AVVOCATO D’IMPRESA
Il contratto di servizi di cloud computing
Proseguendo nell’intento di dare all’imprenditore informazioni legali di taglio pratico piuttosto che strettamente giuridico, voglio con questo articolo parlare del contratto di servizi di cloud computing i quali consistono, come li definisce il NIST “ National Institute of Standards and Technology”, nella messa a disposizione dell’utente di un insieme di tecnologie e risorse informatiche, accessibili direttamente on-line.
Tali servizi, ormai, sono utilizzati da qualsiasi impresa in maniera più o meno estesa e, pertanto, ritengo opportuno dare alcune informazioni generali circa i contenuti contrattuali che di norma regolano l’erogazione di essi.
Innanzitutto tali contratti hanno natura mista in quanto in essi si ritrovano elementi del contratto di appalto di servizi e del contratto di licenza software e questo ha una ricaduta importante in punto responsabilità del fornitore di servizi in cloud che è l’aspetto sul quale voglio soffermarmi.
Nell’appalto di servizi in capo al fornitore sussiste una obbligazione di risultato , cioè, quella in cui il debitore (il fornitore di servizi nel nostro caso) è tenuto a realizzare una determinata finalità , cioè, si obbliga al conseguimento di un dato risultato. In ragione di ciò ecco che nei contratti di servizi di cloud computing hanno rilevante importanza gli allegati tecnici attraverso i quali sono (dovrebbero!) definiti in maniera dettagliata i parametri e standard qualitativi dei servizi erogati cosicché da un lato il cliente è in grado di conoscere esattamente cosa ha diritto di aspettarsi e, dall’altro, il fornitore delimita il risultato che deve garantire e, di conseguenza, la sua responsabilità.
Gli allegati tecnici sono, anche e soprattutto, la misura della serietà e professionalità del fornitore di servizi in cloud perché attraverso di essi egli mette per iscritto in maniera precisa cosa offre al cliente e con quale qualità, assumendosene la responsabilità.
Diffidi l’imprenditore, pertanto, da quei fornitori che non forniscono adeguati allegati tecnici restando sul vago circa la descrizione, l’entità e qualità dei servizi offerti!
Circa, invece, l’aspetto che riguarda le licenze software, cioè, il diritto per il cliente di poter accedere all’utilizzo dei software necessari per consentirgli di fare impresa, la qualificazione giuridica è più complessa perché la dottrina e la giurisprudenza non sono concordi se ritenere che esse siano configurabili come contratti di locazione piuttosto che di vendita (del diritto di utilizzare), con importanti riflessi sul regime delle garanzie e della responsabilità del fornitore. Non mi addentrerò in tale diatriba limitandomi solo a rilevare come tutti i modelli contrattuali al riguardo prevedono clausole di esclusione o di limitazione della responsabilità e questo per delle evidenti ragioni.
Come scritto da A. Mantelero ( “Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing”) la peculiarità in questi tipi di contratto della presenza di clausole limitative della responsabilità del fornitore o le garanzie da esso fornite è frutto della specificità del contesto in esame laddove la natura del rapporto uno a molti sovente non permette al fornitore di conoscere esattamente le modalità di impiego ed utilizzo del servizio, onde poter valutare l’adeguatezza delle soluzioni offerte rispetto alle attese della controparte, sia in termini qualitativi, che di efficienza e di sicurezza.
A tale corretta osservazione ne aggiungo una di carattere tecnico che si trova navigando in rete e che, a mio parere, è altrettanto rilevante e, cioè, che: "non può esistere un programma (un algoritmo) che sia sempre in grado di decidere se, dato un certo programma con certi dati in ingresso, quest'ultimo andrà in crash o in hang per qualche errore oppure no, per qualunque programma fornito".
In altre parole è possibilissimo scrivere software senza errori, quello che è impossibile è avere un procedimento generale (magari di tipo algoritmico) in grado di dimostrarcelo per qualunque software sebbene ogni software house prima di mettere a disposizione dei propri clienti un software o un suo aggiornamento proceda, attraverso i propri programmatori a fare il cosiddetto "debugging" , o più in generale il testing. Questa attività sconta, però, il fatto che essa è legata all’abilità dei programmatori non potendo essere “automatizzata” attraverso una qualche schema algoritmico efficiente al 100% essa, inoltre, serve per dimostrare la presenza di malfunzionamenti, non per dimostrare la loro assenza (tesi di Dijkstra).
In tale contesto, per l’appunto, trovano ragione le clausole limitative della responsabilità o delle garanzie del fornitore che sono rivolte tutte a limitare i rischi economici (in fieri molto elevati!) conseguenti ad eventuali disservizi ma, soprattutto, ad eventuali errori dei software se pure, tutte, con il limite stabilito dall’Art. 1229 c.c. della nullità dei patti che escludono o limitano la responsabilità in caso di dolo o colpa grave.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it
Il contratto di servizi di cloud computing
Proseguendo nell’intento di dare all’imprenditore informazioni legali di taglio pratico piuttosto che strettamente giuridico, voglio con questo articolo parlare del contratto di servizi di cloud computing i quali consistono, come li definisce il NIST “ National Institute of Standards and Technology”, nella messa a disposizione dell’utente di un insieme di tecnologie e risorse informatiche, accessibili direttamente on-line.
