L’Avvocato d’impresa
CARICAMENTO E FISSAGGIO DEL CARICO: LEGGI, NORME APPLICABILI E RESPONSABILITA’
La “SICUREZZA DEL CARICO”. Questo è un aspetto molto importante nel trasporto di merci perché, alle norme già esistenti e che vedremo nel proseguo, si sono aggiunte anche quelle della responsabilità in caso di incidenti gravi o mortali causati dalla perdita di carico, che vedono imputabili diversi soggetti oltre al conducente del veicolo di trasporto.
Come sappiamo, infatti, nel nostro ordinamento sono stati recentemente introdotti i reati di “Omicidio stradale” ( Art.589 bis Codice Penale: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.” ) e quello di “Lesioni personali stradali” (Art. 590 bis Codice Penale: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.”.
In entrambe le norme è utilizzato il pronome relativo indefinito “chiunque” che significa “ogni persona che...”e, inoltre, in entrambe è richiamata la violazione “ … delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.” che, per quanto ci stiamo occupando, sono anche le norme del Codice della Strada (Decreto n. 285 del 30/04/1992), Artt. 61, 62, 164, 167, 168, 169 che stabiliscono le regole (e le sanzioni in caso di violazione) su sagoma e massa limite, sistemazione del carico sui veicoli e trasporto dei materiali pericolosi.
A queste si deve aggiungere Il Decreto di Riforma dell’Autotrasporto (D.Lgs. n. 286 del 21/11/2005), all’ art. 7 comma 7, il quale stabilisce che il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi degli articoli 164 e 167 dello stesso Codice. Ma parla anche di altro (lo vediamo tra poco).
Ci sono, poi, la Direttiva 2014/47/UE che stabilisce i requisiti per il fissaggio del carico secondo la norma EN 12195-1 e si focalizza sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali e il Decreto del MIT del 19/05/2017 ha recepito tale Direttiva nel contesto normativo italiano (anche questa norma ha subito modifiche rispetto alla prima formulazione). Da ultima la nota ministeriale del 29/10/2019 prot. n. 300/A/9133/19/108/5/1 è stata infine emessa per garantire che il carico trasportato sui veicoli commerciali sia sistemato in modo sicuro e conforme alle normative vigenti, al fine di prevenire incidenti o danni durante il trasporto.
Da ultimo non possiamo non indicare anche l’Art. 1696 c.c. (Limiti al risarcimento del danno da perdita o avaria delle cose trasportate) che, come è noto, stabilisce in €. 1/kg per i trasporti nazionali e €. 10/kg per quelli internazionali il limite risarcitorio c.d. “danno vettoriale”.
LE RICADUTE ECONOMICHE
Le norme sopra richiamate in caso di loro violazione hanno, TUTTE, una ricaduta importante in termini economici basti pensare al risarcimento dei danni da lesioni o uccisione per quanto riguarda i reati di “lesioni e omicidio stradale”, le sanzioni amministrative per violazione delle norme del C.d.S. che vanno, mediamente, da un minimo di circa 400 Euro fino ad un massimo di circa 1700 Euro con, in aggiunta, il fatto che il conducente non può proseguire il viaggio se non provvede alla sistemazione del carico secondo quanto disposto dall’Art. 164 C.d.S. con ulteriori ricadute economiche per ritardi o impossibilità della consegna delle merci a destino.
A questi si aggiungono anche quelli legali ai “rischio vettoriale” di cui sopra.
Come vedremo nel proseguo, inoltre, praticamente tutta la filiera del trasporto, dal proprietario della merce al vettore, sono interessati.
VETTORE, COMMITTENTE, CARICATORE, PROPRIETARIO: DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ.
Ma vediamo i vari soggetti (D.Lgs n. 286/2005- Art. 2) che sono interessati alla “sicurezza del carico”:
Vettore (detto anche “conducente” o “trasportatore“), l’impresa di autotrasporto […] che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
Committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
Caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
Proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
I quattro soggetti sopra definiti possono essere chiamati a rispondere, ciascuno per le proprie competenze, distinguendo la sanzione anche in base all’esito della contestazione, cioè a seconda che si tratti di una semplice violazione o anche di un sinistro (Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce) causato dalla perdita del carico in forza del principio che stabilito dall’ Art. 7 del D.Lgs. 286/2005, comma 3, il quale dispone che:” In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il committente, vettore, il nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del Codice della Strada (Concorso di persone nella violazione:1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.), qualora le modalità di incompatibili della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino circolazione con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della Strada. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.”
Da quanto sopra è evidente come già in precedenza accennato, la responsabilità in materia di sicurezza del carico vede coinvolti più soggetti a vario titolo.
