IL CONTRATTO DI LOGISTICA ALLA LUCE DELL’ART. 1677 bis c.c.
IL CONTRATTO DI LOGISTICA ALLA LUCE DELL’ART. 1677 bis c.c.

“Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza” (“5 maggio”- A.Manzoni)

Come è noto dallo scorso 30 giugno è entrata in vigore la nuova formulazione dell’Art. 1677 bis cc. che così recita: “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. L’inserimento del termine “logistica” rispetto al testo precedente che non lo prevedeva, ha fatto commentare la novità positivamente perché, così facendo, l’ordinamento giuridico italiano ha finalmente riconosciuto il contratto di logistica come contratto specifico all’interno del proprio sistema codicistico ed il ruolo della logistica nel “sistema Italia”.

Ma è veramente così?

In realtà in molti commenti dei giuristi non si legge tale soddisfazione perché, principalmente, essi hanno ritenuto che l’interpretazione letterale della norma in esame possa indurre a circoscrivere l’ambito operativo del contratto di logistica alle sole attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto mentre, esso, ha assunto ormai da diversi anni una connotazione ben più ampia, basti pensare ai contratti di logistica integrata avanzata 4PL o 5PL che riguardano tutta una serie di servizi che vanno ben oltre a quelli elencati nell’Art. 1677 bis c.c.

Per essere più precisi, la dottrina ritiene che ancor prima dell’introduzione della norma in commento nella sua prima formulazione, il contratto di logistica trovasse piena cittadinanza nell’Art. 1677 c.c. (“Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione [1559]”) che con richiamo al contratto di somministrazione e, per quanto ci occupa, all’Art. 1570 c.c. (“Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni”) consentiva di regolare ogni singolo servizio incluso nel contratto di logistica con la disciplina specifica che lo riguardano (trasporto, deposito, mandato, spedizione, prestazione di servizi di consulenza varia, licenze software ecc.ecc.).

L’Art. 1677 bis, inoltre, si limita solo ad affermare che nel caso di prestazione di servizi di logistica, alle attività di trasferimento di cose da un luogo all’altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, e a tutte le altre? Per esse viene in soccorso, appunto, l’Art. 1677 c.c. con il che è dimostrato come non c’era la necessita di un altro articolo.

Il ruolo della logistica, poi, non aveva certo bisogno per essere riconosciuto tale di un sì fatta tipizzazione, per altro fortemente parziale come sopra scritto, perché l’importanza del settore è nella realtà dei numeri (oggi più di 110 miliardi di euro).

Volere poi, sempre, codificare tutto è una limitazione alla libera (e fantasiosa) contrattazione tra le parti la quale, in ogni caso, sarà sempre un passo avanti perché fare impresa, oggi, significa innovazione anche sotto l’aspetto della collaborazione tra imprese e relativa contrattualistica commerciale.

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