Gli aspetti fiscali dei "bonus" nel settore Automotive

Con l'ordinanza n. 16128 del 28 giugno 2017 la Cassazione descrive cosa si deve intendere per "bonus qualitativi" e "bonus quantitativi" anche ai fini dell'assoggetamento degli stessi all'IVA o meno.

I "bonus qualitativi" costituiscono la remunerazione di attività che il concessionario ( o rivenditore after-market) svolge in aggiunta a quella principale di compravendita ( es. attività promozionali e di marketing ) e, pertanto, i relativi importi sono da assoggetare a IVA, in quanto costituienti il corrispettivo di specifiche obbligazioni (contrattuali) di fare, ai sensi dell'Art. 3 del DPR 633/1972.

I "bonus quantitativi", invece, rappresentano gli incentivi erogati ai rivenditori dalle società fornitrici dei prodotti per far loro realizzare un maggior numero di vendite e si concretizzano in una riduzione dei prezzi dei prodotti già forniti al momento del raggiungimento di un determinato obbiettivo di fatturato. Essi sono "abbuoni o sconti" per i quali la società erogatrice potrà emettere "note d'accredito" a favore del distributore/rivenditore sulle fatture inizialmente ad esso emesse o, comunque e più semplicemente, tali sconti costituiscono, di fatto, cessioni di denaro al di fuori dell'applicazione dell'IVA.