L’Avvocato d’impresa
L’ONORATO AL PAGAMENTO DEL TRASPORTO
Spesso nella prassi quotidiana riguardo colui o coloro che sono obbligati al pagamento del costo del trasporto, si procede per “consuetudine” sottovalutando o, meglio, ignorando cosa prevede la legge al riguardo. In occasione di un recente caso del quale mi sono occupato, ho dovuto affrontare la questione e, di seguito, espongo lo “stato dell’arte” della giurisprudenza, anche recente.
Il combinato disposto degli articoli 1689, 1692 e 1510 del Codice Civile (rafforzato dall'articolo 13 della convenzione CMR sui trasporti internazionali)[1], come affermato dalla sentenza del 25 gennaio 2016 del Tribunale di Nola e più di recente dal Tribunale di Venezia con sentenza n.1763 del 12.10.2023, stabilisce che nel momento in cui il destinatario richiede la consegna della merce subentra al mittente "ipso iure" (ossia per disposizione derivante immediatamente dalla legge, senza la necessità di altri provvedimenti) non solo "nei diritti nascenti dal contratto di trasporto", ma anche "nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto" e, inoltre, non può essere opposto al vettore un eventuale patto tra venditore della merce e il suo compratore destinatario del trasporto sulla incidenza del primo sulle spese di trasporto precisando altresì che: "L'eventuale accordo tra il destinatario e il mittente sul prezzo del trasporto, infatti, non è vincolante nei confronti del vettore o del sub-vettore, il quale può esigere il corrispettivo dal destinatario". Tale decisione è conforme a quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “Indipendentemente tuttavia dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra “ipso iure” al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art. 1689 c.c., comma 2, nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è “condicio iuris” dell’esercizio di quei diritti” (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cit., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).
Infatti, ogni contratto di trasporto stipulato dal mittente a favore di un terzo destinatario – a prescindere dall’esistenza di qualsivoglia clausola al riguardo e indipendentemente dai termini di resa convenuti tra le parti – presuppone una “delegatio solvendi” ex art. 1269 c.c. comma 1 stipulata dal mittente nei confronti del ricevitore. Quest’ultimo ha facoltà di liberarsi dall’obbligo di pagamento rifiutando la prestazione effettuata a suo favore, tuttavia (secondo quanto disposto dall’art. 1411 c.c. comma 3) dal momento in cui accetta la merce o ne chiede la consegna, il ricevitore manifesta inequivocabilmente l’intenzione di voler approfittare del contratto stipulato a proprio favore. Il ritiro della merce ovvero la richiesta di consegna costituisce dunque l’atto dal quale discende la sostituzione ipso jure del destinatario nei diritti e obblighi in capo al mittente.
Pertanto, attenzione!
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
[1] art. 1689 Codice Civile
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore(1) spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore [1691 comma 3](2).
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto(3) [2761 comma 1] e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate [1692]. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito [251 disp. att.].
art. 1692 Codice Civile
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo(1) e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario [2951].
art. 1510 Codice Civile
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere [1737](1) ; le spese del trasporto sono a carico del compratore [1475]
Art. 13 C.M.R.
1. Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto.
2. Il destinatario che si avvale dei diritti conferitigli a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve pagare l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione.