Studio di consulenza legale per le Imprese e i Privati a Verona

IL CONTRATTO DI LOGISTICA E LE RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE LOGISTICO

L’Avvocato d’impresa
IL CONTRATTO DI LOGISTICA E LE RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE LOGISTICO

Dare una definizione esatta e completa del contratto di logistica non è cosa facile dal momento che il “mondo” della logistica è in continua evoluzione. Sicuramente il contratto di logistica è lo strumento per le società committenti di esternalizzare tutte le varie attività “storiche” della logistica quali trasporto, immagazzinamento, picking, imballaggio (3 PL) alle quali, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte altre come la pianificazione, gestione, localizzazione e integrazione di nuove tecnologie, supervisione del funzionamento della catena di approvvigionamento per la sua ottimizzazione attraverso l’integrazione di altre attività come la gestione del magazzino, deposito merci conto terzi, progettazione dei flussi e dei layout di magazzino, gestione delle risorse umane e l’integrazione di attrezzature e software per il magazzini (4 PL). Negli ultimi anni, poi, si è arrivati alla esternalizzazione completa della logistica da parte del produttore/committente avvalendosi dell’operatore di 5° livello che è in grado di supervisionare tutta la catena di approvvigionamento (supply chain) attraverso propri gestionali e personale qualificato così da rendere sempre più efficienti tutti i processi logistici del cliente tanto da rendere possibile anche la gestione di più catene di approvvigionamento (5 PL).

L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOGISTICA

Tenendo presenti tutte le molteplici attività sopra richiamate, si può giungere ad affermare che, oggi, l’oggetto del contratto di logistica è rappresentato da una serie coordinata e continuativa di prestazioni di servizi volti alla pianificazione e gestione dei flussi di approvvigionamento delle merci dalla produzione al cliente finale.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, il contratto di logistica è un contratto c.d. misto, cioè un insieme di contratti diversi quali, per dirla come il codice civile, la ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, ma anche molto altro come abbiamo visto sopra, che pur essendo costituito da un unico regolamento contrattuale concreto contiene in sé i caratteri di più contratti tipici.

Senza voler entrare in complesse analisi giuridiche e sintetizzando la sua definizione, il contratto di logistica si può ritenere essere un appalto di servizi (variegati) e, in quanto tale, sarà regolato dagli Art. 1677 c.c. che richiama espressamente il contratto di somministrazione (Art. 1599 c.c.) e, pertanto, l’Art. 1570 c.c. il quale stabilisce che le regole da applicare sono quelle che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni come, con riguardo alle attività di trasferimento delle merci da un luogo a un altro, quelle del contratto di trasporto (Art.1677 bis c.c.).

LA RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE LOGISTICO

Se come innanzi scritto il contratto di logistica è un insieme di contratti diversi (servizi), ai fini di dell’individuazione delle regole da seguire per accertare la responsabilità dell’operatore logistico, è necessario prima accertare durante la fase di quale servizi si è verificato il sinistro, determinarne le cause e, quindi, risalire a quale obbligazione principale e/o accessoria risulta non adempiuta: ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione dei beni o altro. Solo così si potrà individuare quale normativa di riferimento in punto responsabilità sarà applicabile, il suo onere probatorio, eventuali limiti di responsabilità e i termini di prescrizione e/o decadenza dell’azione specifica.

Questo tipo di accertamento è assolutamente necessario per poter fronteggiare correttamente le richieste risarcitorie svolte nei confronti dell’operatore logistico ma, soprattutto, è necessaria la predisposizione di precisi contratti che individuano esattamente, per ogni fase dell’attività logistica demandata all’operatore, “chi fa che cosa, come e quando” oltre a precisi limiti risarcitori siccome quelli stabiliti dall’Art. 1696 c.c. in materia di trasporto sono applicabili solo a tale fase e non ad altre ma nessuna vieta che, previo accordo contrattuale, essi lo siano anche ad altre fattispecie con evidenti ricadute anche in termini di massimali di assicurazione e relativi costi.

In ogni caso l’aspetto assicurativo assume rilevanza assoluta per la tutela dell’operatore logistico soprattutto nel caso in cui contrattualmente sia previsto l’obbligo in capo al committente di assicurare le proprie merci a valore intero in tutte le varie fasi dei servizi logistici demandati all’operatore logistico cosicché esso possa richiedere la garanzia di una esclusione di rivalsa in ipotesi d’inadempimenti ordinariamente colposi con esclusione, ovviamente e come per legge, in ipotesi di dolo o colpa grave i cui rischi economici, però, potranno essere evitati offrendo al committente una copertura “all risk” il cui costo sarà ricompreso nel corrispettivo pattuito. Una tale assicurazione dovrà, ovviamente, prevedere l’esclusione della rivalsa della compagnia d’assicurazione nei suoi confronti.

Esempi di responsabilità sarebbero numerosi ma quello che qui mi preme evidenziare, perché è quello che più frequentemente avviene soprattutto quando l’operatore logistico offre anche servizi di cross docking (passaggio/scambio) o, comunque, stocca le merci del cliente nei propri magazzini solo per il tempo necessario a completare i carichi (completi), è quello relativo al danneggiamento della merce e/o ad ammanchi di colli che si assumono avvenuti durante tali fasi.

In un mio recente articolo "Trasporto con sub-trasporto - Trasporto cumulativo - Responsabilità dei vettori successivi" (https://www.linkedin.com/pulse/lavvocato-dimpresa-rodolfo-faccini-0chpf) ho affrontato l’aspetto assai importante relativo alle riserve che ogni vettore può (deve!) fare risultare ai sensi degli Artt. 1701 c.c. e 35 C.M.R. i quali stabiliscono, se pure con diverse formulazioni, che ogni vettore successivo ha diritto di far dichiarare nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono ad esso consegnate (Art. 1701 c.c.) o di formulare le riserve di cui agli Art 8 comma 2 della C.M.R. , in difetto delle quali le cose si presumono ricevute da ciascun vettore in buono stato, non solo per quanto riguarda i vizi apparenti di imballaggio (articolo 1693 c.c.), ma anche per quanto riguarda l'integrità qualitativa e quantitativa (numero dei colli) delle cose stesse. (Artt. 1701 ultimo capoverso c.c. e 9 comma 2 C.M.R.).

Altrettanto è necessario faccia l’operatore logistico ogni qualvolta c’è un passaggio nei propri magazzini della merce che arriva a deposito trasportata da un vettore e, successivamente, caricata e affidata ad un altro e questo per evitare le responsabilità propria del depositario (la custodia) regolata dall’Art. 1768, co. 1 c.c.. Questa norma stabilisce che il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ma quando questa è inerente all'esercizio di un'attività professionale, come è quella dell’operatore logistico, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.) e, quindi, in modo molto più rigoroso. Siccome la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (a carico dello stesso) deve essere fornita dall’operatore logistico, ecco che l’utilizzo dello strumento della “riserve” di cui sopra appare alquanto opportuno se non necessario.

Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, sancito il principio secondo cui "il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene" (Cass. sent. n. 7529/2009).

Avv.Rodolfo Faccini

Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
Torna all'elenco