Tali servizi, ormai, sono utilizzati da qualsiasi impresa in maniera più o meno estesa e, pertanto, ritengo opportuno dare alcune informazioni generali circa i contenuti contrattuali che di norma regolano l’erogazione di essi.
Innanzitutto tali contratti hanno natura mista in quanto in essi si ritrovano elementi del contratto di appalto di servizi e del contratto di licenza software e questo ha una ricaduta importante in punto responsabilità del fornitore di servizi in cloud che è l’aspetto sul quale voglio soffermarmi.
Nell’appalto di servizi in capo al fornitore sussiste una obbligazione di risultato , cioè, quella in cui il debitore (il fornitore di servizi nel nostro caso) è tenuto a realizzare una determinata finalità , cioè, si obbliga al conseguimento di un dato risultato. In ragione di ciò ecco che nei contratti di servizi di cloud computing hanno rilevante importanza gli allegati tecnici attraverso i quali sono (dovrebbero!) definiti in maniera dettagliata i parametri e standard qualitativi dei servizi erogati cosicché da un lato il cliente è in grado di conoscere esattamente cosa ha diritto di aspettarsi e, dall’altro, il fornitore delimita il risultato che deve garantire e, di conseguenza, la sua responsabilità.
Gli allegati tecnici sono, anche e soprattutto, la misura della serietà e professionalità del fornitore di servizi in cloud perché attraverso di essi egli mette per iscritto in maniera precisa cosa offre al cliente e con quale qualità, assumendosene la responsabilità.
Diffidi l’imprenditore, pertanto, da quei fornitori che non forniscono adeguati allegati tecnici restando sul vago circa la descrizione, l’entità e qualità dei servizi offerti!
Circa, invece, l’aspetto che riguarda le licenze software, cioè, il diritto per il cliente di poter accedere all’utilizzo dei software necessari per consentirgli di fare impresa, la qualificazione giuridica è più complessa perché la dottrina e la giurisprudenza non sono concordi se ritenere che esse siano configurabili come contratti di locazione piuttosto che di vendita (del diritto di utilizzare), con importanti riflessi sul regime delle garanzie e della responsabilità del fornitore. Non mi addentrerò in tale diatriba limitandomi solo a rilevare come tutti i modelli contrattuali al riguardo prevedono clausole di esclusione o di limitazione della responsabilità e questo per delle evidenti ragioni.
Come scritto da A. Mantelero ( “Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing”) la peculiarità in questi tipi di contratto della presenza di clausole limitative della responsabilità del fornitore o le garanzie da esso fornite è frutto della specificità del contesto in esame laddove la natura del rapporto uno a molti sovente non permette al fornitore di conoscere esattamente le modalità di impiego ed utilizzo del servizio, onde poter valutare l’adeguatezza delle soluzioni offerte rispetto alle attese della controparte, sia in termini qualitativi, che di efficienza e di sicurezza.
A tale corretta osservazione ne aggiungo una di carattere tecnico che si trova navigando in rete e che, a mio parere, è altrettanto rilevante e, cioè, che: "non può esistere un programma (un algoritmo) che sia sempre in grado di decidere se, dato un certo programma con certi dati in ingresso, quest'ultimo andrà in crash o in hang per qualche errore oppure no, per qualunque programma fornito".
In altre parole è possibilissimo scrivere software senza errori, quello che è impossibile è avere un procedimento generale (magari di tipo algoritmico) in grado di dimostrarcelo per qualunque software sebbene ogni software house prima di mettere a disposizione dei propri clienti un software o un suo aggiornamento proceda, attraverso i propri programmatori a fare il cosiddetto "debugging" , o più in generale il testing. Questa attività sconta, però, il fatto che essa è legata all’abilità dei programmatori non potendo essere “automatizzata” attraverso una qualche schema algoritmico efficiente al 100% essa, inoltre, serve per dimostrare la presenza di malfunzionamenti, non per dimostrare la loro assenza (tesi di Dijkstra).
In tale contesto, per l’appunto, trovano ragione le clausole limitative della responsabilità o delle garanzie del fornitore che sono rivolte tutte a limitare i rischi economici (in fieri molto elevati!) conseguenti ad eventuali disservizi ma, soprattutto, ad eventuali errori dei software se pure, tutte, con il limite stabilito dall’Art. 1229 c.c. della nullità dei patti che escludono o limitano la responsabilità in caso di dolo o colpa grave.
Avv.Rodolfo Faccini
Contatti: legalstudiofaccinivr@gmail.com - www.studiolegalefaccini.it