L’Avvocato d’impresa
Il (misconosciuto) “Contratto di trasporto con rispedizione della merce”
Nel mondo dei trasporti di merce e nel quadro della cooperazione tra pluralità di vettori, oltre al noto “Contratto di sub-trasporto” ed a quello “Cumulativo” esiste anche il “Contratto di trasporto con rispedizione” regolato dall’ Art. 1699 c.c. : “Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.”.
Prima di definire le caratteristiche di questo tipo di trasporto è bene riepilogare, brevemente, in cosa consistono le altre due tipologie di trasporto per comprendere appieno, poi, le differenze con quello di rispedizione.
Il subtrasporto
Il contratto di subtrasporto, che è una figura non disciplinata dal codice civile essendo una fattispecie venutasi a creare nella prassi dell’industria dei trasporti, è quello in forza del quale un unico vettore assume l’obbligo e la responsabilità nei confronti del committente (impresa o persona giuridica pubblica che stipula o in nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore, cioè, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato) di effettuare un trasporto fino a destino ma ne affida ad altro o altri l’esecuzione parziale o totale stipulando uno o più contratti di subtrasporto a suo rischio e spese. In questa ipotesi il vettore risponde dei danni cagionati da terzi (subvettori) di cui si è avvalso nei confronti del committente che lo ha incaricato del trasporto, fatto salvo il diritto di rivalsa verso i subvettori medesimi. Non c’è responsabilità solidale tra il vettore e i vettori successivi sicché il committente non è legittimato ad agire verso i subvettori essendo responsabile nei suoi confronti solo il (primo)vettore incaricato. Il committente, però, è solidalmente obbligato con il vettore e i vettori successivi ( Art. 7 ter D.Lgs 286/2005) al pagamento del prezzo del trasporto verso colui che lo ha effettivamente effettuato (vettore esecutore).
Il trasporto cumulativo (Art. 1700 c.c.)
Il trasporto cumulativo è quello nel quale all’esecuzione del trasporto di obbligano, con un unico contratto, più vettori successivi i quali sono tra loro solidalmente responsabili verso il committente dal luogo di carico a quello di destino salvo il regresso verso gli altri vettori, cioè, tutti i vettori successivi sono assuntori diretti dell’intero trasporto di fronte al committente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Il trasporto con rispedizione
In questa tipo di trasporto, innanzitutto, il vettore non assume gli oneri e le responsabilità dell’intero trasporto, ma soltanto quelli relativi alla tratta da lui effettivamente percorsa (quella oltre le proprie linee, cioè, fino ad un luogo determinato che non è quello di destinazione finale delle merci da trasportare), assumendo altresì nei confronti del committente l’obbligo di far proseguire le merci dal luogo determinato di cui sopra fino a quello di destinazione stipulando per suo conto (e in suo nome se dotato dei poteri di rappresentanza– Art.1737 c.c. nuova formulazione), come egli fosse uno spedizioniere (che non è e non deve esserlo!) un ulteriore contratto di trasporto con uno o più vettori successivi, i quali risponderanno direttamente nei confronti del committente della regolarità del trasporto per la tratta a loro affidata siccome, come prevede la legge e stabilito dalla Cassazione, nel trasporto con rispedizione a carico del vettore : “ … non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineabile una responsabilità dello spedizioniere per l’operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando esse oggetto della sua obbligazione (Cass. civ.,Sez. III, sent. n.4593/1999). In tale caso, pertanto, si avranno due distinti contratti tra loro collegati: un contratto di trasporto e un contratto di spedizione. In capo al vettore, pertanto gravano due tipi di responsabilità ben distinte tra loro: quella del trasportatore per la sua tratta e quella dello spedizioniere per le tratte oltre le sue linee.
Altro aspetto importante è, come recita la norma codicistica sopra riportata, la presunzione secondo la quale nel caso in cui il vettore non si faccia rilasciare dal committente una lettera di vettura con l’espressa indicazione del luogo terminale del trasporto (destino), si deve presumere, appunto, che egli abbia assunto per il trasporto oltre le proprie linee gli obblighi di uno spedizioniere, concretizzando così la fattispecie del contratto di trasporto con rispedizione.
Da ultimo il contratto con rispedizione non deve confondersi con il contratto concluso con lo spedizioniere/vettore dove quest’ultimo assume l’obbligo di eseguire in proprio il trasporto e, quindi, assume nei confronti del committente tutte le obbligazioni del vettore, quand’anche si avvalga di terzi sub-vettori.
E’ di tutta evidenza, e concludo, che se il trasporto con rispedizione è misconosciuto la ragione ritengo possa sussistere nel fatto che è sicuramente più conveniente per il committente affidarsi ad uno spedizioniere, professionale e qualificato, al quale conferire anche il potere di rappresentanza in modo di avere azione diretta nei confronti dei vari vettori, soprattutto se si tratta di organizzare trasporti multimodali!
