Contratto di spedizione:  assenza di tutela del Committente?
L’Avvocato d’impresa

Contratto di spedizione:

assenza di tutela del Committente in caso di perdita o avaria delle merci? Non più!

L’oggetto del titolo di questo mio nuovo articolo richiama una questione che da sempre ha attanagliato il mondo delle spedizioni e il rapporto Committente/Spedizioniere/Vettore , spesso lasciando insoddisfatte le ragioni del Committente, mandante nel contratto di spedizione, circa i danni derivanti dalla perdita o avaria delle merci delle quali egli aveva incaricato lo spedizioniere per curarne il trasporto a destino. Sulla questione ricordo un esauriente articolo di Marta Maestosi pubblicato il 13 novembre 2020 sulla rivista “Altalex” che suggerisco di leggere al seguente link:

https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/13/contratto-spedizione-trasporto-assenza-tutela-per-soggetto-danneggiato

Non ripercorrerò, pertanto, l’analisi esposta dall’autrice limitando solo a riportare le sue conclusioni: “Per tutto quanto sopra esposto, è evidente, che il proprietario delle merci trasportate che si sia affidato ad uno spedizioniere, si trovi spesso inerme di fronte all’impossibilità (o quanto meno alla seria difficoltà) di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dal soggetto responsabile (vettore) e dal soggetto a cui si è affidato (spedizioniere), facendo emergere un diritto frustrato, un vuoto normativo e un’assenza di tutela intollerabile ed inammissibile in uno stato di diritto.”.

Non è più così!

Con la nuova formulazione dell’Art. 1737 c.c. introdotta dal D.L. 6.11.2021 le ragioni del Committente/Mandante nel contratto di spedizione e proprietario delle merci, possono essere pienamente tutelate a determinate condizioni.

Partiamo dal testo del novellato Art. 1737 c.c.: “l contratto di spedizione è un mandato [1703] con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto [1678] con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”.

La novità risiede in quanto evidenziato in grassetto ed è la soluzione al problema affrontato all’inizio di questo mio articolo. Se, infatti, il Committente/Mandante nel contratto di spedizione oltre che incaricare lo spedizioniere di concludere per suo conto uno o più contratti di trasporto lo autorizzerà espressamente, anche, a concluderli in suo nome, cioè, gli conferirà il potere di rappresentanza, ecco che esso sarà parte contrattuale anche del/dei contratto/i di trasporto e in quanto tale potrà agire legittimamente nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni alle merci nei termini di legge.

Il Committente/Mandante nel contratto di spedizione, conferendo il potere di rappresentanza allo Spedizioniere il quale, per l’effetto, concluderà uno o più contratti di trasporto in nome e per suo conto, risolverà tutti i problemi affrontati nell’articolo sopra citato di Marta Maestosi.

Conferendo il potere di rappresentanza, infatti, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produrrà direttamente effetto nei confronti del rappresentato come stabilito dall’Art. 1388 c.c. Ovviamente, tale potere di rappresentanza deve essere conferito espressamente dall’interessato (Art. 1387 c.c.), cioè il Committente/Mandante nel contratto di spedizione.

Quanto sopra sarà possibile solo se nel Contratto di spedizione, che ricordiamo essere un mandato, lo Spedizioniere sarà chiaramente autorizzato ad agire in nome e per conto del Committente/Mandante, da cui discende l’importanza di redigere un contratto ad hoc non limitandosi a trasmettere un mero ordine di spedizione e basta!

Avv.Rodolfo Faccini

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