L’ORDINE DI TRASPORTO
L’Avvocato d’impresa

L’ORDINE DI TRASPORTO


Ma dal puntoCon questo mio scritto tratterò dell’Ordine di trasporto che è:

l’incarico che viene dato da parte del mittente o spedizioniere ad un vettore per il trasporto di un determinato numero di merci. di vista del diritto che cosa è un Ordine di trasporto?

Innanzitutto l’incarico riguarda l’effettuazione di un trasporto e, pertanto, ha come oggetto un contratto di trasporto che sappiamo essere (Art. 1678 c.c.) “quel contratto con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.

E’noto inoltre che (Art. 1321 c.c.) Il contratto “è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Queste due premesse sono necessarie per comprendere a pieno la natura dell’ordine di trasporto e quali sono le regole di diritto che lo riguardano.

Come si perfeziona il contratto?

L’ Art. 1326 c.c. ci dice che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e che qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa e, da ultimo, che un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.”

… e qual è il momento nel quale si ha la conoscenza dell’accettazione della proposta?

Su questo punto ci viene in soccorso l’Art. 1335 c.c. il quale stabilisce che: “La proposta, l’accettazione … e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia».

Da quanto sopra risulta pertanto che l’accordo tra i contraenti per la conclusione del contratto (es. di trasporto) può formarsi:

• A) fra parti compresenti;

• B) per fasi successive fra contraenti lontani. In questo caso le dichiarazioni di volontà delle diverse parti

prendono il nome di “proposta e accettazione”.

Orbene, l’Ordine di trasporto rientra appieno nell’ipotesi “B” perché esso non è altro che una proposta di un contratto di trasporto fatta da un mittente o da uno spedizioniere ad un vettore, a determinate condizioni (le vedremo nel proseguo), alla quale deve seguire, perché si perfezioni il contratto, l’accettazione da parte del vettore medesimo.

Domanda (1):

l’accettazione è sempre necessaria?

No, perché l’Art. 1327 c.c. afferma che: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.”.

Questo significa che, con riguardo all’Ordine di trasporto, l’esecuzione del trasporto (es. presentazione al primo luogo di carico/origine spedizione) senza la preventiva accettazione è un fatto che determina la conclusione del contratto di trasporto e tale modalità è quella più usuale perché sull’Ordine di trasporto raramente compare la firma del vettore per accettazione ma, spesso, l’accettazione è confermata anche solo da una e-mail.

Domanda (2):

la semplice e-mail di risposta del vettore all’invio dell’Ordine di trasporto è da considerarsi pienamente valida?

Sì perché l’accettazione può avere forma libera a meno che il proponente (mittente o spedizioniere) non abbia richiesto una forma determinata per l’accettazione nel qual caso la trasmissione tramite e-mail non sarà valida (v. sopra Art. 1326 c.c.) cosa che non accade praticamente mai. Nell’ e-mail di risposta del vettore all’invio dell’ordine di trasporto, per ritenerla come valida accettazione sarà sufficiente una risposta del tipo “sta bene”, “provvedo” o altre equivalenti oppure anche la comunicazione del numero di targa del mezzo che curerà il trasporto o del giorno e ora che provvederà al ritiro della merce.

Domanda (3):

in caso di accettazione senza una preventiva risposta ma con l’esecuzione del trasporto o con una semplice e-mail di risposta quali sono le condizioni/termini del contratto di trasporto che si devono ritenere accettate?

La risposta ce la dà ancora una volta l’Art. 1326 c.c. sopra richiamato dal quale si evince il principio di diritto secondo il quale: “se alla proposta segue una accettazione non conforme, cioè non esattamente nei termini e condizioni indicate nella proposta medesima, questa accettazione vale come nuova proposta la quale, a sua volta, deve essere accettata da chi ha formulato la prima proposta” altrimenti il contratto NON si perfeziona!

Pertanto:

se l’Ordine di trasporto formulato dal mittente o spedizioniere viene accettato dal vettore accettandolo espressamente (invio dell’accettazione o di una semplice e-mail di conferma) o “per fatti concludenti” (esecuzione del trasporto) senza alcuna modifica delle condizioni e termini in esso contenuti, IL CONTRATTO DI TRASPORTO SI È PERFEZIONATO A TALI TERMINI E CONDIZIONI.

Termini e condizioni dell’Ordine di trasporto accettato

Se è come sopra affermato, e lo è, risulta evidente che l’ Ordine di trasporto deve contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge e che vedremo tra breve, anche le clausole che regoleranno il contratto e che sono tipicamente incluse nei contratti di trasporto scritti “per esteso” oppure, soluzione che io suggerisco, richiamando nell’Ordine di trasporto le “Condizioni Generali di Contratto” del mittente o dello spedizioniere pubblicate (obbligatorio!) sul sito dell’impresa affinché esse siano, così, conoscibili dal vettore e possano regolare il rapporto contrattuale tra le parti.


