Il Documento di Trasporto (D.d.T.) quale fonte di prova
Avvocato d’impresa

Il Documento di Trasporto (D.d.T.) quale fonte di prova

Innanzitutto, come è ben noto, il Documento di Trasporto (previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera “a” del D.P.R.n. 633/72, è quel documento fiscale che contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Per la conservazione del medesimo, inoltre, è bene ricordare come ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del medesimo DPR, il che sta a significare che i D.d.T. devono essere conservati secondo quanto stabilito dall’Art. 2219 c.c. e per almeno 10 anni (Art. 2220 c.c.) della qualcosa, molto spesso, ci si dimentica!

Tale documento è idoneo a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente) e della conclusione del contratto di vendita tra le medesime parti qualora, in tale caso, sia sottoscritto dal destinatario e accompagnato dalla relativa fattura di vendita (Trib.Genova, Sent. n. 3801/2014.

Ma quale valore ha il D.d.T. se non c’è la sottoscrizione del destinatario ma, come spesso avviene, del solo vettore oppure la firma del destinatario risulti essere falsa (es.: quando la firma è apposta dal magazziniere ed il destinatario la disconosce) o quando essa è rappresentata da una semplice “sigla” o, addirittura da uno “scarabocchio” pure disconosciuti ?

La giurisprudenza, al riguardo, ha stabilito che (Cass.civ. Sez. II, Ordinanza n. 25276/2023) la falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell’ammissione, ex Art. 2724, n.1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze come nel caso in cui la firma del destinatario della merce sia stata accertata come falsa, perché apposta dal magazziniere, ma utilizzando il timbro appartenente al ditta del destinatario.

Circa, invece, all’ipotesi della sottoscrizione solo da parte del vettore del D.d.T. , trattandosi di scrittura proveniente dal terzo e come tale avente mero valore indiziario, necessita di essere confermata dalla deposizione del vettore stesso o da altre dichiarazioni testimoniali siccome da solo non soddisfa l’onere probatorio che l’Art. 2697 c.c. pone a carico del mittente in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (Corte d’Appello di Genova, Sent. n. 929/2020).

Il D.d.T regolarmente sottoscritto dal destinatario senza riserve scritte di alcun genere circa perdite o avaria delle merci, è anche sufficiente come prova della presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destino e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria. (Cass. civ., Sent. n.2155/2001).

E’anche il caso di sottolineare come il D.d.T., ai fini della prova della consegna delle merci, non costituisce né una prova scritta “ab substantiam” (forma obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza a un atto giuridico) e neppure “ad probationem” (locuzione latina, usata in ambito giuridico, che significa "ai fini di prova") di tal ché la consegna della merce può essere fornita in giudizio mediante testimonianze non ostando a tale principio la circostanza che tale documento sia regolamentato da norme di legge di carattere fiscale, come sopra richiamate, in quanto esse sono dettate al fine di disciplinare il regime fiscale e tributario di una determinata parte di attività economica e non anche di regolare la prova di fatti nel processo civile. (Corte d’Appello Ancona, Sent n. 538/2016)

Da ultimo, come da me già scritto in un mio precedente articolo dal titolo “Contratto di trasporto e obbligo di riconsegna delle merci – Prova” (1), il contratto di trasporto è adempiuto dal vettore nel momento in cui è avvenuto l’effettivo trasferimento della detenzione materiale delle merci al destinatario e, pertanto, per la prova dell’avvenuta riconsegna delle merci è sufficiente la firma del destinatario sul D.d.T.

1) https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autotrasporto/lobbligo-di-riconsegna-delle-merci-nel-trasporto-delle-merci/



Avvocato Rodolfo Faccini

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