EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
AVVOCATO D’IMPRESA

CONTRATTO DI TRASPORTO E SPEDIZIONE – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


E’ da tempo, ormai, che le transazioni commerciali nel mondo dei trasporti e delle spedizioni avvengono per via telematica senza la sottoscrizione di contratti ad hoc. Questo modo di operare ha, però, delle implicazioni che riguardano l’efficacia delle condizioni generali di contratto di uno dei contraenti (vettore o spedizioniere).

Ma andiamo per ordine.

Perfezionamento del contratto di trasporto o spedizione

Nella pratica quotidiana il Committente invia un’e-mail al vettore o allo spedizioniere chiedendo la quotazione (preventivo di spesa) per un determinato trasporto specificandone le indicazioni necessarie (Art.1683 c.c.) e, cioè:

a chi (nome del destinatario);

dove (luogo di carico e consegna delle merci);

cosa (quantità, peso e tipologia delle merci);

quando ( presa in carico e termini di resa);

come (mezzi telonati, frigo, sponda idraulica ecc.ecc.);

Il vettore o lo spedizioniere rispondono formulando la loro proposta economica e, se il committente accetta, il contratto si è perfezionato perché Il preventivo ha valore legale dal momento della sua accettazione da parte del cliente e da quel momento diventa contratto con obbligo da parte di quest’ultimo di versare l’importo indicato.

Le condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto (“CGC”) non sono altro che le regole uniformi che un’ impresa predispone per disciplinare i rapporti con la generalità dei propri clienti. Il codice civile non le definisce ma all’Art. 1341 stabilisce che: “esse sono efficaci nei confronti dell’altro (contraente), se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

Il legislatore con tale norma ha voluto dare legittimità alla esigenza, già presente nel 1942 come si può leggere nella Relazione al Codice Civile n.612, di assicurare l’uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica per semplificare l’organizzazione e la gestione delle imprese siccome, si legge sempre nella Relazione: “La realtà economica odierna (era il 1942!!!) si fonda anche su una rapida conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo; a questa esigenza va sacrificato il bisogno di una libertà di trattativa che importerebbe intralci spesso insuperabili”. In sintesi ed estremizzandolo il ragionamento sotteso a tale norma codicistica volta a semplificare le trattative commerciali: se vuoi comprare da me (beni o servizi) queste sono le mie condizioni generali di contratto, prendere o lasciare.

A questo punto ci si deve domandare quando le CGC predisposte da un contraente sono efficaci nei confronti dell’altro.

L’efficacia delle condizioni generali di contratto.

Come sopra scritto, sono efficaci le condizioni generali di contratto che l’altro contraente ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza ma, questo, cosa significa nella pratica?

Come inteso dalla norma in commento, conoscibile è ciò che è reso accessibile prima della conclusione del contratto (…che l’altro contraente ha conosciuto.) e che nel mondo delle transazioni commerciali per via telematica significa, come stabilito anche dall’Art 12 del D.Lgs n. 70/2003 in materia di commercio elettronico, metterle a disposizione dell’altro contraente in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Tale condizione nel contratto di trasporto o spedizione per via telematica (ma vale per qualsiasi altro contratto tipico) è soddisfatta nel momento in cui il vettore o lo spedizioniere, rispondendo alla richiesta di quotazione (preventivo) del committente, oltre al prezzo precisino che il trasporto o la spedizione saranno regolati dalle condizioni generali di contratto pubblicate sulla sua pagina web o indicando un link dal quale scaricarle perché in tale modo, come si ricava dalla sentenza della Corte di Giustizia europea C-322/14 del 21.05.2015 richiamata dalla Cassazione con la Sent. n. 21622/2017, l’altro contraente ha così la possibilità di stampare e di salvarne il testo prima della conclusione del contratto e che la loro accettazione è insita del richiamo delle stesse, nel nostro caso, nella comunicazione del prezzo la quale, se accettata dal committente, perfezione il contratto a quelle condizioni e secondo le indicazioni ricevute dal vettore o dallo spedizioniere.

Dall’obbligo della conoscibilità, la cui prova grava sul vettore o spedizioniere, deriva a carico del committente la responsabilità della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza (diligenza) che gli avrebbero consentito, prima del perfezionamento del contratto, di conoscere le condizioni generali di contratto dell’altro contraente (…o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza) secondo il principio dell’autoresponsabilità: “necessità di risentire le conseguenze pregiudizievoli di una propria condotta” (per la dottrina Betti, Rescigno, Messineo, Pugliatti).

Ciò significa che chi non si cura delle condizioni generali di contratto da esso conoscibili perché accessibili, resta comunque vincolato ad esse per non essersi informato perché in una tale ipotesi il legislatore ha espressamente previsto non l’invalidità del contratto per mancanza del consenso ma, come scritto all’inizio, la sua piena efficacia: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se …”

Conclusioni

Da quanto sopra se ne ricava che non è sufficiente pubblicare sul proprio sito internet le proprie CGC ma è necessario per la loro piena efficacia che esse siano richiamate nella proposta di contratto (quotazione del trasporto) sottoposta all’accettazione del committente.



Avvocato Rodolfo Faccini

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