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Trasporti
DIRITTO DI CONTRORDINE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO

DIRITTO DI CONTRORDINE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO


DIRITTO DI CONTRORDINE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO

In un mio precedente articolo[1] ho fatto chiarezza sui termini “mittente” e sulle differenze con il “committente” e ad esso mi richiamo nell’affrontare il tema in oggetto ricordando solo, per brevità, come mittente è colui che direttamente conclude il contratto di trasporto con il vettore oppure lo spedizioniere che per conto del committente/mandante lo ha concluso.

Del così detto “diritto di contrordine”, tratta il primo comma dell’Art. 1685 c.c. [2] il quale stabilisce che il mittente può ordinare al vettore di sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle merci come, pure, disporre diversamente circa il luogo di destinazione delle medesime anche in relazione ad eventuali impedimenti all’esecuzione del trasporto (Art. 1686 c.c.).

Tale diritto, per come ci insegna la dottrina, costituisce un diritto potestativo del mittente che può essere esercitato in forma libera tranne nel caso regolato dal secondo comma secondo il quale il contrordine deve risultare per iscritto nella lettera di vettura o nell’ordine di carico quando queste sono state rilasciate in copia al mittente dal vettore. E’ ritenuto, anche, che tale diritto si concretizza in una sorta di recesso unilaterale dal contratto di trasporto o nel potere di modificare unilateralmente il medesimo.

Certo è che il diritto di contrordine non può essere esercitato senza limiti dal mittente perché con riguardo alla sospensione del trasporto essa non può avere luogo senza la richiesta di restituzione delle merci mentre la modifica del luogo di destinazione può avvenire solo nel senso di abbreviare il trasporto ed in relazione ad un diverso luogo di destinazione che sia comunque ricompreso nell’itinerario originario e che non sia già stato superato e, inoltre, tutto ciò potrà essere legittimamente richiesto nei limiti, comunque, delle possibilità del vettore di far fronte alle nuove istruzioni del mittente.

Per effetto del contrordine il corrispettivo del trasporto dovrà essere rideterminato tenendo conto, proporzionalmente, di tutti gli elementi posti a base della originaria determinazione (es. eventuali maggiori costi sostenuti dal vettore per la riconsegna delle merci al mittente) ma, in ogni caso, il vettore avrà comunque diritto al rimborso di eventuali maggiore costi e al risarcimento dei danni derivati dall’esecuzione del contrordine, compreso il c.d. “mancato guadagno” in analogia con quanto previsto in tema di appalto dall’Art. 1671 c.c., allorquando il mittente, per esempio, ha disposto per una abbreviazione del percorso, cioè, per un luogo di consegna delle merci più vicino rispetto a quello originario oppure, in caso di sospensione e restituzione delle merci, il tragitto effettivamente percorso dal vettore sarà più breve rispetto a quello inizialmente convenuto.

In tali ipotesi il diritto di contrordine, che non è soggetto ad una forma determinata (ma ai fini probatori è opportuno che sia formulato per iscritto!), non richiede il consenso da parte del vettore né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 931 del 26 gennaio 1995)

Da ultimo, il terzo comma stabilisce che il contrordine non può essere esercitato se le merci sono già arrivate a destino e nella disponibilità del destinatario oppure, in caso di ritardo nella consegna, il destinatario ne abbia chiesto la riconsegna al vettore.


[1] Vedi News


[2] “1Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

2Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

3Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario”.
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