Affrontiamo ora i due aspetti, o per meglio dire “fasi”, che riguardano la sicurezza del carico:
1 Il caricamento;
2. Il fissaggio del carico;
1 IL CARICAMENTO
Sempre secondo il D.Lgs. 286/2005, il CARICATORE è responsabile per la corretta sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse. Questo include, come detto, la responsabilità in caso di violazione delle norme sulla massa limite e sulla corretta sistemazione del carico, come stabilito dagli articoli 61, 62, 164(: 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità' al conducente ne' impedirgli la libertà' dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità' del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.”) e 167 del Codice della Strada. Il caricatore è tipicamente l’azienda nel cui piazzale interno avvengono le operazioni di carico sul mezzo del vettore.
Ma cosa deve fare, in sintesi, il caricatore:
1. Accertarsi che vengano caricate solo merci sicure e idonee al trasporto;
2. verificare la disponibilità di un piano di fissazione del carico quando si inizia a caricare;
3. accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni e che il vano di carico sia pulito;
4. accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare;
5. accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente durante le operazioni di carico;
6. verificare la tipologia del carico che comprende almeno:
a) la massa del carico e di ciascuna unità di carico in ragione della massa limite del mezzo di trasporto;
b) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico nel rispetto della sagoma limite del mezzo di trasporto;
c) le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il trasporto;
d) tutte le informazioni supplementari necessarie per il corretto fissaggio del carico;
7. assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali;
8. assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed etichettate;
9. assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente compilati e sottoscritti;
10. assicurare che il veicolo e i sistemi di fissazione siano idonei al carico da trasportare;
11. assicurare che il caricatore abbia ricevuto tutte le informazioni relative alle funzionalità di fissazione del carico del veicolo;
12. assicurare che non possano verificarsi interazioni indesiderate tra i carichi di caricatori diversi.
Verificato quanto sopra il Caricatore può procedere al caricamento ma, nel caso in cui riscontri delle anomalie del mezzo di trasporto (es: cattivo stato di manutenzione del vano di carico o dei sistemi di fissaggio o altro) deve formulare le sue riserve sul documento di trasporto e rifiutarsi di caricare!
2. IL FISSAGGIO DEL CARICO
IL VETTORE è colui che deve verificare che il carico sia stato sistemato correttamente dal caricatore e provvedere al suo fissaggio. Il vettore, nella persona del conducente del veicolo di trasporto, deve assicurarsi che il veicolo e il carico non presentino difetti, perdite o fessure. In caso di trasporto di merci pericolose (trasporto in ADR), il caricatore deve anche consegnare la merce con imballaggi non danneggiati e rispettare le condizioni relative al carico.
Per ridurre il rischio non solo di danni alle merci trasportate ma, anche e soprattutto, di possibili incidenti causati dallo spostamento del carico nel vano è necessaria:
1. una sistemazione stabile del carico, cioè è essenziale garantire che il carico sia posizionato in modo da evitare movimenti o spostamenti durante il trasporto. Una sistemazione impropria potrebbe non solo mettere a rischio la sicurezza del carico, ma anche quella degli altri utenti della strada.
2. scelta, manutenzione e verifica di dispositivi di fissaggio adeguati: l’impiego di cinghie, catene, funi o altri dispositivi di fissaggio è fondamentale per assicurare che il carico resti ancorato saldamente al veicolo. È importante scegliere dispositivi di fissaggio appropriati per il tipo di carico trasportato, tenendo in considerazione fattori come peso, dimensioni e natura del materiale. Inoltre, è fondamentale provvedere periodicamente a manutenzioni e verifiche dell’integrità degli stessi dispositivi, sostituendoli quando mostrano segni di usura o danni (compresa la leggibilità di etichette e targhette!).
Per quanto sopra è di tutta evidenza come, attese le “gravi” responsabilità nelle quali possono incorrere tutti coloro che sono coinvolti nell’ambito della “sicurezza del carico” e le ricadute in termini economici, è necessario che i vari operatori provvedano a:
- Effettuare corsi di Formazione e addestramento degli operatori: va garantita la formazione continua e l’addestramento sulle migliori pratiche di sicurezza, sia per il personale del “caricatore” che per quello del “vettore”.
