un Tribunale recentemente ha ritenuto sussistere la figura dello spedizioniere-vettore siccome l’impresa di spedizioni nel proprio sito internet si pubblicizzava come azienda leader nei settori delle spedizioni, logistica e trasporti multimodali arrivando ad affermare che se un’azienda offre servizi di logistica, essa si propone di provvedere anche al trasporto effettivo di ciò che le viene consegnato fino a destinazione.

Lo stesso giudice, inoltre, ha ritenuto che lo spedizioniere avesse assunto in proprio anche esecuzione del trasporto poiché egli aveva segnalato il furto al proprio committente scrivendo nel messaggio “comunichiamo che purtroppo è avvenuto un furto su ns. mezzo ” affermando che l’utilizzo di tale espressione fosse inequivoca nel far ritenere che lo spedizioniere si era fatto carico anche del trasporto della merce.

Tale pronuncia, se pure non condivisibile circa l’assioma che siccome l’impresa di spedizione offre anche servizi di logistica ciò è indizio dell’assunzione in proprio anche dei servizi di trasporto posto che, come scritto in precedenza, la Cassazione ha affermato che le prestazioni accessorie non rientranti tra quelle proprie della spedizione, quali il deposito, il ritiro e consegna delle merci non fanno acquistare la funzione di spedizioniere-vettore, è importante perché afferma come l’accordo scritto tra le parti è fondamentale per fugare ogni dubbio circa la natura del contratto tra il committente e lo spedizioniere.

E’ necessario, quindi, che l’impresa di spedizioni che voglia operare solo come “spedizioniere puro”, oltre che prestare attenzione ai contenuti della propria comunicazione commerciale per quanto scritto sopra, ponga estrema attenzione all’istruzione del proprio personale operativo sia su come gestire le richieste di quotazione delle spedizioni e degli eventuali successivi ordini (accordi scritti) in modo che inequivocabilmente da essi si evinca che trattasi di servizi di spedizione e non di trasporto come, altrettanto, in ipotesi di eventuali sinistri ove nella corrispondenza mai devono essere utilizzate espressioni che possano fare intendere come la responsabilità del trasporto sia in capo allo spedizioniere.

In ciò la consulenza dell’Avvocato di impresa risulta essenziale e di rilevante importanza.

Avv.Rodolfo Faccini