Contratto di trasporto e obbligo di riconsegna delle merci - Prova
Avvocato d’impresa

Contratto di trasporto e obbligo di riconsegna delle merci - Prova

L’obbligo di riconsegna delle merci

Nel contratto di trasporto (Art.1678 Codice Civile) che consiste nell’obbligo del vettore di trasferire persone o cose da un luogo a un altro verso corrispettivo, la fase finale dell'attività di adempimento del contratto da parte del vettore è quella della riconsegna delle merci stabilita dall’Art. 1687 I° comma c.c.: “Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.”

La messa a disposizione delle cose trasportate, di cui all'articolo in commento, costituisce una operazione strettamente inerente al trasporto che può dirsi effettuata solo con il passaggio effettivo della merce dal vettore al destinatario attraverso l’attività materiale, salvo diversi accordi tra le parti, del mettere a terra le cose trasportate.

Da quanto sopra se ne ricava che il contratto di trasporto è adempiuto dal vettore nel momento in cui è avvenuto l’effettivo trasferimento della detenzione materiale delle merci al destinatario e, pertanto, assume assoluta rilevanza la prova dell’avvenuta riconsegna delle merci.

La prova dell’avvenuta riconsegna delle merci.

Le merci viaggiano accompagnate dalla lettera di vettura, ossia, dal Documento di Trasporto o dalla CMR nel caso di trasporti internazionali. In entrambi i casi la prova dell’arrivo a destino della merce e della sua riconsegna è data dalla firma del destinatario.

Essa è necessaria perché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna (cass. sez. ii civ., 6/12/2019, n. 31974) perché i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie, quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario, e sarà inidoneo a soddisfare l’onere posto in capo al mittente di provare l’avvenuta consegna della merce al destinatario.

La firma del destinatario

Spesso accade che la firma del destinatario della merce sia una semplice sigla o, meglio, scarabocchio apposta nell’apposito spazio della lettera di vettura senza alcun altro elemento identificativo. In una tale ipotesi sulla base del principio che è onere del destinatario disconoscere la sottoscrizione apposta al Ddt o CMR, in caso di mancato disconoscimento la sottoscrizione fa piena prova dell'avvenuta consegna della merce. Questo, però, è certamente vero solo nel caso in cui il Ddt o la CMR rechi la firma del legale rappresentante del destinatario, ovvero vi sia apposto il timbro sociale. Senza tali elementi identificativi il destinatario non ha onere di disconoscere la sottoscrizione in senso tecnico-giuridico (Art. 214 Codice di procedura Civile) potendosi anche limitare ad affermare che la firma non è a esso riferibile. In una tale ipotesi, infatti, non sussiste alcun elemento per ricondurre la firma al destinatario cosicché la prova dell'avvenuta consegna, in caso di contestazioni, dovrà essere fornita con altri mezzi il che significa che il vettore è esposto al concreto rischio non solo di non vedersi corrisposto il prezzo del trasporto ma, anche, all’addebito del valore della merce ed eventuali ulteriori danni. Giova ricordare, in proposito, che qualora il vettore non riesca neppure a dare indicazioni circa l’effettiva riconsegna della merce, si può configurare a suo carico un caso di colpa grave con esclusione dei limiti risarcitori indicati dall’Art.1696 c.c..

Per ovviare a tali inconvenienti è pertanto necessario che il vettore impartisca ai propri autisti, o ai sub-vettori, precise istruzioni circa l’apposizione del timbro del destinatario e la sua sottoscrizione, possibilmente leggibile.

Da ultimo è obbligo ricordare ai trasportatori come l'articolo in commento (Art. 1687 c.c.) preveda al suo ultimo comma l'obbligo del vettore di esibire al destinatario la lettera di vettura affinché possa effettuare un controllo effettivo, circa la provenienza, l'oggetto e le condizioni del trasporto, consentendogli di raffrontare quanto negoziato con il mittente e quanto contenuto nella lettera di vettura e, in caso di non corrispondenze o avarie o ritardi, formulare delle riserve scritte.

Per quanto sopra, riassumendo, perché il vettore risulti adempiente al contratto di trasporto deve avere consegnato la lettera di vettura al destinatario e ottenuto la sua sottoscrizione con timbro e firma leggibile.

In tal senso la digitalizzazione del D.d.t e della CMR risolverebbero il problema della sottoscrizione certa da parte del destinatario.

La conservazione del D.d.t. o della CMR

Spesso viene domandato per quanto tempo deve essere conservato il documento di trasporto. Il DDT è un documento contabile che deve essere emesso dai soggetti passivi IVA, ovverosia da quei soggetti che svolgono cessioni di beni o servizi soggetti all’IVA, ogni volta che avviene una movimentazione di merci. Esso è, quindi, un documento rilevante ai fini fiscali al pari delle fatture. La sua conservazione è pertanto regolata innanzitutto dall’Art. 2220 del Codice Civile il quale prevede che i documenti come fatture, telegrammi e lettere devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data dell’ultima registrazione. Esiste, inoltre, il DPR n.633/1972 il quale all’art.39 stabilisce che i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal decreto vanno conservati fino al momento in cui non sono stati definiti gli eventuali accertamenti relativi al periodo d’interesse dei documenti.

In conclusione, i DDT e le CMR vanno conservati per almeno 10 anni dalla data ultima di registrazione. Se emergesse la necessità di ulteriori accertamenti fiscali, però, si è tenuti alla loro conservazione fino alla fine dell’intero procedimento.

Avv.Rodolfo Faccini

Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it







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