- Dotarsi di Politiche e cultura di sicurezza: è necessario stabilire politiche aziendali chiare sulla sicurezza, con linee guida, procedure e istruzioni dettagliate. Ed occorre, come in tutte le situazioni analoghe, promuovere attivamente una cultura della sicurezza all’interno dell’azienda, incentivando i dipendenti anche a segnalare eventuali problemi.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
CARICAMENTO E FISSAGGIO DEL CARICO: LEGGI, NORME APPLICABILI E RESPONSABILITA’
La “SICUREZZA DEL CARICO”. Questo è un aspetto molto importante nel trasporto di merci perché, alle norme già esistenti e che vedremo nel proseguo, si sono aggiunte anche quelle della responsabilità in caso di incidenti gravi o mortali causati dalla perdita di carico, che vedono imputabili diversi soggetti oltre al conducente del veicolo di trasporto.
Come sappiamo, infatti, nel nostro ordinamento sono stati recentemente introdotti i reati di “Omicidio stradale” ( Art.589 bis Codice Penale: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.” ) e quello di “Lesioni personali stradali” (Art. 590 bis Codice Penale: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.”.
In entrambe le norme è utilizzato il pronome relativo indefinito “chiunque” che significa “ogni persona che...”e, inoltre, in entrambe è richiamata la violazione “ … delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.” che, per quanto ci stiamo occupando, sono anche le norme del Codice della Strada (Decreto n. 285 del 30/04/1992), Artt. 61, 62, 164, 167, 168, 169 che stabiliscono le regole (e le sanzioni in caso di violazione) su sagoma e massa limite, sistemazione del carico sui veicoli e trasporto dei materiali pericolosi.
A queste si deve aggiungere Il Decreto di Riforma dell’Autotrasporto (D.Lgs. n. 286 del 21/11/2005), all’ art. 7 comma 7, il quale stabilisce che il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi degli articoli 164 e 167 dello stesso Codice. Ma parla anche di altro (lo vediamo tra poco).
Ci sono, poi, la Direttiva 2014/47/UE che stabilisce i requisiti per il fissaggio del carico secondo la norma EN 12195-1 e si focalizza sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali e il Decreto del MIT del 19/05/2017 ha recepito tale Direttiva nel contesto normativo italiano (anche questa norma ha subito modifiche rispetto alla prima formulazione). Da ultima la nota ministeriale del 29/10/2019 prot. n. 300/A/9133/19/108/5/1 è stata infine emessa per garantire che il carico trasportato sui veicoli commerciali sia sistemato in modo sicuro e conforme alle normative vigenti, al fine di prevenire incidenti o danni durante il trasporto.
Da ultimo non possiamo non indicare anche l’Art. 1696 c.c. (Limiti al risarcimento del danno da perdita o avaria delle cose trasportate) che, come è noto, stabilisce in €. 1/kg per i trasporti nazionali e €. 10/kg per quelli internazionali il limite risarcitorio c.d. “danno vettoriale”.
LE RICADUTE ECONOMICHE
Le norme sopra richiamate in caso di loro violazione hanno, TUTTE, una ricaduta importante in termini economici basti pensare al risarcimento dei danni da lesioni o uccisione per quanto riguarda i reati di “lesioni e omicidio stradale”, le sanzioni amministrative per violazione delle norme del C.d.S. che vanno, mediamente, da un minimo di circa 400 Euro fino ad un massimo di circa 1700 Euro con, in aggiunta, il fatto che il conducente non può proseguire il viaggio se non provvede alla sistemazione del carico secondo quanto disposto dall’Art. 164 C.d.S. con ulteriori ricadute economiche per ritardi o impossibilità della consegna delle merci a destino.
A questi si aggiungono anche quelli legali ai “rischio vettoriale” di cui sopra.
Come vedremo nel proseguo, inoltre, praticamente tutta la filiera del trasporto, dal proprietario della merce al vettore, sono interessati.
VETTORE, COMMITTENTE, CARICATORE, PROPRIETARIO: DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ.
Ma vediamo i vari soggetti (D.Lgs n. 286/2005- Art. 2) che sono interessati alla “sicurezza del carico”:
Vettore (detto anche “conducente” o “trasportatore“), l’impresa di autotrasporto […] che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
Committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
Caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
Proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
I quattro soggetti sopra definiti possono essere chiamati a rispondere, ciascuno per le proprie competenze, distinguendo la sanzione anche in base all’esito della contestazione, cioè a seconda che si tratti di una semplice violazione o anche di un sinistro (Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce) causato dalla perdita del carico in forza del principio che stabilito dall’ Art. 7 del D.Lgs. 286/2005, comma 3, il quale dispone che:” In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il committente, vettore, il nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del Codice della Strada (Concorso di persone nella violazione:1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.), qualora le modalità di incompatibili della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino circolazione con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della Strada. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.”
Da quanto sopra è evidente come già in precedenza accennato, la responsabilità in materia di sicurezza del carico vede coinvolti più soggetti a vario titolo.