Le condizioni generali di contratto (C.G.C.)

Le “Condizioni generali di contratto” (Art. 1341 c.c.) predisposte da uno dei contraenti “sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”.

Trattandosi per quanto ci stiamo occupando di un contratto tra professionisti del settore, la pubblicazione sul sito web dell’impresa del mittente o dello spedizioniere delle “C.G.C. di trasporto” (n.d.r.: per servizi multipli di trasporto) è considerato un mezzo idoneo di comunicazione tale da consentire alla controparte, vettore, di conoscerle al momento in cui riceve l’Ordine di trasporto semplicemente accedendo alla pagina web del proponente o nel metterlo nella possibilità di conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

ATTENZIONE, è onere del proponente, mittente o spedizioniere, fornire la prova della conoscibilità della C.G.C., prova che si ottiene, appunto, con la loro pubblicazione sul sito web e richiamandole espressamente nell’Ordine di trasporto.


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INDICAZIONI E DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE FORNITI AL VETTORE CON L’ORDINE DI TRASPORTO


E’ la legge che ci dice cosa deve contenere l’Ordine di trasporto e, segnatamente:

- l’Art. 1683 c.c. che recita: “I. Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto; II. Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare. III. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.” e

- l’ Art. 6 comma 3 del D.Lgs. 285/2005 il quale stabilisce che gli Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

ATTENZIONE, non si deve confondere l’Ordine di trasporto con il Documento di Trasporto (DDT) il quale è un documento fiscale che attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente mentre il primo è una mera proposta di contratto che se accettata nei modi sopra esplicitati diventa il contratto di trasporto in forma scritta se contiene gli elementi essenziali sopra indicati.


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Di seguito un esempio di quello che deve includere un ordine di trasporto:

- Numero spedizione: indica la partita di merci per la quale viene pianificato il trasporto in Spedizioni. Spedizione: è una parte identificabile di un carico;

Carico: è la più grande partita di merci per la quale viene pianificato il trasporto in Spedizioni e include un certo numero di merci da trasportare in una determinata destinazione in una data specificata tramite un mezzo di trasporto . Un carico può includere più spedizioni

- Committente/Mittente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; è la parte nel cui interesse avviene il trasporto della merce in un certo luogo.

- Destinatario: è colui presso il quale le merci vengono scaricate o accettate, ossia è il luogo di consegna della merce.

- Descrizione delle merci: natura (macchinari, vestiario, strumenti musicali ecc.ecc.) e quantità dei beni oggetto del trasporto (si può indicare il peso lordo e peso netto. In mancanza di tali dati è ammesso anche l’utilizzo di unità di misura diverse colli, numero articoli, metri ecc..).

- Tipo di trasporto: indica proprietà speciali di un mezzo di trasporto o di un gruppo di mezzi di trasporto, ad esempio: mezzo telonato; con cella a bassa temperatura; blindato ad alta sicurezza; sponda idraulica ecc. ecc. Lo scopo principale di questa caratteristica è garantire che per gli articoli vengano utilizzati mezzi di trasporto con proprietà particolari. I tipi di trasporto vengono inoltre utilizzati come criterio per la determinazione dei costi di trasporto.

- Tipo di veicolo: indica un particolare tipo di veicolo, ad esempio un trattore, un rimorchio, un container un mezzo dotato di sponda idraulica e così via. Un tipo di veicolo ha diverse proprietà, ad esempio: può disporre o meno di capacità di carico.

- Data di carico/ritiro: indica la data/ora di esecuzione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione’.

- Data di scarico/consegna: indica la data/ora di esecuzione dello scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione’.

- Tariffa di trasporto/Prezzo concordato: è il corrispettivo per il trasporto.

- Istruzioni per il trasporto: devono prevedere espressamente il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Es: “Il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 286/05 e successive modifiche, del codice della strada (D.lgs. 30.04.2002 nro 285 e successive modifiche); in particolare dell’art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di guida e di sosta), Decreto Ministeriale nr. 215 del 18 maggio 2017 (G.U.139 del 17.6.2017) sul fissaggio del carico nonché di tutta la normativa vigente in materia”. Così scrivendo l’Ordine di trasporto soddisfa le condizioni perché il contratto sia considerato essere stato fatto in forma scritta e, inoltre,

- Richiamo alle “C.G.C. per servizi multipli di trasporto” del mittente o dello spedizioniere pubblicato sul sito www………..it alla pagina …….





Avv.Rodolfo Faccini

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