…ANCORA SULLA “CONTROVERSA” FIGURA DELLO SPEDIZIONIERE/VETTORE.


I dettagli fanno la differenza!

Una recente decisione della Cassazione, mi permette di riprendere il discorso riguardo la figura dello spedizioniere/vettore.

Il Fatto. Il mittente A stipula un contratto di spedizione con l’impresa B per la consegna di un plico contenente la documentazione per partecipare a una gara d’appalto da portare a destino entro un termine preciso. L’impresa B, spedizioniere, cura il ritiro del plico presso il mittente e stipula un contratto di trasporto con un Corriere espresso C per la consegna. Il plico viene consegnato in ritardo, il mittente A è escluso dalla gara e da qui una causa per il risarcimento dei danni che arriva fino al giudice di legittimità. Non ci occuperemo, ovviamente, delle questioni circa la responsabilità dei vari soggetti ma solamente di come i giudici di merito, prima, e la Cassazione, poi, hanno qualificato i vari contratti.

Inizialmente la Corte d’Appello, a mio parere correttamente, aveva escluso la responsabilità contrattuale dell’impresa B sul rilievo che il contratto concluso tra essa e il mittente A dovesse essere qualificato come "spedizione" e non come "spedizione-trasporto" in forza della circostanza che B aveva stipulato un contratto di trasporto con C per conto della mandante A escludendo che potesse assumere rilievo, in senso contrario, la diversa circostanza che B aveva provveduto al ritiro del plico presso A e alla sua consegna a C. Quest'ultima attività, infatti, secondo il giudice di merito, non poteva considerarsi "parte del trasporto" ma semplice "operazione accessoria", ai sensi dell'art. 1737 c.c.; l’impresa B, pertanto, non aveva assunto nei confronti della mandante A gli obblighi propri dello spedizioniere-vettore ex art. 1741 c.c., ma solo quelli del mandatario-spedizioniere di cui al citato art. 1737 c.c., adempiendoli puntualmente.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione la quale sul rilievo che il Giudice d’Appello aveva accertato che B, oltre ad avvalersi di C per il trasporto, ne aveva eseguito in proprio una parte, perché si era occupata del ritiro del plico presso A e della successiva consegna al vettore C, ha ritenuto che a questo elemento di fatto doveva attribuirsi rilevanza qualificante nell'operazione di sussunzione volta alla qualificazione del negozio giuridico stipulato tra le parti. Motiva la Corte che da tale accertamento di fatto, precisamente, risultava lo svolgimento di una attività che non poteva essere relegata a mera operazione accessoria della spedizione ex art. 1737 c.c. (alla stessa stregua, ad es., della custodia delle merci prima della partenza o del carico delle stesse sul mezzo di trasporto ma, al contrario, una attività (il trasferimento di cose da un luogo all'altro) rientrante nella prestazione tipica che costituisce oggetto della principale obbligazione derivante in capo al vettore dal contratto di trasporto di cose, quale descritta nell'art. 1678 c.c.. Pertanto, sempre secondo il giudice di legittimità, si era integrata pienamente la fattispecie della c.d. spedizione-trasporto di cui all'art. 1741 c.c. (lo spedizioniere aveva assunto l'esecuzione di parte del trasporto) con conseguente acquisizione, da parte sua, degli obblighi e della responsabilità del vettore. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 08/09/2022, n. 26504).

Da tale decisione si deve trarne la “massima d’ esperienza” secondo la quale quello che sicuramente lo spedizioniere B aveva considerato come un servizio a valore aggiunto da offrire ai propri clienti, il ritiro del plico presso il mittente, si è rilevato, invece, un comportamento interpretato come assunzione del trasporto in proprio diventando cosi, egli, spedizioniere/vettore con tutte le conseguenze in punto responsabilità.

Concludendo e secondo la Cassazione, chiunque nel trasporto dal punto di partenza a quello di destino ne esegue una parte, è considerato vettore indipendentemente dal contratto, spedizione o trasporto, concluso con il suo committente.