Affrontiamo ora i due aspetti, o per meglio dire “fasi”, che riguardano la sicurezza del carico:
1 Il caricamento;
2. Il fissaggio del carico;
1 IL CARICAMENTO
Sempre secondo il D.Lgs. 286/2005, il CARICATORE è responsabile per la corretta sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse. Questo include, come detto, la responsabilità in caso di violazione delle norme sulla massa limite e sulla corretta sistemazione del carico, come stabilito dagli articoli 61, 62, 164(: 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità' al conducente ne' impedirgli la libertà' dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità' del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.”) e 167 del Codice della Strada. Il caricatore è tipicamente l’azienda nel cui piazzale interno avvengono le operazioni di carico sul mezzo del vettore.
Ma cosa deve fare, in sintesi, il caricatore:
1. Accertarsi che vengano caricate solo merci sicure e idonee al trasporto;
2. verificare la disponibilità di un piano di fissazione del carico quando si inizia a caricare;
3. accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni e che il vano di carico sia pulito;
4. accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare;
5. accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente durante le operazioni di carico;
6. verificare la tipologia del carico che comprende almeno:
a) la massa del carico e di ciascuna unità di carico in ragione della massa limite del mezzo di trasporto;
b) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico nel rispetto della sagoma limite del mezzo di trasporto;
c) le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il trasporto;
d) tutte le informazioni supplementari necessarie per il corretto fissaggio del carico;
7. assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali;
8. assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed etichettate;
9. assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente compilati e sottoscritti;
10. assicurare che il veicolo e i sistemi di fissazione siano idonei al carico da trasportare;
11. assicurare che il caricatore abbia ricevuto tutte le informazioni relative alle funzionalità di fissazione del carico del veicolo;
12. assicurare che non possano verificarsi interazioni indesiderate tra i carichi di caricatori diversi.
Verificato quanto sopra il Caricatore può procedere al caricamento ma, nel caso in cui riscontri delle anomalie del mezzo di trasporto (es: cattivo stato di manutenzione del vano di carico o dei sistemi di fissaggio o altro) deve formulare le sue riserve sul documento di trasporto e rifiutarsi di caricare!
2. IL FISSAGGIO DEL CARICO
IL VETTORE è colui che deve verificare che il carico sia stato sistemato correttamente dal caricatore e provvedere al suo fissaggio. Il vettore, nella persona del conducente del veicolo di trasporto, deve assicurarsi che il veicolo e il carico non presentino difetti, perdite o fessure. In caso di trasporto di merci pericolose (trasporto in ADR), il caricatore deve anche consegnare la merce con imballaggi non danneggiati e rispettare le condizioni relative al carico.
Per ridurre il rischio non solo di danni alle merci trasportate ma, anche e soprattutto, di possibili incidenti causati dallo spostamento del carico nel vano è necessaria:
1. una sistemazione stabile del carico, cioè è essenziale garantire che il carico sia posizionato in modo da evitare movimenti o spostamenti durante il trasporto. Una sistemazione impropria potrebbe non solo mettere a rischio la sicurezza del carico, ma anche quella degli altri utenti della strada.
2. scelta, manutenzione e verifica di dispositivi di fissaggio adeguati: l’impiego di cinghie, catene, funi o altri dispositivi di fissaggio è fondamentale per assicurare che il carico resti ancorato saldamente al veicolo. È importante scegliere dispositivi di fissaggio appropriati per il tipo di carico trasportato, tenendo in considerazione fattori come peso, dimensioni e natura del materiale. Inoltre, è fondamentale provvedere periodicamente a manutenzioni e verifiche dell’integrità degli stessi dispositivi, sostituendoli quando mostrano segni di usura o danni (compresa la leggibilità di etichette e targhette!).
Per quanto sopra è di tutta evidenza come, attese le “gravi” responsabilità nelle quali possono incorrere tutti coloro che sono coinvolti nell’ambito della “sicurezza del carico” e le ricadute in termini economici, è necessario che i vari operatori provvedano a:
- Effettuare corsi di Formazione e addestramento degli operatori: va garantita la formazione continua e l’addestramento sulle migliori pratiche di sicurezza, sia per il personale del “caricatore” che per quello del “vettore”.
- Dotarsi di Politiche e cultura di sicurezza: è necessario stabilire politiche aziendali chiare sulla sicurezza, con linee guida, procedure e istruzioni dettagliate. Ed occorre, come in tutte le situazioni analoghe, promuovere attivamente una cultura della sicurezza all’interno dell’azienda, incentivando i dipendenti anche a segnalare eventuali problemi.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it