Ricordo, infatti, che se nel mandato di spedizione non è conferita allo spedizioniere anche la rappresentanza (in nome e non solo per conto!), il committente non ha azione contrattuale nei confronti dei vettori incaricati dallo spedizioniere, ma soltanto, ove ne ricorrano i presupposti, l’azione aquiliana ex Art. 2043 c.c.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
Il (misconosciuto) “Contratto di trasporto con rispedizione della merce”
Nel mondo dei trasporti di merce e nel quadro della cooperazione tra pluralità di vettori, oltre al noto “Contratto di sub-trasporto” ed a quello “Cumulativo” esiste anche il “Contratto di trasporto con rispedizione” regolato dall’ Art. 1699 c.c. : “Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.”.
Prima di definire le caratteristiche di questo tipo di trasporto è bene riepilogare, brevemente, in cosa consistono le altre due tipologie di trasporto per comprendere appieno, poi, le differenze con quello di rispedizione.
Il subtrasporto
Il contratto di subtrasporto, che è una figura non disciplinata dal codice civile essendo una fattispecie venutasi a creare nella prassi dell’industria dei trasporti, è quello in forza del quale un unico vettore assume l’obbligo e la responsabilità nei confronti del committente (impresa o persona giuridica pubblica che stipula o in nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore, cioè, il soggetto che affida le cose al vettore, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato) di effettuare un trasporto fino a destino ma ne affida ad altro o altri l’esecuzione parziale o totale stipulando uno o più contratti di subtrasporto a suo rischio e spese. In questa ipotesi il vettore risponde dei danni cagionati da terzi (subvettori) di cui si è avvalso nei confronti del committente che lo ha incaricato del trasporto, fatto salvo il diritto di rivalsa verso i subvettori medesimi. Non c’è responsabilità solidale tra il vettore e i vettori successivi sicché il committente non è legittimato ad agire verso i subvettori essendo responsabile nei suoi confronti solo il (primo)vettore incaricato. Il committente, però, è solidalmente obbligato con il vettore e i vettori successivi ( Art. 7 ter D.Lgs 286/2005) al pagamento del prezzo del trasporto verso colui che lo ha effettivamente effettuato (vettore esecutore).
Il trasporto cumulativo (Art. 1700 c.c.)
Il trasporto cumulativo è quello nel quale all’esecuzione del trasporto di obbligano, con un unico contratto, più vettori successivi i quali sono tra loro solidalmente responsabili verso il committente dal luogo di carico a quello di destino salvo il regresso verso gli altri vettori, cioè, tutti i vettori successivi sono assuntori diretti dell’intero trasporto di fronte al committente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Il trasporto con rispedizione
In questa tipo di trasporto, innanzitutto, il vettore non assume gli oneri e le responsabilità dell’intero trasporto, ma soltanto quelli relativi alla tratta da lui effettivamente percorsa (quella oltre le proprie linee, cioè, fino ad un luogo determinato che non è quello di destinazione finale delle merci da trasportare), assumendo altresì nei confronti del committente l’obbligo di far proseguire le merci dal luogo determinato di cui sopra fino a quello di destinazione stipulando per suo conto (e in suo nome se dotato dei poteri di rappresentanza– Art.1737 c.c. nuova formulazione), come egli fosse uno spedizioniere (che non è e non deve esserlo!) un ulteriore contratto di trasporto con uno o più vettori successivi, i quali risponderanno direttamente nei confronti del committente della regolarità del trasporto per la tratta a loro affidata siccome, come prevede la legge e stabilito dalla Cassazione, nel trasporto con rispedizione a carico del vettore : “ … non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineabile una responsabilità dello spedizioniere per l’operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando esse oggetto della sua obbligazione (Cass. civ.,Sez. III, sent. n.4593/1999). In tale caso, pertanto, si avranno due distinti contratti tra loro collegati: un contratto di trasporto e un contratto di spedizione. In capo al vettore, pertanto gravano due tipi di responsabilità ben distinte tra loro: quella del trasportatore per la sua tratta e quella dello spedizioniere per le tratte oltre le sue linee.
Altro aspetto importante è, come recita la norma codicistica sopra riportata, la presunzione secondo la quale nel caso in cui il vettore non si faccia rilasciare dal committente una lettera di vettura con l’espressa indicazione del luogo terminale del trasporto (destino), si deve presumere, appunto, che egli abbia assunto per il trasporto oltre le proprie linee gli obblighi di uno spedizioniere, concretizzando così la fattispecie del contratto di trasporto con rispedizione.
Da ultimo il contratto con rispedizione non deve confondersi con il contratto concluso con lo spedizioniere/vettore dove quest’ultimo assume l’obbligo di eseguire in proprio il trasporto e, quindi, assume nei confronti del committente tutte le obbligazioni del vettore, quand’anche si avvalga di terzi sub-vettori.
E’ di tutta evidenza, e concludo, che se il trasporto con rispedizione è misconosciuto la ragione ritengo possa sussistere nel fatto che è sicuramente più conveniente per il committente affidarsi ad uno spedizioniere, professionale e qualificato, al quale conferire anche il potere di rappresentanza in modo di avere azione diretta nei confronti dei vari vettori, soprattutto se si tratta di organizzare trasporti multimodali!
Ricordo, infatti, che se nel mandato di spedizione non è conferita allo spedizioniere anche la rappresentanza (in nome e non solo per conto!), il committente non ha azione contrattuale nei confronti dei vettori incaricati dallo spedizioniere, ma soltanto, ove ne ricorrano i presupposti, l’azione aquiliana ex Art. 2043 c.c.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it